Rapporti tra Stato e Chiesa

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Categoria:Italiano

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Testo

I rapporti tra chiesa e stato
La Chiesa cattolica era uscita dalla crisi teologica e organizzativa di giansenismo, giurisdizionalismo e illuminismo del sec. XVIII e da quelle della Rivoluzione francese e dalle secolarizzazioni, prima napoleoniche e poi liberali, del sec. XIX, con un sostanziale rafforzamento delle sue strutture gerarchiche, via via piщ strettamente collegate con Roma (“ultramontanismo”, specie in Francia e in Germania, Concilio Vaticano I e dichiarazione dell'infallibilitа papale, 1870); piщ vivace era anche la sua presenza nella societа travagliata da problemi sempre nuovi: al distacco crescente di masse di fedeli rimediava l'intensificato fervore e impegno d'azione dei gruppi, particolarmente di laici, rimasti fedeli. Organizzati in nuove maniere, essi hanno inserito la loro azione nelle realtа dei popoli di colore che aspirano all'indipendenza dall'europeismo non solo in politica, ma anche nell'economia e nella cultura, con un'efficiente organizzazione anche internazionale (“apostolato mondiale dei laici”), e con posti di comando nelle nuove organizzazioni internazionali (U.N.E.S.C.O., F.A.O. e simili). La Chiesa cattolica conserva pertanto la sua struttura, basata sull'episcopato gerarchico, il suo sistema di leggi (“diritto canonico”), le sue peculiari dottrine inquadrate in un sistema teologico, in cui trovano collocazione organica motivi e dogmi fondamentali del cristianesimo. Codesta teologia cattolica in varia e permanente polemica con le correnti del pensiero contemporaneo, in particolare con le posizioni piщ radicali della teologia critica, mantiene la sua relativa fiducia nelle forze dell'uomo, pur proclamando necessaria alla salvezza la grazia; di conseguenza riconosce un valore positivo all'uomo, capace di decidere del suo destino etico-religioso; e questo contro il pessimismo dell'ultimo Agostino e poi di Lutero e contro il predestinazionismo di Calvino; essa и disposta a valorizzare le creazioni umane, la cultura, l'arte, la scienza, la tecnica, l'organizzazione economica e politico-sociale, ma le vuole integrate nel soprannaturale. Donde la ricchezza d'iniziative dal basso di forme organizzative anche ardite sorte, nel sec. XX, dal primo dopoguerra (istituti laicali, congregazioni di consacrati che rimangono in abito e professioni secolari, preti-operai e simili). Attivitа queste che si sono aggiunte all'impegno nel mondo politico con partiti cristiano-sociali e nel mondo del lavoro con una vasta gamma di opere assistenziali e di organizzazioni sindacali intese a promuovere le condizioni dei lavoratori, differenziandosi in teoria e prassi da quelle socialiste (encicliche Rerum Novarum di Leone XIII, Quadragesimo anno di Pio XI, Mater et magistra di Giovanni XXIII, Octogesima adveniens di Paolo VI). I nuovi orientamenti ecclesiologici si sono accentuati nel dopoguerra sotto l'insegna programmatica del papato di Giovanni XXIII (1958-63) e del Concilio Vaticano II da lui convocato e concluso da Paolo VI (1963-78), anche come presa di posizione di fronte alle realtа nuove d'ordine scientifico-tecnologico, economico-sociale e politico-internazionale. Distanziandosi dalla direzione ancora autoritaria e centralizzata di papa Pacelli (1939-58), che intendeva tenere sotto saldo controllo dottrina e disciplina della Chiesa cattolica, Giovanni XXIII accentuava la direttiva pastorale, si apriva al dialogo e sottolineava il momento della collegialitа nella direzione della Chiesa. In questo spirito veniva convocato e iniziato il Concilio Vaticano II (1962-65): esso non doveva primariamente definire nuove dottrine o confermare condanne, ma cercare un nuovo linguaggio con cui presentare a tutti gli uomini il messaggio cristiano: il dialogo infatti caratterizzava i lavori del concilio, mentre Giovanni XXIII allacciava relazioni con i Paesi comunisti. Il Vaticano II, che si era aperto alla presenza di oltre 2000 vescovi di tutte le nazioni e razze, s'impegnava soprattutto nel riconsiderare natura e missione della Chiesa, alla luce delle esigenze della sua struttura (costituzione Lumen gentium), dei compiti dei vescovi, della coscienza unitaria cristiana (Unitatis redintegratio), con riguardo ai nuovi mezzi di comunicazione sociale, da valorizzare anche nell'azione religiosa.
