Le origini del diritto canonico

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Testo

Le origini del Diritto Canonico
Diritto canonico => rapporto religione - fedeli
Diritto ecclesiastico => rapporto Stato - Religione
Diritto canonico => elementi di difficoltà => originario nucleo di questo diritto
Diritto canonico => norme:
• Sacra scrittura => diritto divino
• Diritto umano o ecclesiastico
Diritto Divino: scaturisce dalla Bibbia : sia dall’Antico, che dal Nuovo Testamento.
Antico Testamento: ancor oggi è un testo religioso fondamentale, per Ebrei e Cristiani.
E’ diviso in 45 libri:
• 21 carattere storico;
• 7 carattere didattico – morale;
• 17 carattere profetico.
Inizialmente solo in ebraico, poi tradotti in greco (terzo sec. a. C.) => versione “alessandrina”.
Verrà insieme al Nuovo Testamento tradotto in latino “Vulgata” da S. Girolamo. Per la traduzione in lingua moderna attesa fino alla Riforma Protestante.
Vecchio Testamento => x gli ebrei => costituisce:
• la fonte della fede di un popolo;
• la fonte della legge di un popolo.
- La legge contenuta nella scrittura è immutabile;
- I “dottori della legge” possono darne solo un’interpretazione.
- L’attività giudiziaria è affidata ad assemblee di anziani o al Sinedrio di Gerusalemme => in tale momento non vi è diversità fra il momento religioso e il momento civile.
- Il Vecchio Testamento nelle sue linee generali e nei suoi principi di fondo è ritenuto parte del diritto divino della Chiesa.
Nuovo Testamento: 4 Evangeli; Gli atti degli apostoli; 14 lettere di Paolo; 14 lettere di Giovanni; 14 lettere di Pietro; 14 lettere di Giacomo; 14 lettere di Giuda; l’Apocalisse di Giovanni.
Queste opere non sono di uguale importanza per i principi base del diritto canonico. La posizione primaria è occupata dal Vangelo, nel quale troviamo le regole cardine della communio cristiana.
Diritto Divino: rilevante non solo nella sua forma storica, ma soprattutto per l’arricchimento nei secoli, apportato dalla professione della fede (questa fonte è chiamata “tradizione”).
Il diritto dell’ epoca apostolica
Per la Chiesa, la necessità di un diritto e di una struttura organizzativa, nacque quando le comunità cristiane aumentarono di numero. Le comunità erano organizzate sotto la guida di: Vescovi, presbiteri e Diaconi; che devono risolvere tutta un serie di problemi organizzativi e disciplinari.
I problemi concreti sono: - funzioni degli organi della Chiesa;
- mantenimento e vita dei sacerdoti;
- ammissione ed espulsione dalle comunità;
- diritti ed obblighi di ognuno.
La più antica descrizione degli usi e della disciplina della Chiesa Latina fu la “Doctrina duodecim apostolorum”, un’operetta scritta in greco per mano ignota, divisa in 16 capitoli. Quest’opera da una visione eminentemente carismatica di una Chiesa in fase organizzativa.
Segue la “Traditio Apostolica”, di S. Ippolito scritta a Roma verso il 218, offre la più antica descrizione degli usi e della disciplina della Chiesa Antica.
Sia dalla “Traditio Apostolica”, che dalla “Didascalia”, deriva una serie di opere che informa su aspetti della vita e della disciplina ecclesiale del tempo: “Canones Apostolorum” ; “Constitutiones Apostolorum”.
Il contenuto di queste forme normative dell’età apostolica, riguarda prevalentemente materie sacramentali e culturali come: l’ammissione al battesimo e ai sacramenti, e questioni di penitenza; ma non mancano norme sui diritti e doveri del clero e dei fedeli.
Ciò che traspare è una comunità in espansione, governata dal punto di vista religioso dai Vescovi assistiti dai presbiteri, dagli anziani, da diaconi e da uomini carismatici.
