DIRITTO PUBBLICO

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto Pubblico
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Testo

In Italia il governo è composto da tre organi: il consigli dei ministri, i ministri e il presidente del consiglio; a differenza del parlamento il governo è un organo di parte, cioè non esistono minoranze ma viene rappresentata sol la maggioranza; il governo è un organo obbligatorio, nel senso che la sua presenza viene tutelata dalla costituzione e neanche con una legge è possibile trasferire ad altri l sue attribuzioni;
l’organo preminente del governo è il Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esso spetta il compito di indicare al Capo dello Stato i ministri, di mantenere l’indirizzo politico e amministrativo del governo, di curare i rapporti col Presidente della repubblica, con le comunità religiose, con i consigli regionali e inoltre controlla e dirigi le attività dei ministri;
i ministri vengono eletti con un d.p.r. su indicazione del presidente del consiglio, essi svolgono due compiti: amministrativo e politico, amministrativo perché sono a capo di una parte della pubblica amministrazione e politico perché partecipando al consiglio dei ministri influiscono sull’indirizzo politico del governo; essi sono sottoposti a due forme di responsabilità: civile e politica; vi anche un caso in cui un ministro o il presidente del consiglio stesso possono assumere temporaneamente la gestione di un altro ministero, in questo caso si parla di titolarità assunta ad interim.
Accanto ai ministri classici ci sono i cosiddetti ministri senza portafoglio, cioè ministri che pur partecipando al Consiglio non gestiscono alcun dicastero, questa figura è stata introdotta per consentire ai partiti minori della coalizione governativa di prendere parte alle decisioni del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri viene presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio, il suo compito è quello di indirizzare la politica del paese, prendere decisioni di politica normativa, risolvere i conflitti e le divergenze tra i vari ministri e regolare i rapporti con i consigli regionali.
Accanto a questi organi obbligatori ve ne sono altri detti eventuali, si tratta del vice presidente del consiglio, i sottosegretari di stato, dei comitati interministeriali e del Consiglio di gabinetto;
il vice presidente ha il compito di sostituire il presidente del consiglio in caso di sua assenza temporanea; i sottosegretari di stato hanno invece il compito di coadiuvare i ministri e di esercitare le funzioni che sono loro assegnate con decreto dal ministro, abbiamo poi i comitati interministeriali, che hanno poteri consultivi oppure deliberanti, cioè sostitutivi del consiglio per le specifiche questioni per cui sono stati creati, vi è infine il consiglio di gabinetto che ha il compito di assistere il presidente e il vice nelle loro attività politiche.
All’inizio di una nuova legislatura o nel momento in cui si ha una crisi di governo il governo in carica è obbligato a dimettersi, in Italia la formazione di un nuovo governo segue due fasi: la nomina del presidente e, su sua proposta la nomina dei ministri, e la presentazione alle camere per ricevere la fiducia.
Aperta la crisi governo il capo dello stato inizia le consultazioni con le varie personalità politiche che esprimono le volontà dei partiti di cui sono rappresentanti in merito alla scelta del nuovo presidente del consiglio, una volta terminate le consultazioni il presidente della repubblica attribuisce l’incarico di formare il nuovo governo a colui che, secondo il suo parere, ha maggiori possibilità di ricevere la fiducia, questo accetterà l’incarico con riserva, avviando a sua volta delle consultazioni per concordare on i partiti della possibile maggioranza un programma politico comune, e sempre con gli stessi partiti, la futura ripartizione dei ministeri, se non riesce nel suo intento scioglie negativamente la riserva e quindi il capo dello stato riavvierà le consultazioni, in caso contrario la riserva verrà sciolta positivamente, e il neopresidente e i suoi ministri verranno ufficialmente nominati dal presidente della repubblica e presteranno giuramento nelle sue mani, da questo momento in poi il nuovo governo entra in carica e sostituisce il precedente. Dopo la nomina e il giuramento il governo dovrà presentarsi, entro dieci giorni, davanti a ciascuna camera per illustrare il programma politico, alla luce del quale si deciderà se concedere o meno la fiducia tramite voto palese per appello nominale, la fiducia verrà accordata sulla base di una mozione presentata dai parlamentari della maggioranza, da questo momento in poi il governo entrerà nella pienezze dei suoi poteri.
