Irpef

Materie:Appunti
Categoria:Scienze Delle Finanze

Voto:

2 (2)
Download:712
Data:16.05.2007
Numero di pagine:6
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
irpef_4.zip (Dimensione: 8.72 Kb)
trucheck.it_irpef.doc     48.5 Kb
readme.txt     59 Bytes


Testo

IRPEF
Caratteristiche:
* Imposta personale: cioè tiene conto delle capacita contributive del soggetto.
* Generale: colpisce tutti i redditi posseduti, da quello in denaro a quello in natura.
* Centrale: il maggior gettito va allo Stato.
* Diretta.
* Progressiva: poiché va a scaglioni, quindi maggiore è il reddito più elevata sarà l’aliquota.
Presupposto:
è il possesso dei redditi, in denaro o in natura, da parte di una persona fisica. Il criterio per l’applicabilità dell’imposta è la sua imputabilità ad una persona fisica.
I soggetti passivi sono:
* le persone fisiche residenti in Italia, che dispongono di un reddito
* le persone fisiche non residenti, solo per i redditi prodotti nel territorio italiano
Norme particolari: società di persone e imprese familiari
1. Società di persone, viene presa in considerazione come tale solo ai fini dell’accertamento; mentre i soggetti passivi dell’imposta sono i singoli soci.
2. Impresa familiare, è l’impresa alla quale collaborano il coniuge, i parenti fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado. Al titolare deve essere attribuita almeno il 51% del reddito d’impresa.
Oggetto dell’imposta è il reddito complessivo annuale netto. Sono esclusi dall’imponibile:
* Redditi esenti dall’imposta: le esenzioni sono previste dalla legge per ragioni attinenti la soggetto titolare del reddito o alla natura dell’oggetto (pensioni di guerra).
* Redditi soggetti all’imposta sostitutiva: (premi e vincite erogate da org. pubbliche e private)
* Redditi soggetti a tassazione separata (TFR)
* Redditi soggetti a ritenuta definitiva alla fonte: (dividendi)
* Assegno per il nucleo familiare
* Assegno per il mantenimento dei figli spettanti al coniuge in caso di separazione, divorzio e annullamento
* Maggiorazione sociale delle pensioni: (integrazioni per le pensioni minime)
* Compensi percepiti dall’imprenditore: per l’attività personale svolta nell’impresa
LE DIVERSE CATEGORIE DI REDDITO
I redditi fondiari
I redditi fondiari sono quelli provenienti dai terreni e dai fabbricati situati nel territorio dello Stato e iscritti nel catasto dei terreni e dei fabbricati.
I redditi dei terreni si distinguono in:
Il reddito domenicale è quello che deriva dal possesso, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, di terreni idonei all’esercizio di attività agricole.
Il reddito agrario è invece quello conseguito dall’imprenditore agrario come profitto per l’esercizio di un’impresa dedita alla coltivazione del fondo.
I redditi dei fabbricati:
Il reddito dei fabbricati è quello tratto da ciascuna unità immobiliare urbana.
* Se il fabbricato è utilizzato direttamente dal proprietario esso è esente da Irpef.
* Se il fabbricato è dato in locazione il reddito catastale sarà aumentato di1/3.
Redditi di capitale
In questa categoria rientrano gli utili e i proventi derivanti dall’impiego del capitale liquido.
Costituiscono redditi di capitale:
* gli interessi derivanti da mutui;
* redditi provenienti dai depositi bancari e c/c;
* gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli diversi dalle azioni;
* le rendite perpetue;
* i compensi per la prestazione di garanzie e fideiussioni;
* gli utili distribuiti da società ed enti soggetti a IRES…etc…
I guadagni di borsa derivanti dalla vendita di titoli fanno parte dei redditi diversi.
Solitamente i redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte, che ha valore di imposta quando il reddito è percepito da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa; in questo caso il reddito non forma base imponibile ai fini Irpef.
Se invece sono percepiti nell’esercizio di impresa o da società ed enti commerciali detti utili concorrono a formare la base imponibile e la ritenuta a valore di acconto.
Sono tassati in base al principio di imputazione della casa, cioè essi confluiscono nella base imponibile per il periodo di imposta in cui sono percepiti.
Ai fini della tassazione i contribuenti sono suddivisi in:
1. NETTISTI: se hanno subito una ritenuta alla fonte a titolo definitivo, in questo caso il reddito non concorre alla formazione dell’imponibile ma confluisce fra i redditi……….. perché già tassati alla fonte.
2. LORDISTI: se hanno subito ritenute alla fonte a l’hanno subita a titolo di acconto. In questo caso il reddito contribuisce alla formazione dell’imponibile.
Per limitare gli effetti della doppia tassazione è stato adottato il sistema proporzionale esenzione del dividendo: il reddito confluisce in parte.
Redditi di lavoro dipendente
- Il reddito di lavoro dipendente è formato da tutti i compensi conseguiti dal contribuente nel periodo d’imposta in qualità di lavoratore subordinato; è compreso anche quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente. Fanno parte di questa categoria anche le pensioni e i redditi derivanti da rapporti di collaboratori coordinate e continuative (amministratore, sindaco o revisore di società, indennità, gettoni di presenza corrisposti dallo Stato).
- Concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di partecipazione agli utili o a titolo di liberalità, comprese le erogazioni di beni o di servizi a favore del dipendente o dei suoi familiari, quando il loro valore sia superiore ad € 258,23 nell’anno.
- I redditi di lavoro dipendente vengono tassati mediante ritenuta alla fonte che è effettuata a titolo di acconto se ci sono altri redditi, a titolo definitivo se non ci sono altri redditi. Detta ritenuta viene operata dal sostituto d’imposta che è il datore di lavoro.