Quando la religione cattolica diverrà religio licita, ed in seguito religione di stato, il Vescovo assumerà rilevanti poteri anche in campo civile. Scompariranno le figure di uomini carismatici, e avrà fine la predicazione e l’annuncio religioso svolto da membri della comunità non appartenenti alla gerarchia, che si precisa composta da: Vescovi, presbiteri e diaconi.
Ai Vescovi spetteranno la giurisdizione e la cura pastorale del gregge cristiano, con l’aiuto dei presbiteri; ai quali toccherà l’amministrazione dei sacramenti, la predicazione della parola di Dio, e l’annuncio della salvezza.
Il ruolo religioso dei semplici appartenenti alla comunità (laici) si riduce drasticamente.
Il potere giurisdizionale del Vescovo si incrementa progressivamente.
Excomunico => egli può dichiarare fuori dalla comunità chi ha peccato gravemente: facendogli perdere il diritto di partecipare alla preghiera comune, alla comunione, alla sepoltura con gli altri fedeli.
Doveri del Vescovo: cura delle anime; cura dei poveri; obbligo di vita ritirata; celibato; con i presbiteri deve essere mantenuto dal suo popolo; abitare vicino alla Chiesa, “cum clericis suis”.
Dal periodo dei concili alla piena affermazione del primato romano
La fase dei concili
IV sec => la Chiesa non è più perseguitata
313 => Editto di Milano “religio licita”
380 => “religione di Stato”
A questo punto per risolvere questioni disciplinari e giuridiche non bastavano più le prescrizioni apostoliche. Per le questioni di maggior importanza i Vescovi si riunivano nei concili della zona e regione, e soprattutto nel concilio ecumenico che li raccoglieva tutti.
Concili => discussione:
• questioni teologiche;
• questioni disciplinari.
Dionigi il Piccolo => monaco scita tra la fine del V sec. e i primi decenni del VI sec. Opera nella Curia di Roma, presso il Papa, e raccoglie oltre al corpus di norme, anche una raccolta di lettere decretali dei pontefici, iniziando una prassi che proseguirà per tutto il medioevo (opera => codex canonum).
Decretale => lettera con cui il Papa scioglie un dubbio, decide una controversia, dà una prescrizione di tipo giuridico.
La Collectio dionisiaca assume importanza sia giuridica che politico – ecclesiale.
Finora il papato non si era ancora dotato di un “corpus” di norme giuridiche da poter essere di rilievo per la Chiesa intera. Nei primi decenni del sec. successivo, Gregorio Magno coronerà questo processo e il primato pontificio diverrà una realtà sul piano giuridico – istituzionale per tutta la Chiesa.
Nel 692 il concilio Trullano => momento di divisione fra due epoche del diritto canonico pregrazianeo => distruzione della disciplina della Chiesa d’Oriente e d’Occidente.
Chiesa d’Oriente: antichi concili, tradizione cesaropapista (imperatore = difensore della Chiesa; ma poteva emanare norme sia in materia civile, sia in materia ecclesiastica.).
• Primato pontificio: primato giurisdizionale su tutta la Chiesa;
• rilievo dell’attività della Curia Romana => punto di riferimento e modello x gli episcopati durante il caos delle invasioni barbariche e dei turbamenti dovuti all’adesione del clero all’eresia ariana diffusa tra i Longobardi;
• alcuni istituti di grande importanza per la Chiesa hanno assunto caratteri peculiari che manterranno in futuro: ad esempio il “matrimonio” le cui finalità sono definite da Agostino d’Ippona nel trattato “De bono coniugali”: - “bonum prolis” => finalità procreativa;
- “bonum fidei” => reciproca fedeltà;
- “bonum sacramenti” => indissolubilità del matrimonio.
• Dopo la normalità delle donazioni alla Chiesa inizia paino piano ad accompagnarsi la convinzione che possa essere titolare di diritti, di fondi, utilizzati da rettori, Vescovi e parroci;
• Affermazione dell’idea di persone giuridiche di tipo fondazionale, non conosciute dalla cultura giuridica germanica.
