Ricerca sulla droga

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Testo

PREVENZIONE E LEGALIZZAZIONE
INTRODUZIONE
In seguito alla proposta di usare l’argomento “droga” per elaborare una relazione, al nostro gruppo, formato da quattro persone, è stato assegnato il titolo “prevenzione e legalizzazione”.
Abbiamo dovuto occuparci degli aspetti socio-politici della droga e del suo consumo. Abbiamo analizzato le forme di prevenzione adottate dal governo nei confronti della popolazione e i diversi tipi di legislazione in Europa. Ci siamo informati su quelle proibizioniste e su quelle permissive, cercando di ottenere dei dati sulle loro conseguenze. Abbiamo, infine, trovato informazioni sulle leggi in Italia e su quella appena approvata. Lo scopo è di informarci meglio sulla droga, in ambito legislativo e penale.
Per trovare le informazioni necessarie abbiamo utilizzato soprattutto Internet, consultato alcuni volumi e abbiamo ricavato informazioni anche dai giornali riguardanti l’argomento. Oltre il lavoro di gruppo fatto a scuola, utilizzando le ore di italiano e scienza della natura, ci siamo ritrovati a casa dei componenti del gruppo tre volte. Data però l’esperienza contemporanea dello scambio linguistico, i primi tempi abbiamo utilizzato soprattutto le ore a scuola.
In conclusione, le informazioni che abbiamo utilizzato sono state prese da:
➢ “Enciclopedia Europea” Garzanti
➢ “Enciclopedia di Repubblica”, ed. UTET, voce “DROGA”
➢ La Nazione, 8/02/2006, “Droga, oggi il sì alla legge”, di Alessandro Farruggia
➢ Il Corriere della Sera, 9/02/2006, “Passa la legge sulla droga.”, di Alessandra Arachi
➢ Il Corriere di Firenze, 9/02/2006, “Adesso la cannabis è uguale all’eroina”
➢ Leggo, 9/02/2006, “Droga, via libera alla legge”
➢ Fotocopie forniteci dall’insegnante di italiano
Siti Internet:
➢ www.antiproibizionisti.it
➢ www.gazzettaufficiale.it
➢ www.italy.indymedia.org
➢ www.publicnet.com/anf/la_droga.html
➢ www.corriere.it
➢ www.partitoumanista.it/index.php
PREVENZIONE
La premessa necessaria ad ogni prevenzione è l’informazione e l’unico modo per affrontare il mondo della droga è saperne di più.
Le politiche di prevenzione si possono suddividere in “primarie” e “secondarie”. Le prevenzioni dette “primarie” sono destinate ai soggetti non toccati dal problema del consumo di droghe. Esse sono svolte in modo da sviluppare in ogni individuo la capacità di autocontrollo, al fine di tutelarne la salute. Le politiche ”secondarie”, invece, sono adottate per i soggetti detti ”a rischio”, cioè persone già tossicodipendenti ma non ancora toccati in maniera grave dal problema. La filosofia della prevenzione è ispirata, più o meno in ogni paese, a strategie di azioni che coinvolgono consumatori, non consumatori e ambienti dove agiscono gli individui.
Così, la prevenzione detta “primaria” può essere riassunta come un concetto che punta alla promozione e alla tutela della salute, specialmente nei più giovani.Gli ambiti di intervento sono l’istituzione scolastica, la famiglia e il contesto extra-scolastico. Nella prevenzione scolastica sono coinvolti sia gli studenti sia le figure educative. È molto importante il legame tra la scuola e l’ambito territoriale, che consente alla prima di aprirsi al territorio facendola dialogare con le istituzioni locali, quali le autorità pubbliche, le forze di polizia, i servizi sanitari locali e gli organismi privati impegnati sul fronte della prevenzione.
La famiglia, inoltre, è coinvolta sia come destinataria di informazioni che come veicolo di trasmissione di principi educativi. Anche le attività extra-scolastiche, come quelle ricreative e sportive, rappresentano un ottimo fattore di promozione della prevenzione quando riescono a trasmettere valori ispirati all’acquisizione di responsabilità. La prevenzione è spesso esercitata attraverso lo strumento della comunicazione di massa. In tutti i paesi industrializzati sono state realizzate campagne di informazione.