Redditi di lavoro autonomo
- Il reddito di lavoro autonomo è quello che proviene dall’esercizio di arti e professioni, cioè da attività produttive svolte con lavoro prevalentemente proprio ed esercitate con continuità come fonte ordinaria di reddito.
- Il reddito derivante da questo esercizio è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura, percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute; queste possono essere dedotte solo se siano inerenti all’esercizio dell’arte della professione e siano state effettivamente pagate nello stesso periodo d’imposta, le perdite possono essere dedotte dal reddito complessivo.
- Il reddito da lavoro autonomo e assoggettato a ritenuta d’acconto pari al 90% dell’ operato su ogni compenso percepito dal professioni.
- Alcune spese sono interamente deducibili (canoni di locazione, quote di ammortamento di beni strumentali) altre sono parzialmente deducibili (nella misura del 50%: costo dei beni ad uso promiscuo).
- Ai fini della determinazione del reddito e degli obblighi contabili i lavoratori autonomi sono suddivisi in regimi:
1. R. di contabilità semplificata
2. R. di contabilità ordinaria
3. R. forfettario
4. R. sostitutivo
In base alla normativa in vigore i lavoratori autonomi di diritto possono usufruire del regime di contabilità semplificata ma possono optare per il regime di contabilità ordinaria anche al fine di sfuggire ad accertamenti d’ufficio.
Redditi di impresa
Si definisce reddito d’impresa quello derivante dall’esercizio professionale di un attività commerciale. Deve trattarsi di imprese individuali o società di persone.
Ai fini del calcolo della base imponibile ed ai fini degli obblighi contabili, le imprese commerciali sono assoggettati a dei regimi:
1. R. di contabilità ordinaria: quelle imprese che percepiscono ricavi al di sopra di 300 mila euro circa se svolgono attività di servizi a 500 mila euro se svolgono altre attività. Il reddito fiscale si ottiene aggiungendo al reddito contabile le componenti positivi (variazioni in aumento) e sottraendo le componenti negative (variazioni in diminuzione). Per tanto si nota divergenza tra il reddito contabile o civilistico ed il reddito fiscale
2. R. di contabilità semplificata: si applica a tutte le imprese. Le imprese minori, cioè che abbiano ricavi inferiori a 300 mila euro circa se prestano servizi e 500 mila euro circa se svolgono altre attività. Queste imprese ai fini contabili sono assoggettati ad una contabilità semplificata e per la determinazione del reddito imponibile adottano un metodo semplificato cioè l’imponibile si calcola facendo la differenza tra i ricavi e spese documentate al risultato si aggiungono alcune componenti positivi e si sottraggono componenti negativi.
L’impresa minore può optare per il regime ordinario.
3. R. forfetario per i contribuenti minimi
4. R. agevolato sostitutivo per attività marginali
Redditi diversi (art. 67)
I redditi diversi sono tutti quei redditi non disciplinati dalle altre categorie come ad esempio:
- i redditi di immobili situati all’estero

Esempio