Montale: vita, opere, temi nel contesto storico

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Testo

STORIA E ITALIANO: EUGENIO MONTALE
La vita di Eugenio Montale è la vita di un uomo schivo, distaccato e disilluso verso se stesso e la propria stessa esistenza: scrivendo «sempre da povero diavolo e non da uomo di lettere professionale», diviene uno dei massimi rappresentanti della poesia e della cultura contemporanea.
Nasce a Genova il 12 ottobre del 1896. Trascorre l'infanzia e l'adolescenza tra Genova e Monterosso, luoghi e paesaggi divenuti poi essenziali per la sua poesia. Di salute malferma, compie studi irregolari, nutrendo una forte passione, oltre che per la letteratura e la poesia, anche per il canto. Nel 1917 viene chiamato alle armi come ufficiale di fanteria.
Dopo la guerra stringe rapporti sia con gli scrittori che a Genova frequentano il Caffè Diana in Galleria Mazzini (in particolar modo con Camillo Sbarbaro) sia con il gruppo torinese di Piero Gobetti, che negli anni venti cerca di attuare una resistenza culturale al fascismo, in opposizione al futurismo e al dannunzianesimo. Nel 1925 pubblica, proprio per le edizioni di Gobetti, il suo primo libro di poesie, Ossi di seppia, e firma il manifesto antifascista di Croce.
Sempre nel '25 esce sulla rivista milanese «L'esame» l'articolo Omaggio a Italo Svevo, con cui contribuisce in modo determinante alla scoperta dello scrittore triestino, di cui negli anni successivi diviene amico. Nel '26 conosce inoltre Saba e il poeta americano Ezra Pound, e d'allora indirizza una viva attenzione alla letteratura anglosassone. Nel 1927 raggiunge l'indipendenza economica dalla famiglia ottenendo un impiego a Firenze presso la casa editrice Bemporad; e conosce Drusilla Tanzi, moglie del critico d'arte Matteo Marangoni, che più tardi diverrà sua compagna, ma che sposerà solo nel 1962.
Nel '29 è nominato direttore del Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux, dal quale incarico nel ‘38 verrà esonerato, avendo sempre rifiutato di iscriversi al partito fascista. In quegli anni Montale è uno dei principali animatori della vita intellettuale fiorentina: frequenta il noto caffè degli ermetici «Le Giubbe Rosse», fa amicizia con i maggiori scrittori italiani del tempo, (Vittorini, Gadda), ed inoltre allarga sempre più i sui interessi alla cultura europea.
Negli anni bui della guerra e dell'occupazione tedesca vive attraverso collaborazioni a riviste e soprattutto grazie ad una varia attività di traduttore. Nel'39 pubblica la sua seconda raccolta di poesie, Le occasioni. Dopo una breve poesia introduttiva, Il balcone, la raccolta si divide in quattro parti: la prima e l’ultima presentano poesie di carattere diverso; la seconda, invece, s’intitola Mottetti e contiene venti brevi componimenti che intendono riprodurre la forma musicale del "mottetto", sorta nel XIII secolo; la terza, infine, contiene tre pezzi dal comune titolo di Tempo di Bellosguardo. Nel'43, a Lugano esce Finisterre, un volumetto di liriche scritte tra il '40 e il '42, esportato clandestinamente in Svizzera. Finita la guerra, si iscrive al partito d'azione, riceve un incarico culturale dal Comitato Nazionale di Liberazione e fonda, con Bonsanti e Loira, il quindicinale «Il Mondo». La sua esperienza politica è tuttavia assai breve: le sue aspirazioni ad un'Italia liberale ed europea, estranea a chiusure nazionali e provinciali, vengono fortemente deluse dallo scontro creatosi nel dopoguerra tra il nuovo clericalismo e la sinistra filostalinista.
All'inizio del '48 la sua vita, fino ad allora così «normale», comincia a mutare. Si trasferisce infatti a Milano, dove lavora come giornalista e critico letterario al «Corriere della Sera» e al «Corriere d'Informazione». Pubblica sia una nutrita serie di interventi di attualità culturale e politica che tendono a sostenere una cultura borghese critica e razionale, sia recensioni musicali (raccolte nel 1981 nel volume Prime alla scala), reportages di viaggio in diversi paesi del mondo (raccolti nel 1969 nel volume Fuori di casa) e numerosi brevi racconti, la maggior parte dei quali costituiranno il volume Farfalla di Dinard (1958).
Nel '56 esce la sua terza raccolta di poesie, per lo più risalenti agli anni della guerra e dell'immediato dopoguerra, La bufera e altro. Negli anni Cinquanta e Sessanta viene considerato il più grande poeta italiano vivente, modello di cultura laica e liberale, tanto che riceverà diversi riconoscimenti culminanti nel 1967 nella nomina a senatore a vita, e nel 1975 nel premio Nobel per la letteratura.