Il governo è sottoposto sia a responsabilità politica diffusa, nei confronti dei cittadini, sia a responsabilità politica istituzionalizzata nei confronti del parlamento, nel caso in cui ci sia disaccordo tra parlamento e governo, quest’ultimo dovrà presentare le dimissioni per voto di sfiducia o per scelta autonoma; per difendere il suo indirizzo politico il governo può porre la cosiddetta questione di fiducia, cioè, avverte espressamente il parlamento che il rifiuto della sua proposta equivale a una disapprovazione del suo indirizzo politico e il voto contrario obbliga il governo alle dimissioni.
Abbiamo due tipi di crisi: parlamentare ed extraparlamentare.
Sono crisi parlamentari quelle determinate da una mozione di sfiducia del parlamento che deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione,; la crisi extraparlamentare invece si delinea quando, a causa di un qualunque fatto politico, al di fuori di una normale decisione del parlamento, il governo presenta le dimissioni, sia che la crisi sia parlamentare o extraparlamentare, il governo uscente rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nascita del nuovo.
Il presidente del consiglio e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del senato, secondo le norme stabilite dalla costituzione.
Per procedere penalmente nei confronti di un ministro si devono trasmettere tutti gli atti ad un apposito tribunale dei ministri, formato da tre giudici, che svolgeranno delle indagini preliminari e, dopo aver sentito anche il p.m. , potranno decidere di archiviare la causa o chiedere l’autorizzazione a procedere trasmettendo gli atti al presidente della camera competente a concederla, tale camera deciderà poi se concederla o meno, se viene concessa si procederà ad un processo ordinario.
Come abbiamo detto il governo come detentore del potere esecutivo, svolge le funzioni di indirizzo politico e quelle amministrative o esecutive in senso stretto e, come partecipe della funzione legislativa, quella normativa.
Esso, inteso come organo collegiale, è al vertice della pubblica amministrazione; la funzione legislativa come sappiamo spetta al parlamento, al governo però sono riconosciute alcune funzioni di tipo normativo, consistenti nel potere di emanare atti aventi forza di legge e regolamenti.
Sono atti aventi forza di legge i decreti legge e i decreti legislativi;
i decreti legislativi sono emanati dal governo in base a una delega del parlamento, ciò avviene soprattutto riguardo l’emanazione di norme su materie tecniche e particolarmente complesse sulle quali si ritiene che il governo abbia maggiore competenza; nella delega devono essere indicati l’oggetto, i tempi massimi per la presentazione e gli obiettivi ed i mezzi ai quali il governo deve attenersi;l’emanazione di in decreto legislativo spetta capo dello stato, che ha solo un veto sospensivo su di esso; dopo l’emanazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, dopo la vacatio legis entrerà in vigore.
Il decreto legge invece è un provvedimento che il governo può adottare provvisoriamente come legge in casi straordinari di necessità, essi hanno però bisogno della conversione in legge da parte del parlamento.
Il decreto legge entra in vigore subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta, e, entro e non oltre 60 giorni deve essere convertito in legge, se ciò non avviene il decreto decade e perde la sua efficacia retroattivamente.
Vi sono infine i regolamenti, cioè atti governativi che non hanno forza di legge e non possono né modificare né essere in contrasto con leggi preesistenti, essi vengono emanati con d.p.r. e si distinguono in: regolamenti esecutivi, se contengono le modalità di attuazione di una legge, regolamenti integrativi se completano la disciplina di una legge, indipendenti, di organizzazione e di delegificazione che sono emanati dal governo su delega del parlamento attuata come legge, con essa si autorizza a disciplinare una certa meteria e si stabilisce l’entrata in vigore del regolamento che sostituirà la legge preesistente.

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