Irap e Ici: appunti di Scienze della Finanze

Materie:Appunti
Categoria:Scienze Delle Finanze

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Testo

FINANAZA DEL GOVERNO LOCALE
IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha riformato il Titolo V, Parte II della Costituzione, rappresenta un passaggio fondamentale, non ancora completato, verso un nuovo equilibrio ordinamentale tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.
Prima della legge di riforma, la potestà legislativa era attribuita in via generale allo Stato, mentre le regioni a statuto ordinario potevano emanare “norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non fossero in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni” nelle materie elencate all’art. 117 della costituzione.
Allo regioni a statuto speciale erano attribuite dall’art. 116 della costituzione ferme e condizioni particolari di autonomia.
Il nuovo testo dell’art. 117 della costituzione, infatti, elenca positivamente le materie riservate alla legislazione esclusiva statale, che pertanto non è più generale, ma limitata alle materie indicate.
L’art. 117 elenca, poi, le materie di legislazione concorrente nelle quali “la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato”.
L’art. 117 c. 4 assegna infine alle regioni, con un criterio residuale che costui costituisce il vero punto di svolta per la realizzazione di un ampio federalismo, “la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
Le regioni hanno la potestà legislativa in materia tributaria per quel che concerne i tributi propri e degli enti locali, ma si tratta di potestà legislativa concorrente.
IRAP
L'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il d.lg dis 446/97, è un tributo a carattere reale non deducibile dalle imposte sul reddito, che colpisce quanti svolgono attività imprenditoriali.
Il suo gettito garantisce l'autonomia finanziaria delle regioni, compensando i minori introiti conseguiti alla soppressione di tributi, quali l’Ilor, l’Iciap, la tassa sulla partita Iva, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, i contributi per il Ssn e il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Alle regioni e riservate in gran parte il gettito dell'imposta.
Anche la potestà di disciplinare le procedure applicative e la competenza in materia di accertamento e attribuita alle regioni.
PRESUPPOSTO
il presupposto Irap è data dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.
Costituisce in ogni caso presupposto di imposta l'attività esercitata dalle società e degli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.
SOGGETTI PASSIVI
Sono soggetti passivi dell’Irap:
• le società di capitali residenti nel territorio dello Stato, in base a quanto stabilito dal testo unico delle imposte sui redditi;
• gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
• le società in nome collettivo e quelle a esse equiparate ai sensi del Tuir;
• le persone fisiche e le società di persone residenti nel territorio dello Stato esercenti attività commerciali;
• i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ad eccezione degli esonerati dagli adempimenti Iva;
• le persone fisiche, le società semplici e quelle a esse equiparate a norma della Tuir esercenti arti e professioni;
• società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti;
• enti privati residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
• le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le istituzioni universitarie, gli Iacp, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e degli enti del Ssn;
• le amministrazioni della camera dei deputati, disse l'altro, della corte costituzionale, della presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
SOGGETTI ESENTI O ESCLUSI
Non sono soggetti passivi dell’Irap:
• fondi comuni di investimento;
• i fondi pensione;
• il gruppo europeo dei interesse economico.
Non essendo inseriti esplicitamente tra i soggetti passivi, si ritengono esclusi una serie di altri soggetti, tra i quali emergono:
• i lavoratori dipendenti;
• i percettori di redditi da collaborazione coordinata e continuativa;
• i percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale.
BASE IMPONIBILE
L’Irap è applicata sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.
Viene colpito, quindi, il valore aggiunto della produzione calcolata sulla base delle risultanze del bilancio, con criteri specifici per ogni categoria dei soggetti passivi.
Nel caso di attività esercitata nel territorio di più regioni si considera generata in ciascuna la produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare della retribuzione del personale, a qualunque titolo utilizzato, addetto con continuità a stabilimenti, cantinieri, uffici o basi fisse, che abbiano operato nel territorio in questione per almeno tre mesi.
A seconda della natura dei soggetti passivi e al tipo di contabilità da questi adottato, si seguono modalità diverse per la determinazione della base imponibile.