Nel 1966 pubblica le riflessioni di Auto da fé, e nel 1973 il volumetto Trentadue variazioni. Dopo un periodo di completo silenzio poetico esce nel 1971 Satura, e nel 1973 Diario del '71 e del '72, nel 1977 Quaderno di quattro anni; ed infine nel 1980, caso unico per un autore contemporaneo vivente, viene pubblicata l'edizione critica della sua intera Opera in versi. Trascorre gran parte della vecchiaia nell'appartamento milanese in via Bigli 15. Muore a Milano il 12 settembre 1981.
DIRITTO: LA STRUTTURA DEL BILANCIO: LA DISCIPLINA GENERALE.
Il D.lgs. n, 127/91 ha significativamente innovato il corpo normativo preesistente, talchè il suo effetto sulla disciplina del codice civile in tema di bilancio d’esercizio ha assunto a pieno titolo la qualifica di “riforma”.
Il profondo innovamento si è manifestato, infatti, in tutta la portata già nell’organica struttura delle norme che si articolano ora su tre livelli, gerarchicamente ordinati come segue:
a. il primo livello è rappresentato dalla cosiddetta “clausola generale”, dettata dall’art 2423 c.c. a costituire il pilastro portante di tutto il sistema legale di bilancio in quanto riferimento teleologico nell’applicazione delle successive norme di legge.
Essa definisce:
- i documenti contabili-descrittivi che compongono il bilancio;
- il finalismo che ad esso viene assegnato dalla legge;
- le modalità con le quali la legge impone che quel finalismo sia conseguito;
b. il secondo livello è rappresentato dall’enunciazione dei principi di redazione (art. 2423 bis) e dei principi generali di classificazione (art. 2423 ter).
c. il terzo livello si articola in una serie di norme “applicative”, volte ad individuale contenuti dei documenti e valutazioni del bilancio (art. 2424 2424bis 2425 2425bis 2426 2427).
Completano il quadro normativo gli articoli: 2428 relazione sulla gestione; 2429 relazione dei sindaci e deposito del bilancio; 2429 pubblicazione del bilancio; 2435 bilancio in forma abbreviata per le imprese “minori”.
La clausola generale
Essa è sovraordinata a tutta la disciplina civilistica di bilancio.
I punti cui si riferisce la norma, come già detto sono: il contenuto del bilancio, il finalismo e le modalità di conseguimento del finalismo.
Il bilancio d’esercizio è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. La nota integrativa ha rappresentato una innovazione, questo documento è redatto in forma descrittiva con funzioni illustrativo integrative rispetto agli schemi di bilancio in senso stretto.
Il finalismo è l’obiettivo che il legislatore assegna al bilancio, e cioè l’informare i destinatari sotto aspetti significativi della gestione aziendale.
Il bilancio deve essere redatto:
- con chiarezza;
- deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio (scopo informativo del bilancio).
Gli amministratori devono redigere il bilancio con chiarezza per arrivare ad una rappresentazione veritiera e corretta.
La chiarezza è il modo d’essere del bilancio per l’obiettivo informativo assegnatogli.
Il redattore del bilancio deve tenere determinati comportamenti in funzione alla rigidità degli schemi di bilancio, ma il legislatore specifica che ci possono essere deroghe al contenuto obbligatorio del bilancio attraverso il raggruppamento, le aggiunte, le sottovoci delle voci di bilancio ed in secondo luogo per quanto riguarda la redazione della nota integrativa, il codice civile prescrive i contenuti minimi, che devono essere rappresentati in modo ordinato, esauriente e comprensibile facilmente.
La riforma ha introdotto il concetto di situazione finanziaria che nel vecchio art. 2423 non compariva, positiva introduzione secondo gli esperti, perché aumenta l’informativa di bilancio.
La situazione finanziaria è desumibile da tutti e tre i documenti del bilancio.
Esaminando quale debba essere il contenuto e il significato di veritiero e corretto, un parallelismo letterale col vecchio art. 2423 riporterebbe al termine “precisione”, abbandonato nella dizione attuale. La derivazione della norma comunitaria richiama, invece al concetto di “true and fair view”, che secondo la Relazione ministeriale la più corretta traduzione è veritiero e corretto.
Per la stessa, veritiero significa che siano fatte stime corrette e rappresentazioni del risultato da parte dei redattori.
Il terzo e il quarto comma indicano il comportamento da tenere per conseguire l’obiettivo informativo del bilancio.
Dal libro di A.Palma
LA TRADUZIONE DEL PRINCIPIO DEL “QUADRO FEDELE” NELLA FORMULA “RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA”
L’ART. 2 della VI Direttiva CEE stabiliva, che “i conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva” e “i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria nonché del risultato economico della società”.
