Costituzione italiana

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Categoria:Diritto

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Testo

Art. 3
Le prime leggi che hanno tutelato la condizione femminile nascono solo negli anni ’70 per i movimenti femministi che si verificavano in quest’epoca.
Le donne hanno rivendicato i diritti: diritto alla parità ed a una maternità consapevole.
Art. 4
L’art. 4 garantisce il diritto al lavoro ma non ha trovato piena realizzazione.
Il lavoro costituisce fonte di sostentamento dell’individuo ed è questo il mezzo indispensabile per affermare la propria indipendenza e autonomia.
Riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e sancisce l’impegno della repubblica nel creare le condizioni per renderlo effettivo.
Allo Stato è affidato il compito di predisporre programmi che assicurino la stabilità del lavoro e ne favoriscano l’accesso esempio interventi a sostegno di aziende in difficoltà o corsi di formazione professionale.
Art. 7
Lo Stato ha emanato la legge n. 7 del ’63 x evitare il licenziamento delle donne se si sposavano.
Per altri 8 anni la condizione non si modificò poiché la prima legge che tutelava sia il lavoro pubblico che privato fu la legge 2024 del ’71.
Questa legge stabilisce che una donna incinta ha diritto a un’astensione dal lavoro dal sesto mese di gravidanza fino a due anni dopo la nascita del bambino.
Questa legge venne modificata nel 2000 dalla legge n. 53 riguardante i congedi parentali.
La legge 53 del 2000 è nata sul modello del nord Europa ed ha esteso la possibilità di rimanere a casa dal lavoro entrambi i genitori per un bambino ammalato fino ai suoi 8 anni di vita.
Questa legge fu una grande conquista ma il contenuto non riscontra grande attuazione.
Art. 9
Il secondo comma dell’art 9 è di estrema importanza perché contiene un concetto ( quello di paesaggio) che ha subito nel corso degli ultimi 50 anni una profonda evoluzione.
N.B. La nozione di paesaggio non è più intesa come un bel luogo da conservare ma va interpretata come ambiente naturale suscettibile di modificazioni da parte dell’uomo per soddisfare le proprie esigenze.
La tutela dell’ambiente è diventato l’obbiettivo di tutti i Paesi industrializzati che in conformità alle direttive dell’U.E. sono tenute ad assicurare la tutela delle risorse naturali pur garantendo lo sviluppo economico e tecnologico.
LA NORMATIVA AMBIENTALE IN ITALIA:
1) La prima legge antismog risale al 1966 e detta misure contenitive dell’inquinamento atmosferico all’interno delle città italiane esposte a maggior rischio.
2) Negli anni ’80 sono state emanate le prime leggi riguardanti le modalità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3) Solo nel 1986 è stato istituito il ministero dell’ambiente ( legge 349).
4) La legge 349 ha introdotto la definizione di danno ambientale con lo scopo di individuare e punire i comportamenti che violano l’integrità ambientale.
DEFINIZIONE DANNO AMBIENTALE:
Deterioramento che l’uomo apporta all’ecosistema con la sua attività.
DEFINIZIONE DI ECOSISTEMA:
Insieme di aria, acqua, suolo e organismi viventi inseparabilmente legati tra loro.
N.B. Le imprese che violano le leggi a tutela dell’ambiente sono obbligate al risarcimento nei confronti dello Stato.
Art. 12
Dal 1998 tutti gli uffici ed edifici pubblici ( università, municipi, scuole, prefetto ecc…) sono obbligati ad esporre la bandiera italiana all’esterno di tutti gli edifici pubblici.
Art. 14
In Italia residenza e domicilio sono usati come sinonimi.
DOMICILIO: è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ( art. 43 cod. civile).
RESIDENZA è il luogo in cui una persona dimora abitualmente
DIMORA: è il luogo in cui una persona soggiorna temporaneamente o occasionalmente.
Art. 21
Prima del 90 poteva trasmettere solo la RAI.
Dopo la legge 223 di Mammì del 90 che legalizzò la presenza della RAI e di MEDIASET avendo così un duopolio.
Attualmente la legge che contesta il duopolio è la legge Gasparri che introduce la DIGITALE TERRESTRE.
Art. 33-34
La legge del 1877 di Coppino introdusse la scuola obbligatoria per le 5 classi di elementari.
Art 35-36
In Italia la Costituzione tutela il lavoro negli articoli 35 e 36:
L’art 35 dice che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni mentre l’art 36 prevede il diritto di tutti i lavoratori alla retribuzione, al riposo quotidiano, al riposo settimanale e alle ferie annuali.
In Italia abbiamo:
il diritto del lavoro in senso stretto, la legislazione sociale e il diritto sindacale.
1- il diritto del lavoro in senso stretto disciplina il rapporto di lavoro.
2- La legislazione sociale disciplina la previdenza (pensioni), infortuni sul lavoro e malattie professionali.
3- Il diritto sindacale si occupa delle problematiche sindacali.
In Italia esistono due tipologie di lavoro: autonomo e subordinato.
- autonomo (art 2222) è quello svolto senza vincolo di subordinazione.
Vi rientrano: artigiani, commercianti e liberi professionisti.
Si configura come lavoro improprio cioè il titolare realizza un opera compiuta o presta un servizio in piena autonomia.
- Subordinato ( art 2094) è il lavoro prestato alle dipendenze di terzi sia nel rapporto privato
sia in quello pubblico.
La caratteristica fondamentale è il vincolo della subordinazione per cui il lavoratore presta la propria opera di natura intellettuale o manuale alle dipendenze del datore di lavoro seguendone le direttive.
N.B. ogni rapporto di lavoro può essere: a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Ogni rapporto di lavoro nasce da un contratto di lavoro.
Il contratto di lavoro può essere: collettivo o individuale.
1 Collettivo: si ha quando è stipulato tra i rappresentanti dei datori di lavoro e tra i
rappresentanti dei lavoratori (sindacati)
N.B. il contratto collettivo è formato da due parti:
una parte economica e una parte normativa.
- La parte economica riguarda i livelli retribuiti.
- La parte normativa comprende: assunzione, qualifica, orario di lavoro e provvedimenti disciplinari.
2 Individuale: è quello stipulato tra il singolo datore di lavoro e il singolo lavoratore.
Esso non può riservare al lavoratore condizioni inferiori a quelle previste dal contratto collettivo.

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