Costituzione italiana - appunti

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Testo

8. CARATTERI E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1. LA STRUTTURA DELLA NOSTRA COSTITUZIONE
Il testo della costituzione si articola in 3 parti:
1) Principi fondamentali (artt. 1-12): affermano i valori fondamentali di LIBERTA’, UGUAGLIANZA, SOLIDARIETA’. Essi sono ancora oggi vitali
I principi fondamentali stabiliscono dei criteri di rodine generale a cui si devono attenere le leggi ordinarie nella elaborazione dell’ordinamento giuridico
2) Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) Questa parte regola i rapporti civili, etico-sociali, politici, economici. Queste norma rappresentano un’innovazione rispetto alle costituzioni allora vigenti nei paesi democratici
3) Parte II - Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139). Delinea il nostro ordinamento statale. Gli organi costituzionali sono: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura. Seguono le norme relative alle regioni, province e comuni e alle garanzie costituzionali.

La costituzione si conclude con una serie di Disposizioni transitorie e finali, dettate allo scopo di regolare il passaggio dal vecchio regime al nuovo ordinamento democratico.

2. LA COSTITUZIONE AL VERTICE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
Nei moderni ordinamenti le norme giuridiche sono scritte.
• La gerarchia delle norme Le “fonti” del diritto sono classificate in base alla loro durezza o efficacia. La costituzione è paragonabile al diamante. In caso di conflitto fra norme di diversa durezza, prevale quella contenuta nella fonte più importante: questo è il principio di gerarchia delle norme
• Costituzione e leggi costituzionali Nella gerarchia delle norme il posto più importante spetta alla costituzione. Sullo stesso piano stanno le leggi costituzionali, che introducono modifiche o integrazioni alla Costituzione. Le leggi costituzionali sono approvate con una particolare procedura prevista dalla costituzione; le leggi costituzionali devono essere approvate con una procedura più complessa di quella prevista per le leggi ordinarie.

3. LE ALTRE NORME GIURIDICHE PRIMARIE
• Leggi ordinarie Sono approvate dal Parlamento, perciò sono dette leggi formali. Devono essere conformi alla costituzione e alle leggi costituzionali.
• Leggi del Governo Queste sono chiamate decreti legislativi e decreti legge. Hanno lo stesso valore delle leggi formali
• Leggi regionali Anche le regioni dispongono di una potestà legislativa che è esercitata nel territorio delle regioni
• Regolamenti comunitari Sono norme emanate dalla Comunità Europea direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri. Tali regolamenti possono modificare direttamente una legge.
Le norme sino ad ora esaminate si dicono primarie, per l’importante posizione che occupano nell’ordinamento giuridico. Subordinate a queste sono le norme secondarie.

5. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
1. Principio democratico (art. 1): la costituzione si apre con una affermazione dalla quale si deriva che il nostro Stato, repubblicano e democratico, si basa sul consenso dei cittadini; il popolo ha la sovranità e la esercita attraverso l’elezione dei suoi rappresentanti al Parlamento e con i referendum popolari
2. Principio del lavoro (art. 1 e 4): il lavoro è il fondamento della struttura politica dello Stato. Il lavoro è un diritto - dovere fondamentale; il lavoro è ampiamente tutelato nella nostra costituzione
3. Principio personalistico (art. 2): i “diritti inviolabili” non sono creati, ma riconosciuti dallo Stato. Il principio afferma il valore assoluto e universale della persona umana. La tutela della persona riguarda il singolo cittadino e le formazioni sociali. Tra le persone e lo Stato si collocano una serie di società intermedie.
4. Principio solidaristico (art. 2): la solidarietà è la risultante dell’interdipendenza fra tutti gli uomini. La solidarietà si esprime attraverso le formazioni sociali.
5. Principio di uguaglianza (art. 3): La solidarietà si esprime anche nel compito attivo assunto dalla repubblica di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Lo stato deve garantire non solo l’uguaglianza formale, ma anche quella sostanziale.
Uguaglianza “formale” e “sostanziale” L’uguaglianza formale di tutti i cittadini è affermata nel primo comma dell’art. 3, mentre quella sostanziale nel secondo comma del medesimo articolo. La costituzione si impegna a trasformare i diritti in concrete possibilità:
* art. 4 si prefigge di rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva realizzazione del diritto di lavoro
* art. 24 assicura ai non abbienti i mezzi per agire in difesa davanti ad ogni giurisdizione
* art. 37 riconosce alla donna lavoratrice gli stessi gli stessi diritti e la stessa retribuzione che spettano al lavoratore
* art. 48 stabilisce il principio del suffragio universale ed uguale per uomini e donne
* art. 51 prevede che tutti i cittadini possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive.
La tutela dei diritti della donna lavoratrice, il suffragio universale, la parità fra i sessi sono mezzi per assicurare l’uguaglianza effettiva dei cittadini per il pieno sviluppo della persona umana. L’uguaglianza è un importante obiettivo da raggiungere e consiste in uguali opportunità garantite ai cittadini.
6. Principio autonomista (art. 5): questo principio è caratteristico delle moderne costituzioni democratiche. Il decentramento che promuove le autonomie locali si realizza quando gli enti territoriali minori. Nel nostro ordinamento il decentramento è ampio. L’autonomia è intensa nelle regioni a statuto speciale dove risiedono minoranze linguistiche, protette da speciali norme (art. 6)
7. Principio internazionalista: lo Stato si è affermato come un sistema chiuso. Oggi il mondo è cambiato rispetto al passato. Si va verso una nuova fase del diritto internazionale. Da qui nasce la necessità che il concetto di Stato vada rivisto in senso più rispondente alle mutate condizioni del mondo e alle esigenze della pace e della cooperazione fra i popoli.
Negli ultimi anni si è diffusa la convinzione che la nozione di sovranità unica e indivisibile vada rivista.
La nostra costituzione riconosce l’esistenza di una comunità internazionale di stati; concede diritto di asilo allo straniero; ha previsto che lo straniero non venga estradato.

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