La Commissione d’Alessandro, incaricata di predisporre lo schema di legge delegata di attuazione della direttiva, propose la formula “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare …”.
La formula sembra la più corretta traduzione di “true e fair view” della direttiva CEE, true come vero, non fedele. Quadro fedele sarebbe stata strumentalizzata per giustificare ogni sorta di libertà o licenza valutativa.
Nonostante opposizioni politiche, soprattutto dell’Assonime, il Consiglio dei Ministri approvò a fine marzo 1991 il testo. Bisogna ricordare che non si parla di bilancio vero, ma di rappresentazione veritiera. (Esempietto dello scippatore).
Esempio dell’ammortamento, il redattore del bilancio deve chiedersi per quanti anni un impianto potrà essere proficuamente utilizzato, e se con utilizzo tendenzialmente costante o decrescente, la risposta deriverà da una serie di conoscenze su fatti presenti o deducibili da fatti presenti, da ipotesi sulle evenienze future, da piani aziendali.
Verità è quindi intesa come: corrispondenza tra enunciati e giudizi e sorretti da adeguate conoscenze tecniche. Un altro amministratore avrebbe, avendo conoscenze diverse, fatto un piano d’ammortamento diverso.
La clausola generale impone quindi un comportamento ( indagini, ricerche, studi) e risultati il più conformi alla realtà. La relatività del risultato dipende da: utilizzo di criteri di valutazione di funzionamento e dalle capacità di stima e di conoscenza.
Per spiegare la correttezza nella rappresentazione del bilancio occorre tenere da conto: l’utilizzo di criteri tecnici corretti, in questo caso la correttezza viene prima di prudenza, in quanto la rappresentazione può apparire veritiera, ma se i dati di base sono errati, non c’è verità.
LA CHIAREZZA NEL SISTEMA VIGENTE
L’articolo 2423 c.c nella nuova versione ha maggior rilevanza del vecchio. Alcune implicazioni che prima si trovavano nella clausola generale adesso sono site in articoli nuovi. Ad esempio riguardo l’uso di aggiunte agli schemi di bilancio quando delle voci non sono presenti, ma mantenendo l’obbligo dell’ordine.
La clausola generale acquisisce rilievo riguardo le modalità di redazione della nota integrativa. Formulazione ordinata, comprensibile, in equivoca ed esauriente (dare nomi univoci e comprensibili alle voci aggiunte in più).
ECONOMIA AZIENDALE: Il bilancio dello stato
Il bilancio d’esercizio è un documento redatto alla fine di ciascun periodo amministrativo, con cui si rappresentato la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda è il risultato economico dell’esercizio.
Il bilancio d’esercizio è stato oggetto nell’ultimo decennio di una profonda evoluzione, determinata in gran parte dall’approvazione del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, che ha riformato la disciplina del bilancio in attuazione delle direttive comunitarie (IV e VII direttiva CEE).
Il bilancio d’esercizio secondo l’art. 2423 del cc. è composto dallo Stato Patrimoniale 2424 cc., Conto Economico 2425 cc. e Nota Integrativa 2427 cc.. Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico costituiscono il bilancio in senso stretto che rappresenta, in modo sintetico, la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico. La nota integrativa ha invece la funzione strumentale di favorire attraverso le informazioni in essa contenute, la compiuta intelligibilità dei valori esposti nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
Il Codice civile fissa una serie di regole e di principi cui gli amministratori devono attenersi nella formazione del bilancio d’esercizio. L’art. 2423 comma 2 cc. fissa la clausola generale: “ Il bilancio d’esercizio dev’essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio”.
Il principio della chiarezza accoglie un contenuto sostanziale ed un aspetto formale. Innanzitutto, chiarezza significa che il bilancio deve essere il più possibile idoneo a adempiere ad un’ampia funzione informativa.
Nell’aspetto formale il principio della chiarezza implica la comprensibilità del bilancio mediante la composizione di schemi analitici accompagnati da informazioni descrittive in modo da superare le difficoltà insite nel linguaggio contabile.
Per spiegare il principio della verità dobbiamo fare riferimento a Cassandro il quale ha scritto: Nella sua sostanza, un bilancio è un complesso di valori che quantificano un momento della vita aziendale. Di quei valori alcuni esprimono oggettivamente i fatti accaduti altri sono valori soggettivi, frutto di previsioni, giudizi ecc. Ora di verità del bilancio in senso assoluto, può parlarsi solo con riferimento ai valori che esprimono obbiettivamente i fatti avvenuti. Ma quando si passa a valori soggettivi, l a verità va intesa in senso relativo, nel senso cioè quei valori siano conformi ai principi di valutazione generalmente accettati e siano soprattutto contenuti nei limiti di razionalità che impediscano annacquamenti di capitale e reddito.
