Bilancio dello stato

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Testo

BILANCIO DELLO STATO
Il Bilancio dello Stato è un documento giuridico-contabile obbligatorio, nel quale sono elencate le spese e l’entrate relative all’attività finanziaria dello Stato per un periodo di tempo della durata di uno o di più anni.
Il Bilancio dello Stato può essere classificato in:
-il Bilancio preventivo: contiene l’insieme delle spese che si prevede di effettuare e delle entrate che si prevede di realizzare nel corso dell’anno finanziario successivo.
-il Bilancio consuntivo: si riferisce a un anno già trascorso e contiene l’indicazione delle spese effettivamente sostenute e delle entrate effettivamente conseguite in quello stesso anno.
-il Bilancio annuale: contiene le indicazioni di spese ed entrate relative a un anno finanziario futuro o passato.
-il Bilancio pluriennale: contiene le indicazioni di spese che si prevede d’impegnare e di entrate che si prevede di accertare in più esercizi finanziari.
-il Bilancio di competenza: contiene l’indicazione delle spese che si ha l’obbligo di pagare e delle entrate che si ha diritto di riscuotere durante l’anno finanziario a cui l’esercizio si riferisce.
-il Bilancio di cassa: contiene l’indicazione delle spese effettivamente erogate e delle entrate effettivamente riscosse durante l’anno finanziario, anche se erano state impegnate e accertate in esercizi precedenti.
Le spese passano attraverso due fasi:
-impegno, rappresenta il momento in cui per l’Ente pubblico sorge l’obbligo di pagare.
-erogazione, rappresenta il momento in cui materialmente la spesa viene pagata.
Le entrate passano attraverso due fasi:
-accertamento, rappresenta il momento in cui per l’Ente pubblico sorge il diritto a riscuotere il credito.
-riscossione, rappresenta il momento in cui l’entrata accertata viene realmente introitata.
Tra le fasi delle spese e delle entrate trascorre un certo lasso di tempo che può coinvolgere esercizi finanziari diversi, dando luogo ai residui attivi o passivi.
I residui passivi sono costituiti da spese impegnate ma non ancora erogate.
I residui attivi sono costituiti da entrate accertate ma non ancora riscosse.
Quest’ultimi sono soggetti a prescrizione e perenzione amministrativa. La prescrizione produce la perdita del diritto di percepire la somma in base alla norma del codice civile. La perenzione invece, produce la reiscrizione del credito in un apposito fondo nei bilanci successivi.
Da quanto esposto, si può descrivere il Bilancio preventivo annuale dello Stato italiano come quel documento giuridico-contabile obbligatorio nel quale sono indicate le spese che si prevede di impegnare e le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di erogare e le entrate che si prevede di riscuotere, riferite a un anno finanziario futuro.
Il Bilancio non è più visto come un semplice documento contabile, ma come un fondamentale strumento di politica economica, nel quale, attraverso le varie voci di spese e di entrate, si vanno a sintetizzare gli obiettivi che lo Stato si propone di conseguire.
Il Bilancio, rappresenta un documento dinamico che esprime un piano d’azione, un complesso di attività amministrative mediante le quali il Governo intende attuare.
--Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro dell’Economia e delle Finanze deve presentare al Parlamento la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l’anno precedente. Tale relazione contiene un’ampia analisi delle vicende economiche dell’anno precedente e negli ultimi anni è andata assumendo una maggiore rilevanza come strumento d qualificazione e di conoscenza dell’andamento dell’occupazione e dello sviluppo del reddito nonché come strumento di valutazione degli interventi dello Stato nell’economia.
--Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo deve redigere e presentare al Parlamento un Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), nel quale vengono determinati gli obiettivi di politica economica e finanziaria. Tale documento ha un carattere prevalentemente politico, in quanto viene approvato dal Parlamento. Egli è privo di valore legislativo e deve essere impostato in coerenza con le imitazioni che risultano sulla Relazione generale sulla situazione economica del Paese.
---Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro dell’economia delle finanze deve presentare in Parlamento il Disegno di legge di Bilancio annuale, di Bilancio pluriennale, il Disegno di Legge finanziario e la relazione previsionale e programmatica.
Nella relazione del bilancio, ogni ministero, servendosi della Ragioneria centrale, predispone un proprio stato di previsione delle spese che viene trasmesso alla Ragioneria generale, la quale provvederà a raccoglierli e coordinarli con il proprio stato di previsione delle spese, infine il ministro dell’economia delle finanze predispone il progetto di Bilancio di previsione che deve essere presentato in Parlamento per l’approvazione.
Assieme al Disegno di Bilancio annuale di previsione, il Governo entro il 30 settembre di ogni anno deve presentare anche il Disegno di legge Bilancio pluriennale.
Entrambi i bilanci devono essere approvati entro il 31 dicembre di ogni anno, se entro tale data i bilanci non vengono approvati, il Parlamento autorizza, con legge, l’esercizio provvisorio (che ha una durata di 4 mesi).
---Entro il 30 settembre di ogni anno il Governo deve presentare la relazione previsionale
e programmata. Esso è un documento di programmazione che si riferisce all’anno successivo ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale e tende a coordinare gli obiettivi e gli impegni della finanza statale e con quelli del settore pubblico.
---Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Governo deve presentare in Parlamento un Disegno di Legge finanziaria mentre entro il 15 novembre deve presentare i disegni di legge collegati alla finanza pubblica. La legge finanziaria è, insieme a quella di bilancio, il principale documento giuridico previsto dall'ordinamento dello Stato italiano per regolare la vita economica del Paese. A differenza della legge di bilancio che è soltanto formale (cioè non può modificare la legislazione vigente, né può istituire nuove entrate e spese), la legge finanziaria, con la sua natura sostanziale, potendo modificare le norme giuridiche già vigenti.
La legge finanziaria contiene esclusivamente:
-le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni;
-il saldo netto da finanziare, ovvero il disavanzo tra spese e entrate finali;
-il saldo del ricorso al mercato, ossia il deficit complessivo da coprire mediante prestiti;
-l 'importo massimo per il rinnovamento dei contratti del pubblico impiego.
---Entro il 30 settembre di ciascun anno,il Governo deve presentare il Bilancio pluriennale programmatico nel quale sono evidenziati gli effetti che si prevede si manifesteranno sulle entrate e sulle spese a causa degli interventi di politica economica determinati nel DPEF.
---Entro il 30 giugno d ciascun anno il Ministro dell’Economia deve presentare al Parlamento il Rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
Tale documento è costituito da due parti:
-Conto del bilancio che comprende le entrate le spese di competenza dell’esercizio finanziario precedente;
-il Conto generale del patrimonio che comprende le variazioni intervenute nel patrimonio in seguito alla gestione del bilancio o per qualsiasi altra causa.
Il Conto economico delle risorse e degli impieghi riguarda i dati relativi al reddito nazionale del Paese,esprime sinteticamente i dati riguardanti alla ricchezza prodotta nel sistema,a quella importata.
Il Bilancio economico nazionale si compone di due parti:
-le Risorse,rappresentate dal prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dalle importazioni di beni e di servizi;
gli Impieghi,rappresentati dai consumi delle famiglie e collettivi,dagli investimenti,dalle variazioni delle scorte e dalle esportazioni di beni e servizi.
Il nostro ordinamento ha predisposto un sistema di controllo,tra cui il controllo eseguito dalla Corte dei Conti.
La Corte dei Conti: “esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato”; essa inoltre partecipa “al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”. Oltre a queste funzioni di controllo anche la Corte dei Conti ha delle funzioni giurisdizionali, ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, in particolare essa è giudice dei giudizi sulla responsabilità dei funzionari per danni arrecati alla stessa amministrazione.
La Corte dei Conti si compone di Sezioni giurisdizionali e di Sezioni di controllo: le prime sono regionali e centrali (due sezioni con funzioni di appello), dove i procuratori generali ed il procuratore generale fungono da pubblico ministro.
Delle sezioni di controllo, la prima si occupa degli atti dello Stato, la seconda degli enti soggetti a vigilanza, la terza dei conti consuntivi delle Province e Comuni. Le altre 4 hanno sede nelle Regioni autonome e hanno lo scopo di controllare sugli atti degli organi periferici dello Stato.
Le sezioni riunite svolgono funzioni sia nell’abito giurisdizionale, sia nell’ambito di controllo.
Attività di controllo:
 Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo: legittimità dell’atto, ed è preventivo in quanto l’atto, già pur compiuto, rimane privo di effetto sino a quando il controllo non sia superato: viene apposto il visto e viene fatta la registrazione negli appositi registri; sono soggetti a questo controllo i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio di Ministri, gli atti normativi e gli atti di indirizzo generale dell’amministrazione, gli atti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare, i decreti di approvazione dei contratti attivi e dei contratti passivi che superino un determinato valore, gli atti che il Presidente del Consiglio o la stessa Corte dei Conti deliberano di sottoporre a controllo per periodi determinati. Se la Corte dichiara l’illegittimità dell’atto, il Ministro può ancore promuovere una deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri chiede motivatamente la registrazione con riserva. La Corte dei Conti deve così registrare l’atto, trasmettendo però la notizia delle registrazioni con riserva al Parlamento. Non si può richiedere la registrazione degli atti con riserva per ordini di pagamento oltre i limiti degli stanziamenti di bilancio; le nomine o promozioni oltre i limiti di organico fissato dalla legge.
 Controllo successivo sul rendimento annuale dello Stato: controllo su provvedimenti già adottati e attuati; la Corte dei Conti, partendo essenzialmente sulla legittimità degli atti, esprime la sua valutazione generale sull’operato dell’amministrazione e può suggerire l’opportunità di modificare le leggi e i regolamenti che ne guidano l’azione (giudizio a sezioni riunite detto “parificazione”).
 Controllo sulla gestione: controllo successivo che ha per oggetto la legittimità degli atti e la regolarità della gestione. I risultati del controllo sono comunicati al Parlamento, oltre che al Ministro del Tesoro ed al Ministro competente per materia. Il controllo sulla gestione finanziaria non si applica agli enti territoriali ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Nel 1994 si è introdotto un ulteriore controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, rivolto ad accertare non solo la legittimità e la regolarità delle gestioni, ma anche il funzionamento dei controlli interni alle singole amministrazioni nonché la rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti.

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