“Il diritto canonico altomedioevale”
Il fenomeno delle false decretali
Per rivendicare alla Chiesa e al Papato una posizione d’indipendenza, alcuni ecclesiastici non esitano a dar vita a delle collezioni, nelle quali sono contenuti materiali falsificati.
La più nota è costituita dalle cosiddette “Decretales Pseudoisidoriane” (metà IX sec), nelle quali vi è inserito un famoso falso “La donazione di Costantino”, con la quale si attribuiva al Papa il dominio su Roma e l’Italia; testo al quale tutto il medioevo presto fede cieca, finchè fu riconosciuto testo apocrifo dalla critica umanistica.
La fase dei penitenziali
Inghilterra, Irlanda => prescrizioni di abati o vescovi famosi e venerati: Teodoro di Canterbury, Beda il Venerabile, S. Colombano.
Novità dei penitenziali => sostituzione della penitenza pubblica, già da tempo in crisi nella Chiesa latina per la sua rigidità, con forme di penitenza più semplice, comminata privatamente dal confessore al penitente.
Il metodo è casistica: per ogni peccato è prevista una penitenza.
Esempi di penitenze: esilio con peregrinaggio, esilio semplice, penitenza a pane e acqua, digiuno, recita di salmi, divieto di fare il bagno.
“Il diritto canonico classico”
Dalle prime summae alle opere di rinascita gregoriane.
La Chiesa dopo l’anno 1000 si stava risollevando, grazie anche agli stimoli del monachesimo, dalla profonda decadenza in cui era caduta nell’età ferrea del papato (IX e X sec.). Il Papa, da Gregorio VII in avanti riuscirà ad essere il vero ed indiscusso capo della Chiesa, Chiesa libera, anzi in una condizione di superiorità rispetto all’Impero. (1122 Concordato di Worms: Pontefice vittorioso sull’impero).La Chiesa aveva bisogno di un “corpus” giuridico e disciplinare unitario.
Il decreto di Graziano
Urge contrapporre al rivisitato diritto dell’impero un nuovo ed organico diritto della Chiesa: il “Decretum” di Graziano.
L’opera fu inizialmente chiamata “Concordia discordantium canonum”, ma poi universalmente ricordata come “Decretum magisteri Gratiani”: fu completata verso il 1140 – 1142.
Il metodo di lavoro è nuovo e suggestivo:
Breve intro del problema => causa + prove => soluzioni del problema
L’opera risulta divisa in 3 parti:
• 101 distinctiones: diritto canonico e fonti, chirici, Vescovi;
• 36 causae: divise in questioni e canoni, diritto canonico sostanziale e processuale;
• “De consacratione”: materie sacramentali e è divisa in 5 “distinctiones”.
Fonti: non si riducono sicuramente alle decretali dei pontefici, ma troviamo un po’ di tutto: elementi di diritto romano, testi conciliari,summae ed opere canonistiche. Per Graziano un testo di uno scrittore ecllesiastico valeva quanto una decretale di un pontefice e forse può essere nella scelta delle sue fonti, preferito ad essa se è più vicino ad un caso, a una situazione.
Dovevano esserci due significati base:
• ratio significationis => significato letterale;
• ratio loci e temporis => circostanze del luogo e del tempo.
Si specificano gli organi di governo della Chiesa, del processo e del diritto matrimoniale.
Matrimonio: x Graziano il matrimonio era realmente posto in essere quando allo scambio dei consensi ed alla cerimonia nuziale fosse seguita la consumazione con il rapporto sessuale tra gli sposi.
In seguito Graziano aderì alla teoria con sensualistica del papa Alessandro III: x distinguere se il matrimonio stipulato in tenera età da parenti fosse “promessa di matrimonio” o vere e proprie nozze. La consumazione del matrimonio xciò era l’unico mezzo che faceva capire se era o no un matrimonio completo.
Si riprende anche la teoria Agostiniana dei “bona coniugali”.