Per quanto concerne il significato da attribuire al principio della correttezza, occorre osservare che un comportamento può definirsi corretto qualora risulti coerente con i principi, regole, norme largamente condivise.
Il comma 3 dell’art. 2423 cc. rafforza il concetto della rappresentazione veritiera e corretta in quanto sancisce che: “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”. I principi contabili prevedono, ad esempio, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto (che illustra le variazioni nel corso dell’esercizio nelle poste del patrimonio) e il rendiconto finanziario (relativo a fonti e a impieghi finanziari del periodo amministrativo)
Un ulteriore rafforzamento proviene dal comma 4 dell’art. 2423 cc., secondo il quale, in casi eccezionali, “se l’applicazione di una disposizione degli art. che lo seguono è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non dev’essere applicata, nella Nota integrativa dovrà essere data spiegazione”.
I principi generali di redazione del bilancio sono fissati dall’art. 2423 bis del cc. che ribadisce in norma di legge una serie di postulati: prudenza, continuità, competenza economica, valutazione separata, costanza.
Il principio della prudenza afferma che la valutazione delle voci dev’essere fatta secondo prudenza, quindi bisogna tenere conto di utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre non bisogna tenera conto di utili fittizi, inoltre si deve tenera conto di tutte dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio indipendente dalla data d’incasso o di pagamento.
Il principio della continuità è richiamato anche quando sì dà la definizione di impresa, in quanto l’impresa è un sistema economico duraturo, capace di reintegrare cicli produttivi.
Il principio della competenza afferma che “ l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Il principio di competenza considera i ricavi di competenza dell’esercizio quando il processo dei beni o servizi è stato completato e lo scambio e già avvenuto, cioè si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. I costi devono essere correlati ai ricavi dell’esercizio:
a) Per associazione di causa effetto tra costi e ricavi;
b) Per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ammortamento)
c) Per imputazione diretta al conto economico dell’esercizio perché associati al tempo, o perché sia venuta meno la loro utilità o funzionalità.
Tale principio afferma che si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Dalla data di chiusura dell’esercizio alla data di approvazione del bilancio intercorre un segmento temporale fissato dall’art. 2364 cc.. Appare evidente che entro tale periodo gli amministratori possono venire a conoscenza di esiti di cicli economici, non ancora ultimati alla data di chiusura del bilancio, che comportano perdite o il manifestarsi di rischi, che, di conseguenza, devono essere rilevati in bilancio.
Il principio della valutazione separata afferma che gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutate separatamente.
Il principio della costanza afferma: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. La continuità di applicazione die criteri di valutazione costituisce una fondamentale caratteristica per la comparabilità nel tempo dei bilanci di ciascun’impresa. Il principio dell’immodificabilità dei criteri di valutazione può essere derogato qualora sussistono casi eccezionali, peraltro, non individuati. In questo caso, la Nota Integrativa deve contenere la spiegazione che giustifica la deroga e gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico.
I Criteri di valutazione
I criteri di valutazione degli elementi del patrimonio aziendale sono fissati dall'art. 2426 cc. che lascia agli amministratori un grado di discrezionalità di gran lunga inferiore rispetto alla precedente normativa.
Il Criterio del Costo per le Immobilizzazioni
L’art. 2426 n.1 afferma che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. I costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Per quanto concerne i costo di acquisto esso e facilmente imputabile, in quanto deriva dal valore di scambio, cioè dal prezzo fatturato al momento dell’acquisizione, al netto dell’I.V.A., in quanto è un credito verso l’erario e quindi non costituisce un elemento di costo.
Certamente più complessa appare la determinazione del costo di produzione in quanto deriva da tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto.
SCIENZE DELLE FINANZE
La libertà di manifestazione del pensiero viene concretamente esercitata attraverso la stampa, la televisione, la radio, la pubblica affissione, gli spettacoli pubblici, le nuove tecnologie applicate alla comunicazione (Internet). Lo Stato deve redigere un bilancio.
Vediamo ora i concetti di saldo netto da finanziare (o fabbisogno, o deficit) e di debito pubblico. Se le spese finali superano le entrate finali si determina un deficit di bilancio.
Tale deficit può essere finanziato in vari modi:
attraverso un aumento delle entrate tributarie (per esempio con un inasprimento fiscale di qualche tributo o con una più intensa lotta all’evasione fiscale) oppure con un aumento delle entrate extratributarie (per esempio con l’incremento del costo di determinate servizi pubblici) oppure con un aumento delle entrate patrimoniali (per esempio con la privatizzazione di qualche impresa pubblica o la dismissione di qualche altra proprietà dello Stato)
Attraverso il taglio di una o più voci di spesa pubblica (per esempio delle spese per la previdenza, per la sanità o per l’istruzione…oppure con una riduzione degli sprechi e delle inefficienze di qualche settore della pubblica amministrazione);
attraverso il ricorso all’indebitamento, cioè attraverso l’emissione di titoli pubblici che, se si vuole che vengano acquistati dai cittadini, dovranno essere emessi a un tasso di interesse appetibile da pagare periodicamente ai sottoscrittori; naturalmente nei bilanci degli anni successivi bisognerà mettere in conto tra le spese non solo il pagamento di questi interessi passivi (registrati fra le spese correnti), ma anche il rimborso dei titoli stessi man mano che essi verranno a scadenza.