Esiste comunque una serie di disposizioni comuni che interessano tutti i contribuenti.
Tali regole consentono di dedurre dalla base imponibile alcuni costi connessi al personale e fissano l’indeducibilità di alcune componenti di reddito.
ALIQUOTA E PERIODO D’IMPOSTA
L’Irap è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 4,25%.
L’Irap non si può dedurre ai fini Irpef e Irpeg.
Per gli enti pubblici, per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le assicurazioni, le banche e le società finanziarie sono previste a aliquote differenziate.
Per il periodo d’imposta in corso, l'acconto di imposta deve essere pari al 98,5% della somma versata all'anno precedente, da corrispondersi in due rate.
ICI
L'imposta comunale sugli immobili, istituita dal D.lgs 504/92, è un'imposta a base reale con gettito destinato ai comuni, il quale presupposto è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione.
ESENZIONI
Sono esenti da imposta:
• gli immobili destinati all'uso istituzionale dello Stato, degli enti locali, delle comunità montane, dei consorzi tra gli enti precedenti, delle aziende sanitarie locali, delle istituzioni sanitarie pubbliche, delle camere di commercio;
• i fabbricati delle categorie E, cioè quelli a destinazione particolare;
• i fabbricati con destinazione ed usi culturali e esenti dall’Irpef e dall’Irpeg;
• i fabbricati destinati all'esercizio del culto e quelli di proprietà della Santa sede e esenti a norma del trattato lateranense;
• i fabbricati degli Stati esteri e di organizzazioni internazionali;
• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o recuperati dall'attività assistenziali di culla alla legge 104/92, per il periodo di impiego secondo tali finalità; i terreni agricoli in aree montane o in collina;
• gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinato allo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, ricreative, culturali, sportive e ricettive;
• gli immobili posseduti dal comuni, anche con destinazione diversa da quello istituzionale, perché la loro superficie si trovi prevalentemente o interamente sul territorio comunale.
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno per consessi sussistono le condizioni prescritte.
SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non risiedono nel territorio dello Stato o non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non esercitano l'attività.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile è costituita:
• per i fabbricati, dalle rendite catastali calcolate moltiplicando le tariffe d'estimo per un coefficiente;
• per le aree fabbricabili, dal valore commerciale dell'immobile al 1 gennaio dell'anno di imposizione;
• per i terreni agricoli, dal reddito dominicale decente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, moltiplicato per 75. La rendita ottenuta da rivalutata del 25%.
COME SI DETERMINA
L’Ici si determina applicando la base imponibile è un'aliquota stabilita da ciascun comune, a seconda della tipologia degli immobili, che può andare dal 4 al 7 per mille.
I comuni hanno la facoltà di fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, ad esempio a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili, di immobili di interesse artistico o situati nei centri storici, ecc…
il calcolo dell'imposta da versare a viene applicando l'aliquota alla base imponibile introducendo le eventuali preparazioni riduzioni spettanti.
La legge prevede l'ipotesi di detrazioni nonché di riduzioni relativamente all'abitazione principale, al fabbricati inagibili o inabitabili e ai terreni agricoli condotti direttamente.
L'imposta è ridotta del 50% in caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
La dichiarazione iniziale, redatta su appositi moduli approvati dal ministero dell'economia delle finanze, deve essere presentata da tutti contribuenti soggetti all’Ici, insieme alla dichiarazione dei redditi, relativamente all'anno in cui ha avuto inizio il possesso.
La denuncia di modificazione dell'essere presentata quando il patrimonio immobiliare del contribuenti subisce cambiamenti, rispetto alla dichiarazione iniziale, per acquisti a vendite o donazioni e l'espropriazione, per riunione una separazione del diritto di usufrutto, uso o abitazione.
Essa va presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuta modifica o nei termini stabiliti dai regolamenti comunali.
L’Ici è un'imposta annuale con un sistema di versamento che prevedono l'acconto e un saldo.
L'acqua non poter essere versate in giugno, nella misura del 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle preparazioni 12 mesi dell'anno precedente.
Il saldo deve essere versato, e invece, dal primo al 20 dicembre.
Esso consiste nel ammontare dell'imposta dovuta per l'intero anno, dedotto l'acconto già versato.
È possibile entro il termine di scadenza della prima rata, versare in un'unica soluzione l'imposta dovuta per l'anno in corso.
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