Dal Decretum alle Decretali di Gregorio IX
Il “Decretum Magisteri Gratiani” si afferma e diventa famoso: diventa il punto di riferimento del diritto canonico, che inizierà ad essere insegnato, accanto al diritto civile all’università di Bologna e nelle altre università che stanno nascendo in Europa.
L’uso didattico del Decretum è fondamentale x capire l’evoluzione della dottrina giuridica canonistica. Il docente spiegava i testi del Decretum segundo il “mos docenti”: sintetizzando il testo, dandone la spiegazione letterale, richiamando passi e casi analoghi, dividendo le problematiche e affrontandole una ad una, dopo aver impostato tesi favorevoli e contrarie alla situazione; dopo questo lavoro tornava alla ricostruzione del principio generale. (metodo della glossa).
Da questo metodo: metodo della glossa e cioè dell’analisi analitica e puntuale di ogni passo, deriva la produzione giuridica delle “glosse”: costituite da appunti dei docenti ai margini dei testi; rielaborate dagli stesi docenti, o da alunni, queste glosse costituiscono la prima delle fonti dottrinale e dei generi letterari della letteratura postgrazianea.
Decretisti = giuristi che studiavano il Decreto di Graziano.
Distinctiones e Quaestiones => ricordano dispute tra docenti; tra docenti e studenti anziani su problemi e casi giuridici.
Casus => casi concreti.
Brocarda => da Bucardo vescovo di Worms autore di summa penitenziale pregrazianea.
Summae => brevi sintesi, facilmente memorizzabili di principi giuridici; venivano studiate con maggior libertà.
“Summa de matrimonio” => verso la fine XII sec. scritta dal pavese Bernardo Balbi => prima organica trattazione di diritto matrimoniale canonico.
Le raccolte tra Graziano e Gregorio IX. Le Quinque compilationes antiquae.
Si sviluppa la dottrina canonistica della Decretistica : significativa evoluzione a livello delle fonti.
XII e XIII sec => epoca di massimo splendore per il papato.
In mezzo sec. da Alessandro III a Gregorio IX si organizza la repressione dei fermenti ereticali, attraverso la costituzione dei Tribunali dell’Inquisizione.
In campo processuale si utilizza lo “Speculum Judiciale”, composto dopo il 1250 dal Vescovo Guglielmo Durante. In questo periodo si formano diverse collezioni di decretali pontificie.
• “Quinque compilationes antiquate” => chiamate così in rapporto a quella di Gregorio IX che le renderà obsolete;
• “Compilatio Prima” di Bernardo Balbi.
Balbi dispose i testi delle decretali da lui sintetizzati secondo una divisione in materie in cinque libri: “Judex” => giurisdizione ecclesiastica; “Judicum” => procedura; “Clerus” => persone ecclesiastiche; “Connubia” => matrimonio; “Crimen” => delitti e pene.
Questa distinzione sarà accolta nelle decretali di Gregorio IX, diverrà classica e durerà fino alle soglie della codificazione.
Le decretali di Gregorio IX
Il Liber Extra
Gregorio IX voleva in un’unica collezione tutte le decretali giuridicamente più significative, successive al Decreto di Graziano. Segue la teoria del Balbi e suddivide il capolavoro in cinque libri:
• Primo libro: fonti del diritto, Vescovi e chierici, figura del giudice;
• Secondo libro: diritto processuale;
• Terzo libro: disciplina del clero, diritti patrimoniali, sacramenti;
• Quarto libro: matrimonio;
• Quinto libro: delitti e pene.
I Decretalisti
Le opere di insigni canonisti elevarono il diritto canonico alla dignità di cui godeva il diritto romano, tanto da farne una componente essenziale del sistema giuridico dello “Jus commune”.
Il giurista non avrà una cultura soddisfacente se oltre alla “sapientia legalis” non aggiungerà anche la “scientia canonum” (Baldo degli Ubaldi).
Dal XIII al XV sec. epoca d’oro della scienza canonistica.
Dal metà del ‘200 alla fine del sec. verranno istituite cattedre di “Decretali”: in tutta Europa grazie all’autore del famoso “Speculum iudiciale” Guglielmo Durante.