L’anno successivo tanto per potere finanziare il rimborso dei prestiti pregressi quanto il nuovo deficit di bilancio lo Stato si trova costretto ad emettere una ulteriore quantità di titoli pubblici; inoltre bisogna considerare un aumento delle spese correnti dovuto al pagamento degli interessi passivi che incrementa, a parità di entrate e spese finali, ulteriormente l’emissione di titoli pubblici creando una vera e propria spirale negativa:
• emissione di titoli pubblici
• aumento delle spese per interessi passivi
• ulteriore emissione di titoli pubblici per pagare gli interessi passivi
• ulteriore aumento delle spese per interessi passivi
Appare ora chiaro il significato del saldo netto da finanziare: si tratta del denaro necessario per finanziare quelle nuove spese finali relative all’esercizio che verrà non coperte dalle entrate finali, senza tenere conto del rimborso dei debiti pregressi frutto di esercizi passati. Dall’altra parte dovrebbe essere chiaro anche il concetto di debito pubblico: con l’andare degli anni si accumula una quota di titoli che non viene via via rimborsata con nuove entrate finali bensì attraverso l’ulteriore emissione di titoli pubblici; tale massa crescente di titoli che devono ancora giungere a scadenza prende il nome di debito pubblico.
FRANCESE
Parlement européen
Les origines du Parlement européen remontent aux années 50 mais c'est en 1979 qu'il est pour la première fois élu au suffrage universel par l'ensemble des citoyens des Etats membres. Il devient ainsi l'émanation démocratique directe des peuples de l'Union européenne, et leur principal représentant au niveau des institutions communautaires.
L'histoire du Parlement est marquée par les réformes adoptées en 1970 (dispositions budgétaires), 1975 (dispositions financières), 1986 (Acte unique européen), 1992 (traité de Maastricht) puis en 1997 (traité d'Amsterdam), qui ont non seulement fait de lui une véritable instance législative mais qui ont également renforcé son rôle de contrôle démocratique au sein de l'Union européenne.
Siège et composition
Les lieux de travail du Parlement sont répartis entre la France, la Belgique et le Luxembourg. Les sessions plénières, réunissant la totalité des députés, se tiennent à Strasbourg qui constitue le siège du Parlement. Les commissions parlementaires ainsi que les sessions plénières additionnelles se réunissent à Bruxelles alors que le secrétariat général est installé à Luxembourg.
Le Parlement est élu tous les 5 ans et compte 626 députés réunis au sein de groupes politiques transnationaux représentant les grandes tendances politiques présentes dans les Etats membres de l'Union.
Rôle
Le Parlement européen exerce trois fonctions essentielles:
• il exerce un contrôle démocratique sur l'ensemble des institutions communautaires dont, en premier lieu, la Commission;
• il partage avec le Conseil le pouvoir législatif;
• il joue un rôle décisif dans l'adoption du budget.
Le contrôle parlementaire
Le Parlement exerce un contrôle démocratique sur la Commission, la désignation du président et des membres de la Commission découlant d'un vote d'approbation. Par la suite, la Commission est responsable politiquement devant le Parlement, qui peut voter contre elle une "motion de censure" entraînant sa démission.
Plus généralement, le contrôle parlementaire s'exerce par l'examen régulier de rapports que la Commission soumet au Parlement (rapport général, rapports sur l'exécution du budget, rapport sur l'application du droit communautaire, etc.). De plus, les députés posent régulièrement à la Commission des questions écrites ou orales.
Les membres de la Commission assistent aux sessions plénières du Parlement et aux réunions des commissions parlementaires, ce qui permet d'entretenir un dialogue continu entre les deux institutions.
Le contrôle parlementaire s'exerce également sur le Conseil : les députés lui adressent régulièrement des questions écrites ou orales et le président du Conseil assiste aux sessions plénières et participe aux débats importants.
Une collaboration étroite entre le Parlement et le Conseil se développe dans certains domaines comme la politique étrangère et de sécurité commune et la coopération judiciaire, et sur certaines questions d'intérêt commun comme la politique d'asile, d'immigration, de lutte contre la toxicomanie, la fraude et la criminalité internationale, sujets sur lesquels le Parlement est tenu régulièrement informé par la présidence du Conseil de l'Union.