Il rapporto tra Chiesa e Stato
I rapporti tra Chiesa e Stato costituiscono un problema derivato e dalla concezione della societа religiosa, coi suoi compiti e la sua struttura, e da quella dello Stato, pure nei suoi compiti, istituzioni e mezzi di azione, e dai rapporti stabilitisi tra Chiesa e Stato, specialmente nell'epoca contemporanea, quando lo Stato si и venuto distanziando dalla Chiesa, in piena autonomia di funzioni e valore. I rapporti tra Chiesa e Stato hanno avuto molteplici vicissitudini e aspetti, condizionati dalle vicende storiche e dalla diversa situazione di forza organizzativa e morale dell'una e dell'altro; e questo, oltrechй nei rapporti di fatto, nelle rivendicazioni teoriche di canonisti e di giuristi. И nell'epoca medievale che si delinea anche nella dottrina la questione dei compiti e poteri rispettivi di Chiesa e Stato, soprattutto nella riforma gregoriana e nella lotta per le investiture (sec. XI-XII). In genere il papato, come culmine e sintesi della Chiesa gerarchica, rivendicava la propria ierocrazia, in virtщ del primato dello spirituale rispetto al temporale; mentre l'impero rinnovato dagli Ottoni sull'esempio degli autocrati bizantini avrebbe voluto l'inverso insistendo sull'unzione sacrale dei suoi titolari. Con la crisi del papato, diviso dallo scisma e partecipe della mondanizzazione della Chiesa nei sec. XIV-XV, lo Stato rivendicт piщ energicamente il proprio ambito d'autoritа e la Chiesa fu costretta a far posto a queste esigenze in “concordati” coi principi: si venne cosм delineando il giurisdizionalismo nei rapporti Chiesa-Stato, cioи il controllo statale su beni e istituzioni ecclesiastiche. Nel sistema luterano, che riconosce ai principi la funzione di summi episcopi, la Chiesa и praticamente integrata nell'amministrazione statale; nel sistema calvinista, invece, и la Chiesa, non gerarchica, ma congregazionale, che controlla lo Stato, imponendogli d'essere esecutore dei suoi dettami etico-religiosi. Nel contempo la Chiesa cattolica, tra controversie giurisdizionali e polemiche dottrinali, pur mantenendo patrimonio e posizione privilegiata, и stata sempre piщ inserita nell'apparato amministrativo statale, mediante la sanzione forzata di una concessione papale, sotto forma di “concordato” (tipico al riguardo il giuseppinismo in Austria nel sec. XVIII). Nell'etа contemporanea, dopo lo scossone della Rivoluzione francese e le sue esperienze radicali di separazione tra Chiesa e Stato, si sono venute delineando talune tendenze fondamentali: “democrazia laicista” (per esempio nella Terza Repubblica francese, nell'Italia postunitaria fino al 1922, nei regimi di “democrazia popolare” dal 1945); “laicismo autoritario” (per esempio nella Turchia di Kemal pasciа, di fatto nella Germania nazista); “democrazia religiosa” (per esempio negli U.S.A.); “autoritarismo religioso” (per esempio nel fascismo italiano e nel regime franchista in Spagna). Queste tendenze ideologiche fondamentali, che hanno poi ispirato costituzioni, legislazioni e prassi amministrative specie nei regimi a partito unico, hanno dato vita a tre regimi politico-giuridici di relazioni tra Chiesa e Stato, e precisamente: di “separazione ostile”, di “separazione favorevole”, di “concordato”. La separazione ostile и il regime in cui lo Stato non si limita a negare carattere di ente pubblico alla Chiesa e alle sue istituzioni, rifiutando quindi riconoscimento al diritto interno della Chiesa, ogni aiuto statale a enti di culto, equiparazione alle sue scuole e simili, ma con leggi vessatorie cerca di impedire alla Chiesa di valersi dello stesso diritto comune per dare base giuridica alla propria esistenza. Tale sistema и stato applicato in Francia sotto il Gambetta, in qualche periodo in Italia negli ultimi decenni del sec. XIX, nella Spagna repubblicana, nel Messico, sotto taluni governi dell'America Latina, nella Russia sovietica e nelle repubbliche comuniste del secondo dopoguerra. La separazione favorevole, senza riconoscere con disposizioni di diritto statale le norme interne della Chiesa e i suoi enti, in quanto tali, permette loro di valersi del diritto comune relativo alle societа commerciali, alle fondazioni, alle persone morali, per dare una base giuridica alle sue molteplici istituzioni, regolate dal diritto canonico. Attraverso decisioni giudiziarie e amministrative si и venuta in tal maniera creando una situazione di fatto che si diversifica di poco da quella realizzata dalla Chiesa in taluni regimi concordatari. Tale sistema и tipico della maggior parte degli U.S.A.; si и venuto applicando in Francia nel primo dopoguerra; и il regime sotto cui