Il matrimonio per la Chiesa nasce non dalla “copula teoria”, ma in ossequia alla tradizione romanistica attraverso lo scambio dei consensi dei due sposi.
Dalle Decretali di Gregorio IX alla formazione del “Corpus Juris Canonici”
Innocenzo IV, Gregorio X, e Nicolò III, fecero raccolte di loro decretali; l’opera che entrò nel “Corpus Juris Canonici” fu voluta da Bonifacio VIII, “Liber Sextus”, opera che conteneva decretali da Gregorio IX ai suoi tempi. L’opera si divideva in cinque libri come la “Decretali” di Gregorio IX. Venne elaborata non da un singolo canonista, ma per la prima volta, da una commissione.
Oltre al “Liber Sextus”, si aggiungerà al “Corpus Juris Canonici”, la collezione di Clemente V: “Clementiane”, ma causa decesso, promulgata da Giovanni XXII. (collezione divisa in cinque libri).
Dopo questa collezione, non ce ne saranno più promulgate da pontefici, ma soltanto collezioni private.
Da ricordare tra le collezioni private, sono quelle che entreranno a far parte del “Corpus Juris Canonici”: “Extravagantes Johannis XXII”, e “Extravagantes Communes”, raccolta di decretali da Urbano IV a Sisto IV.
Grazie a Giovanni di Chappuis, che riordinò tale materiale, e lo divise in libri, titoli e “capitula”, e ne pubblicò 70 nella sua prima edizione del “Corpus Juris Canonici” del 1500 e 74 nella seconda del 1503. (rimasero 74 nelle edizioni successive).
Il termine “Corpus Juris Canonici” verrà usato per la prima volta nel concilio di Basilea (1431 – 38), per indicare le collezioni che andavano dal Decreto di Graziano alle Costituzioni Clementine.
Nel 1566 Pio V istituì una commissione di “Correctores”, aventi il compito di preparare un’edizione accurata del corpus.Solo nel 1580 con Gregario XIII, si giungerà all’edizione definitiva, composta da: Decreto di Graziano; Decretali di Gregorio IX, Liber Sextus, Clementinae, Extravagantes Johannis XXII, e Extravagantes Commune.
La giurisprudenza ecclesiastica medioevale e la sua importanza
A partire dal XIV sec. acquisteranno sempre maggior importanza le raccolte di giurisprudenza dei Tribunali Ecclesiastici, ed in particolare le sentenze della Sacra Romana Rota.
Tali sentenze, grazie anche all’invenzione della stampa conobbero una grande diffusione.
La dottrina e la prassi canonistiche del ‘400 e del ‘500
In questo periodo continuano a nascere commentari alle decretali e al “Liber Sextus”. In particolare il docente pavese Costa si occuperà delle “Extravagantes”.
Nel ‘400 si vivrà la messa in pratica del processo penale inquisitorio, contro gli eretici e tramite i tribunali dell’inquisizione contro la stregoneria. Nasceranno diversi trattati contro la stregoneria (“Tractatus de Sortilegis” di Mariano Sozzini).
Gli inquisitori più famosi furono due domenicani: Institor e Sprenger con il Martello delle Streghe.
Il processo penale inquisitorio verrà poi usato anche nella Controriforma, per tutelare l’ortodossia cattolica. I tribunali dell’inquisizione avranno vita fino alla metà del ‘700, ma rimarranno sostanzialmente alla base del processo penale dei paesi di Civil Law.
La dottrina canonistica del periodo tardo umanistico e della Controriforma
In questo periodo troviamo una nuova forma letteraria: il “tractatus”, più semplicemente l’esame monografico degli istituti. L’opera più famosa è “Institutiones Juris Canonici” del Lancelotti. In tale opera il materiale canonistico veniva organizzato secondo la sistematica delle istituzioni giustinianee; dedicando i primi 3 libri alle persone, alle cose e al diritto processuale, per trattare nel 4 libro il diritto penale.
La metodologia di tale opera verrà ripresa x la codificazione del 1917.