Enfin, à l'ouverture de chaque réunion du Conseil européen, le Président du parlement est invité à exprimer l'avis et les préoccupations du Parlement sur les problèmes d'actualité et les sujets inscrits à l'ordre du jour du Conseil européen.
L'examen des pétitions des citoyens et les commissions temporaires d'enquête constituent d'autres moyens de contrôle parlementaire.
Le pouvoir législatif
Le Parlement participe avec le Conseil à l'élaboration et à l'adoption des textes législatifs proposés par la Commission.
La procédure législative la plus courante est la codécision. Elle place le Parlement européen et le Conseil sur un pied d'égalité et débouche sur l'adoption d'actes communs du Conseil et du Parlement. En cas de désaccord entre les deux institutions, un Comité de conciliation est convoqué en vue d'élaborer un compromis.
La procédure de codécision s'applique notamment à la liberté de circulation des travailleurs, à l'établissement du marché intérieur, à la recherche et développement technologique, à l'environnement, à la protection des consommateurs, à l'éducation, à la culture et à la santé.
Par ailleurs, l'avis conforme du Parlement est indispensable pour certaines questions importantes de nature politique ou institutionnelle, telles que l'adhésion de nouveaux Etats membres, les accords d'association avec des pays tiers, la conclusion d'accords internationaux, la procédure électorale pour le Parlement européen, le droit de séjour des citoyens de l'Union, ainsi que les missions et pouvoirs de la Banque centrale européenne.
Si la Commission reste la principale source d'initiative législative, le Parlement joue un rôle d'impulsion politique non négligeable, notamment à travers l'examen du programme annuel de travail de la Commission ainsi que par la possibilité de demander à la Commission de soumettre une proposition appropriée.
L'autorité budgétaire
Le Parlement et le Conseil sont les acteurs clés lors de l'adoption du budget annuel communautaire. Chaque année, la Commission prépare un avant-projet de budget qui est soumis à l'approbation du Conseil. Par la suite, deux lectures successives permettent au Parlement de négocier avec le Conseil pour modifier certaines dépenses, et de garantir une bonne allocation des ressources budgétaires. L'adoption finale revient au Parlement et le budget n'entre en vigueur qu'une fois signé par son président.
La commission du contrôle budgétaire du Parlement surveille en permanence l'exécution du budget et chaque année, le Parlement vote la décharge à la Commission sur l'exécution du budget pour l'exercice précédent.
Organisation des travaux
Les travaux du Parlement se divisent en deux grandes étapes:
• la préparation de la session plénière par les députés réunis au sein de commissions parlementaires spécialisées dans les différents domaines d'intervention de l'Union européenne;
• la session plénière proprement dite, réunissant cette fois l'ensemble des députés, pour un examen concerté de la proposition. Les sessions plénières ont lieu normalement à Strasbourg (une semaine par mois) et parfois à Bruxelles (deux jours).
Lors des séances plénières, les rapporteurs présentent leurs dossiers, et les députés désignés par leur groupe politique interviennent sur les questions à l'ordre du jour.
Il s'agit, le plus souvent, de propositions législatives, de communications du Conseil ou de la Commission et de questions liées à l'actualité de l'Union européenne ou à la politique internationale. L'assemblée vote sur les amendements aux propositions législatives, avant de se prononcer sur le texte dans son intégralité.
GEOGRAFIA ECONOMICA
La riforma della Politica agricola comune (PAC)
Durante tutta la sua storia la PAC ha dovuto adattarsi considerevolmente per rispondere alle nuove sfide a cui si è dovuta confrontare: innanzitutto conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato, migliorare la produttività, assicurare un livello di vita equo alla popolazione agricola, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a prezzi ragionevoli e, infine, gestire gli squilibri quantitativi. Essa ha poi preso una nuova direzione basata sulla diminuzione dei prezzi combinata ad aiuti compensativi. Scopo della nuova riforma della PAC è di approfondire e di estendere la riforma del 1992, sostituendo le misure di sostegno dei prezzi con aiuti diretti e accompagnando questo processo con una politica rurale coerente.