La prevenzione detta “secondaria”, invece, riguarda coloro che fanno uso di droghe da molto tempo e serve per evitare di riscontrare infezioni dopo un elevato uso di stupefacenti; si punta ad evitare la diffusione di malattie come: AIDS, Epatite B e C, Setticemia etc..
Inoltre, per evitare che i tossicodipendenti incorrano in queste infezioni, si danno loro consigli per ricordare che alcune droghe possono anche essere sniffate o fumate, si dice loro di lavarsi e disinfettare la zona di iniezione, usare sempre una siringa nuova o la propria senza mai scambiarla con altri, etc… Si danno anche consigli da adottare in caso di overdose e collasso.
Comunque, la migliore prevenzione consiste nell’educare i ragazzi ad avere fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e ad affrontare le difficoltà.
LA POLITICA PROIBIZIONISTA
Con l’uso delle droghe pesanti e leggere l’individuo perde progressivamente le sue libertà: infatti la libertà può essere definita come la possibilità di agire in maniera consapevole e responsabile.
Il drogato ricorre agli stupefacenti per abolire la coscienza in sé e con l’andare del tempo assume dipendenza psichica dovuta all’uso delle droghe leggere e pesanti.
Successivamente la dipendenza psichica ha come conseguenza l’aumento delle dosi, visto che a lungo andare la stessa quantità di droga non basta più per ottenere l’effetto desiderato. La filosofia della politica proibizionista sostiene che non si può parlare di libertà di drogarsi e nemmeno del diritto alla droga, proprio perché l’essere umano non ha il diritto di danneggiare se stesso.
Inoltre, gli uomini hanno dei doveri verso la società e quest’ultima ha dei doveri verso di loro. Per tale ragione, il dovere di prevenire e reprimere l’uso di stupefacenti si ricava dall’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo e sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Alcuni propongono la liberalizzazione della droga, ma solo come metodo di lotta contro lo spaccio clandestino, che andrebbe ad eliminare la criminalità che gestisce il narcotraffico. Se la legalizzazione riuscisse ad eliminare completamente la criminalità, quasi sicuramente non riuscirebbe ad estinguere il male provocato dall’uso della droga stessa.
Inoltre, secondo la politica proibizionista, la criminalità riuscirebbe a diffondersi anche nel mercato legale del narcotraffico. Di conseguenza l’esistenza di un mercato legale comporterebbe la creazione di determinate regole, come per esempio il divieto di vendere la droga a chiunque e in qualunque momento.
Si dovrebbe fissare l’età minima, ma in base a quali criteri? Successivamente, si dovrebbe legalizzare la soglia di sostanza attiva presente in ogni dose: se essa fosse troppo elevata, i soggetti non assuefatti verrebbero stroncati dall’assunzione di dosi pesanti, mentre se ci si orientasse verso una soglia bassa i tossicodipendenti cercherebbero di procurarsi il resto in modo illegale. Accanto a ogni mercato legale ne esiste sempre uno illegale e clandestino.
La legalizzazione delle droghe leggere spingerebbe, quindi, gli spacciatori ad indirizzare la loro azione nei confronti dei minorenni esclusi dal mercato legale o nel diffondere dosi superiori a quelle previste.
Alcuni sostengono che la legalizzazione della droga diminuirebbe il numero di coloro che la assumono, ma secondo l’opinione proibizionista, la droga è una malattia sociale e per ridurre il numero dei malati occorre prima di tutto curare chi è affetto dalla malattia e non aumentare le possibilità di diffusione della malattia stessa.
Inoltre, se lo Stato distribuisse tale sostanza ai tossicodipendenti, toglierebbe a questi ultimi la motivazione ad entrare in una terapia mirata all’astinenza. La liberalizzazione della droga comporta, in sostanza, un’accettazione passiva di tale fenomeno.
