Eutanasia

Materie:Appunti
Categoria:Italiano

Voto:

2 (2)
Download:145
Data:01.03.2007
Numero di pagine:3
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
eutanasia_18.zip (Dimensione: 8.61 Kb)
readme.txt     59 Bytes
trucheck.it_eutanasia.doc     42 Kb


Testo

EUTANASIA
L’eutanasìa (dal greco: ευθανασία -ευ, eu, "bene", θανατος, thanatos, "morte": "buona morte") è una pratica che consiste nel procurare la morte, nel modo più indolore e rapido possibile, a persone affette da malattie incurabili allo scopo di interromperne le sofferenze. È un argomento molto controverso, in numerosi ambiti.
La Chiesa cattolica è schierata molto nettamente contro l’eutanasia attiva e il suicidio assistito, pur non considerando tali pratiche equivalenti all’omicidio (o analoghe all’aborto). Viceversa, contempla la possibilità dell’eutanasia passiva, ma soltanto quando questa si possa configurare come rinuncia all’accanimento terapeutico, ossia nei casi in cui la morte dell'ammalato sia ritenuta imminente ed inevitabile. Una sintesi della posizione cattolica viene fornita dalla Pontificia Accademia per la vita[6]: «Nell’immediatezza di una morte che appare ormai inevitabile e imminente “è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita” (cfr Dich. su Eutanasia, parte IV), poiché vi è grande differenza etica tra “procurare la morte” e “permettere la morte”: il primo atteggiamento rifiuta e nega la vita, il secondo accetta il naturale compimento di essa»

Europa
• Austria (Paese a maggioranza cattolica come l’Italia). Esisteva una legge permissiva sull’eutanasia, ma fu abrogata nel 1977.
• Belgio. Dal 16 maggio 2002 è in vigore una legge che disciplina l’eutanasia.
• Danimarca. Le cosiddette “direttive anticipate” hanno valore legale. I parenti del malato possono autorizzare l’interruzione delle cure.
• Germania. Il suicidio assistito non è reato, purché il malato sia capace di intendere e di volere e ne faccia esplicita richiesta.
• Paesi Bassi. Dal 1994 l’eutanasia cessò di essere perseguita penalmente, pur rimanendo un reato. Nel 2000 i Paesi Bassi divennero il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge che regolamentava l’eutanasia e dal 1° aprile 2002 la legge è in vigore.
• Svezia. L’eutanasia non è perseguita penalmente.
• Svizzera. È previsto e tollerato il suicidio assistito; esso viene praticato al di fuori dell'istituzione medica, da un'associazione privata chiamata Exit. Il medico deve limitarsi a fornire i farmaci al malato.
• Inghilterra. L'aiuto al suicidio è perseguito a norma del Suicide Act del 1961. Aperture più consistenti all'eutanasia passiva si apprezzano sul piano giurisprudenziale. Attualmente è all'esame del Parlamento di Londra l'Assisted Dying for the Terminally Ill Bill, che permetterebbe una forma di suicidio assistito simile a quella prevista dall'Oregon Death with Dignity Act del 1997.
Resto del mondo
• Australia. In alcuni Stati le cosiddette “direttive anticipate” hanno valore legale. I Territori del Nord legalizzarono (1996) l’eutanasia attiva volontaria, ma il parlamento federale annullò tale provvedimento nel 1998.
• Canada. Negli Stati di Manitoba e Ontario le direttive anticipate hanno valore legale.
• Cina. Una legge del 1998 autorizza gli ospedali a praticare l’eutanasia ai malati terminali.
• Colombia. Non esiste una legge specifica sull’eutanasia. Tuttavia, in seguito a un pronunciamento della Corte Costituzionale, la pratica è permessa.
• Stati Uniti d’America. La normativa varia a seconda degli Stati. Le direttive anticipate hanno generalmente valore legale. Nello Stato dell’Oregon è possibile, da parte del malato, richiedere farmaci letali. Una regolamentazione specifica di tale materia è tuttavia bloccata per opposizione di un tribunale federale.
Italia
In Italia, l’eutanasia attiva è assimilabile, in generale, all’omicidio volontario (art. 575 c.p.) fatte salve le attenuanti di legge. In caso di consenso del malato si configura la fattispecie prevista dall’art. 579 c.p. (Omicidio del consenziente), punito con reclusione da 6 a 15 anni. Anche il suicidio assistito è un reato, giusta art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio).
L’eutanasia passiva è permessa in ambito ospedaliero, nel reparto di rianimazione, solo nei casi di morte cerebrale; devono essere interpellati i parenti e si richiede la presenza e il permesso scritto del primario, del medico curante e di un medico legale. In caso di parere discordante fra medici e parenti, si va in giudizio e in questo caso è il giudice a decidere.
Il caso di Piergiorgio Welby nel 2006 ha acceso la discussione parlamentare e non sul valore etico dell'eutanasia nel paese.

Esempio