Le nuove sfide
Sono emerse nuove sfide, interne ed esterne:
• il mercato agricolo mondiale presenta prospettive di forte crescita a prezzi remunerativi. I prezzi della PAC sfiorano livelli troppo elevati per tener conto degli impegni internazionali e beneficiare dell'espansione del mercato mondiale con il conseguente rischio di vedere riapparire eccedenze con costi di bilancio insostenibili e di perdere quote del mercato mondiale e comunitario;
• il sostegno agricolo è ripartito in modo ineguale secondo i produttori e le regioni, il che porta ad una cattiva pianificazione dello spazio rurale, al declino dell'attività agricola in certe regioni, ad altre pratiche agricole eccessivamente intensive fonte a loro volta di inquinamento, malattie animali e minore sicurezza alimentare;
• riconciliare il cittadino, il consumatore con la PAC rappresenta un compito essenziale;
• la forza dell'agricoltura europea è nella sua diversità: risorse naturali, metodi di gestione, competitività, redditi e tradizioni. Con i diversi ampliamenti, la gestione della PAC è diventata troppo complessa e burocratica, a volte difficilmente comprensibile. Bisogna quindi mettere a punto un nuovo modello decentrato, che dia maggiore libertà agli Stati membri senza distorsioni di concorrenza, senza rischio di nazionalizzazione della PAC, ma con criteri comuni chiari e meccanismi di controllo rigorosi;
• l'Unione deve preparare la sua agricoltura ai negoziati internazionali e definire i limiti di ciò che essa potrà accettare;
• l'allargamento rende ancora più necessarie le misure concernenti il mercato e la semplificazione poiché le economie dei paesi candidati si basano principalmente sul settore agricolo.
Le risposte
L'accordo concluso al Consiglio europeo di Berlino risponde agli obiettivi essenziali proposti nell'Agenda 2000 dando un contenuto concreto a quello che dovrà essere, nei prossimi anni, il modello agricolo europeo.
Il Consiglio europeo di Berlino ha ribadito che il contenuto della riforma permetterà all'agricoltura europea di essere multifunzionale, sostenibile, competitiva e ripartita su tutto il territorio dell'Unione, comprese le zone che presentano problemi specifici. L'agricoltura dovrà favorire la conservazione dei paesaggi e la tutela degli spazi naturali, portando un contributo fondamentale alla vitalità del mondo rurale. Essa deve essere in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori per quanto riguarda la qualità e la sicurezza delle derrate alimentari, la protezione dell'ambiente e il benessere degli animali.
Le proposte della Commissione adottate dal Consiglio europeo si basavano sulle riforme del 1992 che sono riuscite a ridurre le eccedenze e a contenere le spese, senza compromettere un aumento medio del reddito del 4,5%. Questo orientamento generale risulta confermato dal Consiglio europeo secondo le seguenti linee direttrici:
• la competitività deve essere assicurata con una diminuzione dei prezzi sufficiente a garantire l'aumento degli sbocchi interni e una partecipazione al mercato allargata al mercato mondiale. Questa diminuzione dei prezzi è compensata da un aumento degli aiuti diretti in modo da conservare il livello del reddito;
• la ripartizione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri viene ridefinita, sia che si tratti della compensazione sotto forma di aiuti diretti o di misure di sviluppo rurale nel quadro di una programmazione globale;
• logicamente questo movimento di decentralizzazione va di pari passo con un grande sforzo di semplificazione della normativa, sia nel caso del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale che comporta l'eliminazione di numerosi regolamenti, sia nel caso dei regolamenti concernenti il mercato, in particolare quello sulle grandi colture. Ormai la legislazione è più chiara, più trasparente, più accessibile con un carico amministrativo imposto agli agricoltori ridotto allo stretto necessario;
• lo sviluppo rurale diventa il secondo pilastro della PAC. Per la prima volta vengono gettate le basi per una politica di sviluppo rurale globale e coerente volta ad integrare la politica di mercato e a garantire che la spesa agricola contribuisca meglio che in passato all'assetto territoriale e alla protezione della natura, all'insediamento di giovani, ecc. Gli Stati membri avranno la possibilità di differenziare, ossia di ridurre gli aiuti diretti concessi alle aziende, in funzione di criteri connessi all'impiego di manodopera nell'azienda: il prodotto di tale differenziazione operata dallo Stato membro deve essere destinato a misure di carattere agroambientale.
Politica rurale
Le misure di accompagnamento finanziate in precedenza dal FEAOG "sezione garanzia" (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) sono integrate dagli aiuti a favore delle regioni svantaggiate e delle zone in ritardo di sviluppo. Tutte queste misure sono applicate orizzontalmente e attuate in modo decentralizzato. Le zone rurali ammissibili all'obiettivo n.1 dei Fondi strutturali e il sistema attuale saranno mantenuti. Per quanto riguarda le zone rurali ammissibili al nuovo obiettivo n. 2 (ex-obiettivi 5a e 5b), le misure adottate sono finanziate dal FEAOG, sezione "Garanzia". Il finanziamento dell'obiettivo n. 2 avviene attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Tutte le misure adottate a favore delle regioni rurali non ammissibili al contributo Fondi strutturali sono cofinanziate dal FEAOG sezione "Garanzia".
Allo scopo di integrare meglio le questioni di carattere ambientale nelle organizzazioni comuni di mercato, la nuova riforma autorizza gli Stati membri ad applicare la normativa ambientale ai pagamenti diretti.