LA POLITICA DI LEGALIZZAZIONE
Secondo la politica di legalizzazione della droga è utile, per aumentare il potere statale di controllo, sottrarre la gestione delle droghe leggere alle organizzazioni criminali del narcotraffico. Se si separasse il mercato delle droghe leggere da quello delle droghe pesanti, la pressione nel marcato illegale di queste ultime diminuirebbe. Se ciò fosse vero, la riforma necessaria sarebbe quella di includere la cosiddetta “cannabis” nelle droghe legali, considerandola come droga tollerata, controllata e disciplinata.
L’intento principale è quello di separare, come già detto in precedenza, il mercato delle droghe “leggere” da quello delle droghe “pesanti”; in questo modo è mantenuta la vendita dell’hashish al di fuori del giro della grande criminalità, evitando così di criminalizzare i giovani facendoli cadere nell’illegalità.
C’è, inoltre, una netta differenza tra la politica che tende a scoraggiare il consumo e una politica che criminalizza il consumatore. Alla prima è ispirata la strategia olandese nei confronti dei prodotti della “cannabis” ed i risultati di questa legalizzazione hanno escluso la connessione fra l’uso di droghe leggere e comportamenti criminali, proprio perché se non si riscontrano fenomeni di assuefazione e dipendenza, da un punto di vista tossicologico si escludono effetti cronici o acuti.
L’articolo 1 di un disegno di legge presentato in Italia nel 1996 con lo scopo di legalizzare le droghe leggere, sanciva le norme repressive del traffico internazionale e clandestino di droghe che formano oggetto della gran parte delle convenzioni tra gli stati.
L’articolo 2 fissava le sanzioni per chi violasse il divieto di vendita ai minori di sedici anni.
L’articolo 3 definiva la non punibilità della coltivazione per uso personale di “cannabis” destinato al consumo immediato.
L’articolo 4 stabiliva il divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della “cannabis”.
L’articolo 5, infine, impegnava il Presidente del Consiglio dei Ministri a presentare una relazione attuale sullo stato di attuazione della legge e i suoi effetti, fissando alcuni parametri di valutazioni legati al consumo e alle sue caratteristiche.
Il disegno di legge qui considerato, però, non è entrato in vigore.
L’OPINIONE DELLA CHIESA
Secondo la Chiesa è importante risalire alla causa se si vuole intervenire in modo efficace sulle conseguenze personali e sociali provate all’uso della droga.
Il giovane, tentato dalla droga, ha una personalità fragile, immatura e poco strutturata, in rapporto diretto con l’educazione che egli ha ricevuto. Papa Giovanni Paolo II affermava che la tossicodipendenza giovanile dipende da una debolezza del nostro sistema educativo, la legalizzazione di questi prodotti non può favorire un miglior controllo di essi da parte dei giovani, e neppure può aiutare questi ultimi a comprendere ciò che davvero cercano da queste sostanze.
La legalizzazione comporta il rischio di effetti contrari a quelli desiderati. In effetti si ammette facilmente che ciò che è legale è normale, e quindi morale.
Nel momento in cui la legge riconosce questo comportamento come normale, ci si può domandare come le autorità pubbliche possano far fronte al dovere della cura alle persone per i rischi che questa legalizzazione implica. Si deve, inoltre, considerare le ricadute sociali di tale legalizzazione, come lo sviluppo della criminalità, delle malattie legate alla dipendenza e l’aumento degli incidenti di circolazione, che il facile accesso alle droghe comporterà. È importante domandarsi se si è pronti ad affidarsi professionalmente alle persone tossicodipendenti nel mondo del lavoro. Nella prospettiva di una legalizzazione della vendita e dell’uso dei prodotti che favoriscono la tossicodipendenza è in causa il destino delle persone. Il comportamento che conduce alla tossicodipendenza non ha alcuna possibilità di correggersi se i prodotti che rafforzano tale comportamento sono messi in vendita liberamente. E il vecchio Papa teneva a ribadire che la droga non si vince con la droga.