L’ufficializzazione del “Corpus Juris Canonici” e le sue edizioni
‘500: prima edizione;
‘600 ‘700: varie edizioni critiche (Friedberg).
Tali critiche presentano il pregio di possedere una ricostruzione filologica, critica dei testi; ma anche il difetto di offrire una visione discostante, poiché rianalizzato in epoche diverse e conseguentemente dando significati distorti rispetto al significato primo.
Per un bilancio del periodo
• Formazione e completamento del “Corpus Juris Canonici”;
• Formazione del diritto della comunità cristiana, incentrato sul primato pontificio e sulla potestas giurisdizionale del Papa e dei Vescovi;
• Analisi completa della disciplina sacramentarla e in particolare del matrimonio;
• Uomo considerato come tale, discostandosi dal diritto romano antico, in cui la persona è una “res”;
• Libertà di matrimonio (non dipende più dalla condizione $ della persona);
• Condizione paritaria della donna rispetto all’uomo a livello matrimoniale;
• Nascita del concetto di maggioranza e di delega;
• Repressione dell’usura e nascita dei Monti di Pietà (banche per barboni,plebei).
Il Diritto Canonico da Concilio di Trento al Vaticano I
Il concilio di Trento si occupa nei decreti De Reformatione: del matrimonio; dell’organizzazione del funzionamento delle diocesi; e della disciplina del clero e dei religiosi.
Matrimonio: viene definita la natura e la finalità dell’istituto. Vengono precisati il numero e la tipologia degli impedimenti. Grazie al decreto Tametsi il matrimonio è nullo se non celebrato davanti al parroco e a due testimoni.
Organizzazione: definiti gli obblighi dei Vescovi, del clero, degli ordini di frati e suore.
Disciplina: aumenta il numero dei tribunali inquisitori; obbligo di abiti talari (= anche ai nostri giorni); prete formato severamente nei seminari dove prende coscienza dei propri doveri.
Nasce il filone delle “Bulla”, emanate dal pontefice. Delle bolle pontificie viene fatta una monumentale raccolta che va sotto il nome di “Magnum Bullarium Romanum”.
Tommaso Sanchez scrive riguardo al matrimonio il “De sancti matrimonii sacramento disputationum libri tres”, che è ancora oggi utilizzato dalla giurisprudenza canonica.
Il tradizionale filone dei commentari alle decretali continua secondo lo schema del Lancelotti.
La dottrina canonistica del XVIII , XIX sec. e la nascita dello “Jus publicum ecclesiasticum”
Lo “Jus publicum ecclesiasticum”, cioè il diritto pubblico ecclesiastico, nasce nel XVIII sec. presso la scuola canonistica di Wurzburg.
E’ inteso come studio sull’organizzazione della Chiesa, condotto in chiave apologetica e polemica verso le ingerenze in materia ecclesiastica.
Leone XII aggiunge al piano di studi fino a quel momento in uso anche il diritto pubblico ecclesiastico.
La letteratura canonistica ottocentesca dell’Italia (e il discorso vale anche per Spagna e Francia) non offre grandi motivi d’interesse.
Un discorso del tutto diverso riguarda l’ambito tedesco dove fiorisce il diritto delle Chiese Cristiane: Cattolica e Riformata. Il tedesco viene a sostituire il latino.(libri canonici scritti in tedesco).
I motivi della crisi del diritto canonico dell’ottocento furono: la nascita e il rafforzamento dello Stato liberale, che disconoscendo il valore giuridico delle norme della Chiesa, aboliscono il privilegio di foro e pongono fine alla giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale.
Si sente quindi la necessità di una nuova codificazione.