Più precisamente le misure prevedono:
• un rafforzamento del settore agricolo e forestale, nell'intento di promuovere prodotti agricoli di qualità. Sono previste misure riguardanti i giovani agricoltori e le condizioni di prepensionamento;
• un miglioramento della competitività delle zone rurali che ha come scopo principale una migliore qualità di vita della comunità rurale e nuove fonti di reddito per gli agricoltori e le loro famiglie;
• la tutela dell'ambiente e del patrimonio rurale europeo con l'adozione di misure agroambientali quali l'agricoltura biologica. Per un'integrazione ottimale delle questioni ambientali nella PAC, è stato inoltre previsto di estendere i pagamenti compensativi, tradizionalmente riservati alle zone svantaggiate, alle zone in cui l'agricoltura è meno diffusa a motivo di limiti ambientali specifici.
Gli Stati membri devono tuttavia garantire che gli agricoltori possano provare che non esercitano unicamente determinate attività al solo scopo di beneficiare degli aiuti versati nel quadro dei regimi di sostegno.
Il quadro finanziario
Il nuovo quadro finanziario deve coprire in modo coerente, entro limiti di bilancio ragionevoli, l'evoluzione della PAC e gli effetti dell'allargamento, in un periodo sufficientemente lungo. Nel contempo deve finanziare i bisogni essenziali e assicurare una corretta gestione delle finanze pubbliche. Deve trattarsi di una politica semplificata, globale e capace di spiegare chiaramente che le spese che essa comporta sono giustificate perché permettono di far svolgere agli agricoltori quelle funzioni che rientrano nelle aspettative della società.
Il Consiglio europeo di Berlino ha ritenuto che questa riforma possa essere applicata in un quadro finanziario di livello medio, dell'ordine di 40,5 miliardi di Euro a cui si aggiungono 14 miliardi di Euro, nel periodo in questione, destinati allo sviluppo rurale e alle misure veterinarie e fitosanitarie. Scopo della riforma è di fissare le spese nel corso del periodo tenendo conto dei livelli effettivi della spesa agricola.
Alla luce delle predette decisioni, il Consiglio europeo ha stimato che gli importi da inserire nella rubrica 1 delle prospettive finanziarie sono i seguenti, a condizione che l'accordo interistituzionale garantisca che tutte le parti rispetteranno il protocollo.
Rubrica 1
(milioni di Euro - prezzi 1999)
-
-

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Spese PAC
(escluso lo sviluppo rurale
e misure di
accompagnamento)
Sviluppo rurale
e misure di
accompagnamento

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
40 920
42 800
43 900
43 770
42 760
41 930
41 660
36 620
38 480
39 570
39 430
38 410
37 570
37 290
4 300
4 320
4 330
4 340
4 350
4 360
4 370
Inoltre, la linea direttrice agricola rimarrà invariata e sarà riesaminata sulla base di una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio anteriormente al prossimo allargamento dell'Unione, onde procedere ad eventuali necessari adattamenti. L'importo previsto nelle prospettive finanziarie per lo strumento agricolo di preadesione (250 milioni di Euro - prezzi 1999) rientra nel massimale della linea direttrice.
Il Consiglio europeo ha riconosciuto l'entità degli sforzi compiuti in materia di gestione finanziaria della politica agricola conformemente ad Agenda 2000. La riduzione dei prezzi di sostegno è largamente compensata dalle spese in materia di sviluppo rurale e da altre misure di accompagnamento (aiuti diretti ai redditi, prepensionamento, aiuti ai giovani agricoltori, ecc.).
Si deve preparare l'adesione dei paesi candidati conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo nel rispetto del quadro orizzontale di preadesione sancito dal regolamento di coordinamento generale. I paesi candidati devono affrontare considerevoli difficoltà per adeguarsi all' "acquis" comunitario complesso e devono completare il processo istituzionale di privatizzazione e di trasformazione delle strutture agricole.
Incentrate sulle esigenze prioritarie di un'agricoltura che rimane un'importante fonte di occupazione, le misure di preadesione riguardano in particolare il sostegno a favore delle aziende e delle associazioni di produttori, alla trasformazione e alla commercializzazione, alla promozione di prodotti di qualità, ai controlli veterinari e fitosanitari, alla ricomposizione fondiaria, alla gestione delle risorse idriche, alla formazione professionale, all'ambiente, alla conservazione del patrimonio rurale, ecc.
Rispondere alla sfida dell'allargamento significa dare nuovo slancio allo sviluppo e all'integrazione dell'economia europea nel suo insieme.
Gli sforzi consentiti, soprattutto in termini di riduzione dei prezzi di sostegno, costituiscono un contributo essenziale della Comunità europea alla stabilizzazione dei mercati agricoli mondiali. Il Consiglio europeo ritiene che le decisioni adottate in materia di riforma della PAC, nel quadro dell'Agenda 2000, costituiranno elementi basilari per la definizione del mandato di negoziazione della Commissione in vista dei futuri negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
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