Dossier sulla procreazione assistita

Materie:Riassunto
Categoria:Italiano

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Data:21.03.2006
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Testo

MASOLO MARTINA 4 A

LA PROCREAZIONE ASSISTITA

Il documento legislativo sulla fecondazione assistita è la legge numero 40. Questo documento precisa le condizioni e le modalità con cui può avvenire la fecondazione assistita: - Si accede alle tecniche di procreazione assistita solo se non si possono eliminare le cause che impediscono la procreazione. - Devono essere assicurati i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compresi quelli del concepito, che acquisirà lo status di figlio legittimo o riconosciuto. - È possibile soltanto quella omologa, in cui vengono utilizzati seme e ovulo della coppia stessa, è vietato ricorrere a un donatore esterno. - Possono accedere alla procreazione medicalmente assistita le coppie di adulti maggiorenni, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, coniugate o conviventi. - E' possibile la ricerca clinica e sperimentale solo a fini terapeutici e diagnostici collegati alla tutela della salute dell'embrione stesso, e quando non siano disponibili metodi alternativi. - Non potrà essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario a un unico impianto, cioè tre al massimo. È vietata anche la riduzione di embrioni nelle gravidanze plurime, tranne che per i casi previsti dalla legge sull'aborto. - Sono vietati tutti gli interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete. - Sono vietati il congelamento e la soppressione di embrioni. - Gli interventi di procreazione assistita possono essere realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate iscritte in un apposito registro. Con il referendum del giugno 2005 si proponeva l’abrogazione di alcune parti della legge 40. Nel quesito numero I si trattava del congelamento dell'embrione, della ricerca sugli embrioni e di clonazione terapeutica, la legge vietava la sperimentazione sugli embrioni che non fosse volta a finalità terapeutiche e diagnostiche per la tutela della salute e dello sviluppo dell’embrione stesso, quindi vietava la produzione di embrioni umani a fini di ricerca. Abrogando alcune parti della legge, si volevano permettere la clonazione e la ricerca clinica sugli embrioni a fini terapeutici e il loro congelamento. Nel quesito numero II si parlava di accesso alla procreazione assistita solo per coppie sterili, dell'obbligo di impianto di tutti gli ovuli fecondati e del congelamento degli embrioni.
Il quesito era volto ad aprire l’accesso alle tecniche di fecondazione in vitro e di diagnosi dell’embrione anche a quelle coppie che, pur essendo fertili, rischiano di trasmettere al figlio malattie ereditarie. Non essendo consentito il congelamento degli embrioni, la legge obbligava la fecondazione di un numero massimo di tre ovuli alla volta con l'obbligo di impiantarli tutti contemporaneamente, era possibile cambiare idea, l'ovulo fecondato doveva essere impiantato anche in assenza di un rinnovato consenso. Non era permessa la cosiddetta "analisi preimpianto", cioè un esame dell'embrione prima del suo trasferimento nell'utero della donna. Quindi poteva capitare che venga impiantato un embrione malato, con un eventuale successivo ricorso ad un aborto terapeutico. Nel quesito numero III si parlava dei diritti dell'ovulo fecondato, la norma assicurava al concepito gli stessi diritti della madre e di ogni persona nata, e il problema era che alla base di questa legge c’era il timore che ponesse le basi per un successivo intervento sulla legge sull'aborto. Con il referendum si chiedeva inoltre l'estensione della pratica a tutte le coppie, non solo quelle sterili. Nel IV quesito si trattava di fecondazione eterologa ed era volto a togliere il divieto di fecondazione eterologa, introducendo cioè la possibilità di ricorrere alla donazione di gameti esterni alla coppia.

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1 L’unica fonte utilizzata è l’enciclopedia libera: www.wikipedia.org
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