Dalla codificazione del ’17 alla revisione dell’ ‘83
Nel 1904 con Pio X inizia la laboriosa elaborazione del “Codex Juris Canonici”, con l’aiuto del cardinale Gasparri. Causa decesso il codice sarà promulgato nel giorno di Pentecoste del 1917 da Benedetto XV. Si tratta di un vero codice, formato da canoni brevi e sintetici e destinati a regolare la vita giuridica della Chiesa di rito Latino. Si divide in cinque libri:
• Primo libro: tratta le norme generali;
• Secondo libro: le persone;
• Terzo libro: le cose, cioè i mezzi di cui la Chiesa si serve per la sua missione: sia di natura temporale che spirituale (inclusi matrimoni e sacramenti);
• Quarto libro: processi e cause di beatificazione e canonizzazione;
• Quinto libro: delitti e pene.
Il codice è poi completato da un’appendice contente 9 costituzioni trattanti vari oggetti: dall’elezione del Pontefice a materie beneficiarie e disciplinari.
Pubblicato il codex, verrà istituita una commissione pontificia col compito di fornire un’interpretazione autentica dei canoni (commissione già utilizzata anche per interpretare i canoni del concilio tridentino).
La Stamperia Vaticana pubblicò il Codex; definito di proprietà anche letteraria della santa Sede, vietandone ristampe, altre edizioni e traduzioni.
Per quanto riguarda la sistematica il “Codex” si rifà alle “Istitutiones Juris Canonici” del Lancelotti.
La dottrina canonistica e il suo rapporto col codex
Il “codex” raccolse subito molti consensi, e ad esso furono dedicati moltissimi commentari.
Anche i canonisti francesi e tedeschi si dedicarono alla stesura di commentari sul codex.
Bisogna ricordare altresì il permanere in Germania della tradizione degli studi di storia del diritto canonico, anche se il clima politico di Adolf H. non fu favorevole nè a chi coltivava studi canonistici nè a chi si occupava della storia di tale diritto: costringendo i migliori studiosi all’emigrazione.
La più celebre scuola canonistica nascerà in Italia, ove negli anni tra il ’30 e il ’50 alcuni docenti e ricercatori laici dell’Università di Roma (Del Giudice, Agostino d’Avack, Pio Fedele) porteranno la materia al massimo splendore.
Una notevole tradizione di studi canonistici fiorirà nel ‘900 in Spagna soprattutto a Salamanca.
Anche in Francia si avrà un’importante sviluppo di studi canonistici.
Negli U.S.A. si pubblica dal 1940 la rivista “The Jurist”.
L’apporto della giurisprudenza
Nel 1910 grazie a Pio X riprende a funzionare la “Sacra Romana Rota”, sebbene a ritmo ridotto, decidendo poche cause ogni anno.
Dopo il “codex” del ’17 definito con precisione il rito matrimoniale, l’attività della “Sacra Romana Rota”, diventerà assai più intensa e le sue sentenze molto più significative, raccolte e pubblicate nella collana: “ Sacrae Romanae Rotae Decisiones”, che diventeranno un punto di riferimento fondamentale nel campo dello jus matrimoniale.
Lo sviluppo dell’insegnamento del diritto canonico
Nel periodo che intercorre tra la promulgazione del “Codex” del ’17 e la sua revisione completata nell’83 l’insegnamento del diritto canonico conosce un notevole potenziamento.
In tale periodo si ha a Roma un notevole aumento del numero delle facoltà di diritto canonico.
Per quanto riguarda l’Europa troviamo facoltà di diritto canonico in:Polonia, Francia a Parigi, in Svizzera nessuna, in Spagna oltre a Salamanca, Navarra e Pamplona, in Germania esiste la facoltà di teologia ma non la facoltà di diritto canonico.
A questo fiorire di facoltà di diritto canonico, non corrisponde una reale coincidenza sullo sviluppo della scienza canonistica.
La seconda codificazione del diritto canonico
Verso la nuova codificazione: “Il concilio vaticano II” e il rinnovo del diritto canonico.
Nell’83 Giovanni Paolo II promulga il nuovo “Codex Juri Canonici”.
Il “Concilio Vaticano II” iniziò sotto la Guida di Giovanni XXIII nel ’62 e venne portato a termine nel ’65 da Paolo VI. Dopo lunghe discussioni i Vescovi approvarono 16 documenti.