vive la Chiesa cattolica in Gran Bretagna, in Olanda e altri Paesi a maggioranza protestante. I rapporti tra Chiesa e Stato stabiliti in concordati muovono dal presupposto di una diversa e autonoma legislazione di Chiesa e Stato: per mutuo accordo ciascuno deroga dalla propria legislazione e accoglie su determinati particolari e per certi istituti le norme dell'altro ente. Oppure atti o istituzioni di comune interesse vengono sottoposti a norme particolari che soddisfano le esigenze dell'una e dell'altra parte. Anche in regime concordatario Chiesa e Stato hanno conosciuto situazioni difficili per divergenza di interpretazioni, per forze interne avverse (concordato italiano del 1929, quello del Reich nazista del 1933). Cosм i molti concordati del primo dopoguerra con vecchi e nuovi Stati dell'Europa centrorientale, nei mutamenti di regime avvenuti, sono decaduti per far posto alla separazione ostile. Perт anche in questi casi, sull'onda del processo di democratizzazione che ha investito sul finire degli anni Ottanta l'Est europeo, la Chiesa va ottenendo una regolarizzazione di rapporti. Per la Polonia va ricordato il ristabilimento nel 1990 di un corpo diplomatico presso la Santa Sede; altrettanto hanno fatto Iugoslavia (1989), Ungheria, Cecoslovacchia, Romania (1990). Una rappresentanza pontificia и presente in Iugoslavia, Romania, Polonia e Ungheria. Alla fine del 1990 data la riapertura dei rapporti diplomatici con la Bulgaria, mentre nello stesso anno uno scambio di rappresentanti tra Santa Sede e U.R.S.S. ha dato avvio a una ripresa delle relazioni, proseguite con la Russia e l'Ucraina dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Nel 1994, infine, venivano stabiliti rapporti diplomatici con la Giordania e con Israele
Patti Lateranиnsi,
accordi, stipulati nel palazzo apostolico del Laterano l'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e lo Stato italiano, che posero fine alla cosiddetta Questione Romana, apertasi nel settembre 1870 con l'occupazione dello Stato pontificio. Sono costituiti da tre atti distinti e cioи da un trattato, un concordato e una convenzione finanziaria. La convenzione finanziaria assegnт alla Santa Sede 750 milioni in contanti e un miliardo di lire in buoni del tesoro al 5% come parziale risarcimento per i beni temporali perduti dalla Chiesa e come pagamento delle somme stanziate a suo tempo con la legge delle Guarentigie e non mai riscosse dal governo pontificio. Con il trattato vennero abrogate la legge delle Guarentigie, fu riconosciuta la completa indipendenza e sovranitа del papa sullo Stato della Cittа del Vaticano e il suo diritto di legazione attivo e passivo; la Santa Sede riconobbe giuridicamente il Regno d'Italia con Roma capitale sotto la dinastia dei Savoia e l'Italia ribadм il carattere cattolico dello Stato richiamandosi espressamente all'articolo 1 dello Statuto Albertino. Il concordato - considerato quale “necessario complemento” del trattato - procurт poi alla Chiesa ulteriori notevoli vantaggi. Esso infatti assicurт il libero esercizio del potere spirituale della Chiesa e il libero e pubblico esercizio del culto e della giurisdizione in materia ecclesiastica, estese l'istruzione religiosa dalle scuole elementari alle medie inferiori e superiori, concesse condizioni di particolare favore nei confronti di persone, funzioni ed enti ecclesiastici e riconobbe al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili per cui, tra l'altro, le cause di nullitа di matrimonio vennero riservate ai tribunali ecclesiastici e solo quelle di separazione furono lasciate ai tribunali civili. Approvati dalle camere fasciste, i Patti furono poi inseriti nella Costituzione repubblicana (art. 7). § Il 18 febbraio 1984, dopo una lunga fase preparatoria iniziata nel 1976, veniva stipulato un nuovo concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sulla base della piena indipendenza e sovranitа di entrambi i contraenti, ciascuno nel proprio ambito. Il nuovo concordato, approvato dal Senato nell'agosto 1984 e definitivamente dalla Camera il 20 marzo 1985, oltre ad aver reso facoltativo l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, ha fatto cadere numerose esenzioni e privilegi concessi precedentemente agli enti ecclesiastici.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nй di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacitа giuridica e ogni forma di attivitа.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchй non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Corsi Federico
Niccolai Alessandro
Montagnani Mirko

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