LA POLITICA DELL’UNIONE EUROPEA E UN CONFRONTO SULLE LEGISLAZIONI
Le politiche pubbliche in materia di lotta contro la droga promossa dall’Unione Europea sono state caratterizzate da un controllo e da un coordinamento dei tre maggiori organi europei: il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.
Nel 1992 il tema della lotta contro la droga è stato inserito per la prima volta nel trattato europeo.
Nel 1994 è stato indetto un piano d’azione all’interno dell’Unione Europea basato su tre elementi chiave:
1. Riduzione della domanda
2. Lotta contro il traffico illecito
3. Azione internazionale
C’era una grande volontà di realizzare livelli elevati di protezione della salute e di prevenzione nei confronti della popolazione.
Nel 1995 il Parlamento Europeo ha riconosciuto la necessità di una filosofia d’azione fondata sui rapporti di cooperazione tra le istituzioni dell’Unione e le organizzazioni collegate.
Nel 1996, con decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea, è stato istituito il primo programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza da adottare nel quadro della sanità pubblica.
Nei paesi dell’Unione Europea sembra prevalere un approccio alla questione tossicodipendenza orientato a separare fortemente il fenomeno del consumo da quello del traffico di stupefacenti. Tale orientamento ha come fine quello di assicurare una maggiore tutela di tipo sanitario ai tossicodipendenti, accompagnata ad una tendenza generale di depenalizzazione del consumo. I paesi dell’Unione Europea presentano molte diversità dovute a tradizioni sociali e culturali differenti e ad una molteplice organizzazione politica e sociale. Come obiettivo di tutti, però, si trovano la tutela della salute pubblica e la difesa degli individui dalle azioni criminali legate a uso di droghe. Tendenzialmente in tutti i paesi i consumatori sono visti come soggetti malati che necessitano di cure, anche se rimane l’immagine del tossicodipendente come portatore di pericolosità sociale. L’analisi della disciplina del consumo forma una classificazione dei paesi in tre gruppi:
1. Paesi in cui l’uso di tutte le sostanze stupefacenti è considerato reato senza distinzione tra droghe pesanti o leggere, come Francia o Svizzera dove, però, è stata scelta ultimamente un’alternativa intermedia per cui formalmente il consumo di droghe è considerato reato, ma in sede giudiziale si è realizzata una depenalizzazione senza modificare il profilo legislativo
2. Paesi in cui il consumo di sostanze stupefacenti è stato completamente depenalizzato senza modificare il profilo formale della legge, come in Olanda, in Italia e in Spagna
3. Paesi come l’Austria, il Regno Unito e la Germania, che non contemplano l’ipotesi del consumo ma solo del possesso.
Anche se si trova all’interno di questi gruppi, ogni paese ha la sua propria politica:
l’Olanda, per esempio, fa una netta distinzione fra droghe pesanti e leggere, liberalizzando il consumo di queste ultime, consentendone la vendita in appositi locali controllati.
In Spagna il consumo di qualunque sostanza stupefacente costituisce un illecito amministrativo e non è consentita alcuna distribuzione controllata.
In Italia, dopo l’entrata in vigore della nuova legge che in seguito affronteremo, è consentito consumare droga solo se per uso personale e senza superare le quantità limite.
Nei Paesi Bassi la legalizzazione del consumo sembra rispondere ad una logica di riduzione del danno, tutelando così il contesto sociale.
La Germania, pur conservando la legge che vieta il possesso di qualsiasi tipo di droga, ha nella pratica depenalizzato il reato relativo al possesso per uso personale delle sole sostanze leggere.
L’Austria, invece, ha legato l’ipotesi del possesso illegittimo all’elemento della quantità; in sostanza il possesso di droga diventa illegittimo qualora superi la quantità prestabilita.
La Svizzera ha previsto misure che escludono la pena applicando un principio detto di “opportunità”, in base al quale si può evitare la sanzione di un atto penalmente punibile qualora lo stesso individuo si reintegri socialmente.
In Svezia, dopo i livelli eccessivi a cui si era arrivati negli anni ’60 e ’70 per una politica troppo liberale sulla droga, la legislazione è stata presa di nuovo in esame e orientata verso una fortificazione della proibizione.
