Articoli 114,118, 123

Materie:Appunti
Categoria:Diritto

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Testo

DIRITTO
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Atto unilaterale della Pubblica Amministrazione, che si riferisce sempre a fatti concreti e tipici con cui amplia o restringe la sfera giuridica del cittadino.
INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Quando il provvedimento non ha tutti i requisiti che lo rendono perfetto e quando presenta vizi di legittimità.
VIZI DI LEGITTIMITA’:
• Incompetenza, quando l’atto non rientra nei compiti dell’organo che lo ha emanato. Può essere relativa, quando l’atto è di competenza di un altro organo dello stesso settore.
Può essere assoluta, l’organo agisce in materia di cui non ha competenza
• Eccesso di potere, quando un organo si serve di un atto per perseguire un fine diverso da quello previsto dalla legge
• Violazione di legge, quando un atto non rispetta le norme giuridiche
VIZI DI MERITO: quando l’atto non è opportuno o non raggiunge lo scopo preposto.
L’INVALIDITA’ SI DIVIDE IN:
• NULLITA’, quando c’è incompetenza assoluta o se manca uno degli elementi essenziali
• ANNULLABILITA’, quando presenta eccesso di potere, violazione di legge o incompetenza relativa
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Insieme degli atti che si susseguono per perseguire il provvedimento.
Il provvedimento è l’emanazione del procedimento.
E’ preceduto da 3 fasi principali e una eventuale:
1. FASE DELL’INIZIATIVA, si attiva l’organo competente
2. FASE ISTRUTTORIA, si valutano i dati per l’emanazione dell’atto
3. FASE DECISORIA, si determina il contenuto dell’atto e si provvede all’emanazione
4. (FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA, fase eccezionale quando l’atto non è perfetto e richiede ulteriori operazioni)
COMPITI DELLA PUBBLICA AMMINISATRAZIONE:
• ORGANIZZAZIONE, assetto dello stato e degli enti
• CONSERVAZIONE, prevenire, evitare, reprimere turbative dell’ordine pubblico
• BENESSERE, tutelare il benessere dei cittadini
PRINICIPI FONDAMENTALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
• Legalità, rispettare le norme costituzionali
• Buona amministrazione, svolgere l’operato al fine dell’efficacia e dell’efficienza
• Trasparenza, il cittadino può sempre conoscere e controllare l’operato della pubblica amministrazione solo su ciò che lo riguarda.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI DIVIDE IN:
• ORGANI ATTIVI, cioè che hanno il requisito del fare e emanare
• ORGANI CONSULTIVI, emanano atti solo con un consenso (avvocatura dello stato, rappresentanza e difesa dello stato, consiglio di stato e il CNEL, poteri di iniziativa legislativa)
• ORGANI DI CONTROLLO, riesaminano l’operato per assicurarsi che sia conforme alla legge. La Corte dei Conti è quello più importante.
ARTICOLO 118
No parallelismo, l’attività amministrativa spetta agli enti locali.
ARTICOLO 114
La repubblica si ripartisce in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Principio di sussidiarietà, potenzia ulteriormente l’autonomia statutaria degli enti locali con lo scopo di rendere le istituzioni più vicine al cittadino, cioè al Comune.
ARTICOLO 123
Le regioni possono regolarsi da sole. Suddivisione del potere tra regioni ordinarie e speciali.
ARTICOLO 117 DEL 2001
1°comma, elenca le materie esclusive dello Stato (politica estera, moneta. Lingua)
2°comma, elenca le materie concorrenti delle regioni e la competenza generale
3°comma, province di Trento, Bolzano e tutte le altre regioni hanno competenza residuale esclusiva, come per il TURISMO.
Inoltre dà alle regioni a statuto ordinario la competenza legislativa su materie come il turismo e l’industria alberghiera.
ARTICOLO O LEGGE 241
Introduce delle innovazioni sul procedimento amministrativo, quali:
• PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE: comprende il SILENZIO ASSENSO, (se la Pubblica Amministrazione non risponde entro i tempi stabiliti dalla legge, viene automaticamente considerato come una affermazione), DENUNCIA IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONE E CONFERENZE DI SERVIZI.
• PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, il cittadino deve sapere chi è il responsabile e deve partecipare
• PRINCIPIO DI TRASPARENZA, deve essere noto il motivo del provvedimento e il cittadino può controllare l’operato della P.A. su ciò che lo riguarda
• SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, tutti gli imprenditori si posso rivolgere li, per esempio, per avere le autorizzazioni per aprire un’attività
RIFORMA DEL 2001
Si è invertita la competenza residuale ed esclusiva, cioè che prima lo Stato aveva competenza generale e le Regioni competenza concorrente, ed esclusiva solo nelle materie espresse, ora accade il contrario.
COMPETENZA CONCORRENTE: lo Stato ha la determinazione dei principi fondamentali.
COMPETENZA ESCLUSIVA: competenza piena e pari allo Stato
ORGANI CHE POSSONO LEGIFERARE:
• Parlamento, composto da Camera e Senato
• Regioni
• Province di Trento e Bolzano
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
• Soggetto, organo competente a emanare l’atto;
• Oggetto, ciò su cui l’atto incide, il contenuto;
• Forma, la veste con cui l’atto si presenta;
• Contenuto, ciò che si intende disporre con l’atto;
• Finalità, lo scopo che intende perseguire per il benessere pubblico;
REGIONI A STATUTO SPECIALE: Friuli, Sardegna, Sicilia, Trentino e Valle d’Aosta
COMUNE è un ente autonomo che ha funzioni amministrative che riguardano i cittadini e il territorio comunale.
Rilascia le licenze e le autorizzazioni per l’apertura di strutture turistiche e alberghiere.
I suoi organi sono:
• CONSIGLIO COMUNALE, controllo politico e amministrativo;
• GIUNTA COMUNALE, ha la gestione ed è nominata dal Sindaco;
• SINDACO, eletto a suffragio universale, presiede la giunta, ne nomina e revoca i membri, ed ha la piena responsabilità dell’amministrazione comunale
DECENTRAMENTO:
• AUTARCHICO, gli enti non sono gerarchicamente dipendenti dallo Stato ma hanno poteri autonomi di amministrazione;
• BUROCRATICO, gli enti statali periferici dipendono gerarchicamente dallo Stato e per alcune materie hanno competenza assoluta;
• AMMINISTRATIVO, i compiti e poteri decisionali ad organi diversi da quelli centrali, favorendo le autonomie locali;

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