Nel frattempo vengono anche pubblicati dalla Stamperia Vaticana gli “Atti Sinodali” e i lavori preparatori del Concilio Vaticano II, prezioso strumento per teologi, storici, e cultori del diritto canonico.
Principi del “Concilio Vaticano II”:
• Collocazione in primo piano del popolo di Dio;
• Uguaglianza dei fedeli battezzati;
• Valorizzazione della collegialità episcopale della communio;
• Affermazione netta della libertà religiosa;
• Valorizzazione della figura del laico;
• Piena affermazione dell’indipendenza della Chiesa nei confronti dello Stato.
Il novo “Codex”
Nel ’63 Giovanni XIII costituisce una commissione pontificia col compito di riformare il vecchio “Codex”. I lavori iniziarono concretamente solo nel ’65.
Il lavoro procedette alacremente e nel ’78 vengono inviati gli schemi del nuovo “Codex” a
Vescovi ecc. per riceverne l’approvazione.
Il lavoro termina con la finale promulgazione del “Codex Juris Canonum” la prima domenica d’Avvento dell’83.
La sistematica e i contenuti
Il “Codex Juri Canonici” dell’83 e composto da 1752 canoni ed è diviso in 7 libri.
• Primo libro: “Normae Generales”, fonti del diritto, atti amministrativi, persone fisiche e giuridiche, uffici ecclesiastici, prescrizioni, computo del tempo;
• Secondo libro: “De populo dei”, dei fedeli (laici e chierici) e dei loro diritti a livello individuale e associativo, Chiesa universale, Istituti Secolari;
• Terzo libro: “De ecclesiae munere docenti”, magistero ecclesiastico, catechesi, scuola cattolica;
• Quarto libro: “De ecclesiae munere sanctificandi”, disciplina dei sacramenti (matrimonio), atti del culto divino, disciplina della materia dei luoghi e dei templi sacri (Chiese – Santuari –ecc.);
• Quinto libro: “De bonis ecclesiae temporalibus”, disciplina l’acquisto, l’amministrazione, e l’alienazione dei beni ecclesiastici;
• Sesto libro: “De sanctionibus in ecclesiae”, delitti e pene in genere, delitti e pene per singoli delitti;
• Settimo libro: “De processibus”, giudizi in generale, giudizio contenzioso, alcune forme speciali di processo, processo penale, ricorsi amministrativi e procedura per la rimozione dei parroci.
⇨ Nasce una commissione per l’interpretazione del codice.
⇨ Tale commissione sostituisce la precedente che interpretava i decreti del “Concilio Vaticano II”.
Il completamento della codificazione e il diritto canonico orientale
Nel ’29 Pio XI crea una commissione, presieduta dal cardinale Gasparri.
Causa decesso Paolo VI nel ’72 crea una nuova commissione col compito di codificare il diritto canonico orientale secondo la ratio del Concilio Vaticano II, e nel rispetto della tradizionale cristianità orientale.Infine il 28 gennaio ’89 fu inviato al Pontefice lo schema definitivo del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, che lo revisionò di persona con l’aiuto di alcuni esperti e lo promulgò nell’ottobre del ’90.
Il codice è composto da 1546 canoni, divisi in 30 titoli, suddivisi in “capita”.
• I => fedeli;
• II – IX => chiese e strutture ecclesiastiche
• X => chierici;
• XI => laici;
• XII => monaci;
• XIII => associazioni dei fedeli;
• XIV XV => evangelizzazione e magistero ecclesiastico;
• XVI => culto divino e sacramenti;
• XVII XVIII => matrimonio, acattolici, ecumenismo;
• XIX => persone, atti giuridici;
• XX => uffici;
• XXI => potestà di governo;
• XXII => ricorsi contro i decreti amministrativi;
• XXIII => beni temporali della Chiesa;
• XXIV XXV => parte processuale;
• XXVI => parte processuale riguardante il matrimonio;
• XXVII => parte penale;
• XXVIII => procedura penale;
• XXIX => legge, consuetudine e atti amministrativi;
• XXX => prescrizioni e computo del tempo.
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