Il Regno Unito considera reato il consumo dei derivati dell’oppio, ma non sanziona l’uso di altre sostanze, prevedendo pene detentive per coloro che hanno il possesso di stupefacenti indipendentemente dalla quantità e dalla qualità.
Alcuni paesi, inoltre, hanno ritenuto opportuno considerare la classificazione delle sostanze stupefacenti sulla base della loro dannosità.
Infine, è evidente in tutti i paesi la volontà di distinguere lo spaccio dal grande traffico, che si traduce in pene severe per le azioni criminose.
Le legislazioni punitive dei paesi europei si differenziano molto. Per esempio la Francia prevede la pena massima dell’ergastolo per il grande traffico di droga. Esso è sanzionato con la stessa pena anche nel Regno Unito, se riguarda le sostanze considerate nocive, mentre il traffico di altre sostanze è punito con pene fino a quindici anni di detenzione. La legge italiana punisce il traffico di droghe con una pena massima di vent’anni. In Germania la durata massima corrisponde a quindici anni, nei Paesi Bassi a dodici e in Spagna a nove anni.
La legislazione austriaca e svizzera prevedono solo cinque anni di carcerazione nei confronti del traffico di notevole quantità di sostanze stupefacenti.
EFFETTI DELLA LEGALIZZAZIONE IN OLANDA
Sono state condotte delle considerazioni sulle caratteristiche essenziali della politica olandese che concede la legalizzazione di droghe leggere al fine di non fare entrare nel sistema penale il consumatore di tali sostanze, considerate non eccessivamente pericolose.
Per calcolare le conseguenze della legalizzazione delle droghe leggere in Olanda, gli esperti si sono posti delle domande: se il numero dei consumatori sia cresciuto, se l’interesse sia calato, se ci sia stabilità nella domanda e nell’offerta. Riguardo al consumo, i dati indicano che il numero di persone che hanno provato la “cannabis” qualche volta è in lenta crescita rispetto al consumo dell’ultimo mese e dell’ultimo anno. Questo soprattutto nella fascia d’età tra i sedici e i trentacinque anni.
L’età della prima esperienza con la “cannabis” è rimasta costante, intorno ai diciotto-vent’anni; si è invece abbassata quella dell’extasy e delle altre droghe pesanti, che si aggira intorno ai quattordici anni. Il numero dei nuovi consumatori sale dell’1% della popolazione ogni anno, mentre il 10% dei consumatori smette di fumare canapa indiana.
Nonostante una migliore disponibilità della “cannabis” e la legge che ne permette l’uso, non è avvenuta un’intensificazione dei consumi di questa droga. L’accessibilità economica e materiale di una droga illegale influiscono solo limitatamente sull’entità dei consumi, ma contano di più altri fattori come la reperibilità, la moda e la valutazione delle conseguenze.
Questa legalizzazione è stata raggiunta attraverso una politica di tolleranza verso le droghe leggere. Il Governo olandese, infatti, ritiene che i rischi delle droghe leggere siano inferiori a quelli delle droghe pesanti e per questo la strategia di controllo è notevolmente differenziata. In tale situazione di tolleranza il Governo preferisce che i giovani provino le droghe leggere in un contesto non esposto alla criminalità. Così sono nati i coffee-shops, negozi in cui le droghe leggere possono essere vendute liberamente ai maggiorenni. È permessa la vendita di marijuana e hashish da parte dei gestori di questi locali, basta che essi rispettino alcune regole fondamentali, come la vendita di piccole quantità di droghe leggere. Inoltre, non è legale effettuare tale vendita ai minori. I coffee-shops che non rispettano tali norme vengono chiusi dalla Polizia. Il risultato di quest’atteggiamento è che i consumatori di “cannabis” non devono temere l’arresto semplicemente per aver fumato uno spinello.
LEGGE FINI
Con questa nuova legge italiana, approvata il 28 Febbraio 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 49/2006, non ci sono più distinzioni tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”.
Per definire la differenza fra spaccio e uso personale si ricorrerà ad una tabella del Ministero della Salute che conterrà tutte le droghe e determinerà le quantità limite.
Sono previste pene dai sei ai vent’anni e una multa da 26.000 a 260.000 euro per chiunque “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia e consegna” le sostanze indicate nella tabella. Queste pene sono previste anche per chi acquista o detiene sostanze che non appaiono destinate a un uso personale a causa della quantità e della modalità di presentazione.
Coloro che detengono un quantitativo di droga nei limiti dell’uso personale potranno incorrere in una serie di sanzioni come la sospensione della patente, il fermo del ciclomotore, il ritiro del passaporto, del porto d’armi e del permesso di soggiorno per cittadini stranieri all’ UE.
Se il condannato è recidivo, e quindi pericoloso per la sicurezza pubblica, può essere sottoposto per un massimo di due anni ad alcuni obblighi, come presentarsi almeno due volte alla settimana all’ufficio di Polizia locale e avere degli orari stabiliti per entrare e uscire di casa.
Se il tossicodipendente è anche spacciatore, non potrà frequentare locali pubblici e uscire dal Comune di residenza e non potrà condurre alcun veicolo a motore.
In materia penale sono previste misure di facilitazione per il recupero e la riabilitazione. Se recidivo, il tossicodipendente dovrà seguire un programma terapeutico. Nel caso che questo abbia un esito positivo le sanzioni gli potranno essere revocate. Una delle novità di questa legge è la possibilità di avere la sospensione della pena se il condannato ha concluso con esito positivo un programma terapeutico.
I tossicodipendenti che hanno commesso reati e sono stati condannati a una pena minore di sei anni, possono avere obblighi diversi dal carcere, come sottoporsi a un programma terapeutico o svolgere un “lavoro di pubblica utilità”. Se il tossicodipendente sta già sostenendo un programma terapeutico, il giudice può disporre gli arresti domiciliari.
OPINIONE DI A. MUCCIOLI RIGUARDO ALLA NUOVA LEGGE FINI
Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo, il fondatore della comunità terapeutica di S. Patrignano, sostiene che la nuova legge non è soddisfacente. Il punto debole sarebbe un particolare comma dell’articolo 73, in cui la definizione di “dose personale” non viene ben chiarita, ma lasciata in sospeso, in attesa dell’arrivo delle apposite tabelle che ne definiscono l’esatta quantità. Senza di queste, chiunque può possedere una data quantità di droga e se arrestato non subire conseguenze, perché può affermare che sono per uso personale.
Muccioli conclude, quindi, che senza un confine certo delle quantità questa legge incentiva lo spaccio dei piccoli consumatori e migliaia di giovani finiranno nelle mani della criminalità organizzata.
CONCLUSIONE
Nonostante ci siano stati dei problemi, come per esempio lo scambio scolastico con la Francia e dei problemi personali che a volte impedivano ad alcuni dei componenti del gruppo di incontrarsi, siamo riusciti a raccogliere molte informazioni che ci sono servite per elaborare questa relazione.
Il gruppo ha spesso lavorato in classe, sia durante le ore di italiano che in quelle di scienza della natura e inoltre si è riunito per tre volte al di fuori della scuola. Durante i primi tempi ci siamo limitati a trovare le informazioni, ricavarne i dati importanti e farne dei riassunti, mentre negli ultimi incontri abbiamo trascritto i testi al computer.
Abbiamo interpretato a fondo le leggi che vietano l’uso di stupefacenti illegali, affrontato con attenzione la politica dell’Unione Europea e capito come la pensa la chiesa. Abbiamo accennato i metodi delle politiche di prevenzione e definito con chiarezza la differenza tra la politica di legalizzazione e quella proibizionista.
Questa relazione non ci è servita solo per ottenere un semplice voto, ma anche per apprendere cose nuove e imparare il significato di lavoro di gruppo. È stato interessante scoprire la parte socio-politica dell’argomento “droga” che non è molto trattata nel mondo degli adolescenti.
Laura Bernardini
Giada Brachi
Andrea Migliorini
Chiara Paletti

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