Chiesa e Stato

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Testo

La complessa vicenda dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, con Roma simbolo delle massime istituzioni di entrambi, è lunga quasi un secolo e mezzo.
La celebre frase espressa da Cavour nei discorsi del 1861 al primo Parlamento italiano “libera Chiesa in libero Stato” è un principio ancora oggi assolutamente moderno. Cavour si dichiarava cattolico, ma non voleva che lo Stato fosse cattolico. Aveva a paragone il modello degli Stati Uniti, dove lo Stato non aveva alcuna caratteristica religiosa.
Dal 1870 ad oggi però non sempre il rapporto tra l’Italia e la Santa Sede è stato un modello di collaborazione, anche dopo il Concordato del 1929 (Patti Lateranensi) c’è sempre stata una convivenza trascorsa tra reciproci vantaggi e diffidenze. L’accordo tra lo Stato Italiano e la Santa Sede fu firmato allo scopo di stabilire un mutuo riconoscimento tra il Regno d’Italia e la Città del Vaticano. I patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento della religione cattolica come unica religione di Stato in Italia con l’inserimento dell‘insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Questi accordi vennero poi riconfermati dalla Costituzione del 1947 dove l’art. 7 dichiara che “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”. Venne quindi riconfermata la religione cattolica come religione di Stato, anche se il successivo art. 8 della Costituzione dice che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che tutte le religioni diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi se non in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. Questo fu un bel passo verso la libertà di religione.
Con il nuovo concordato firmato nel 1984 la religione cattolica non è più considerata come sola religione dello Stato Italiano e quindi l’insegnamento nella scuola non è più un obbligo ma ha carattere facoltativo.
Da qui sono sorte tutte le discussioni sulla presenza dei crocifissi negli edifici pubblici. Nelle scuole, nelle aule di tribunale, negli ospedali si trova spesso esposto il crocifisso. Negli ultimi anni sono state formulate diverse richieste di rimozione del crocifisso. Richieste sempre respinte perché la sua presenza viene attribuita al patrimonio storico-culturale italiano. D’altra parte i fautori della rimozione sostengono che in uno Stato laico, che non prevede religioni di Stato, la presenza di un simbolo cristiano è un privilegio per la religione cattolica. Quindi, poiché, non è possibile esporre i simboli di tutte le religioni andrebbe tolto il crocifisso.
Tanti altri argomenti, però - il referendum sul divorzio, l’aborto, la procreazione assistita - hanno da sempre caratterizzato il delicato equilibrio tra laicità e religione.
Negli ultimi anni, anche i Presidenti della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro prima e Giorgio Napolitano - recatosi proprio lunedì 20 novembre in udienza dal Papa - hanno affermato con decisione il carattere laico della Stato italiano.
Del discorso pronunciato da Scalfaro in visita a Giovanni Paolo II riporto una frase significativa: “La laicità dello Stato, che è presupposto di libertà ed eguaglianza per ogni fede religiosa, non toglie, ma aumenta l’impegno di chi vive, o cerca di vivere, i valori cristiani”
D’altronde la società che va delineandosi anche in Italia, è sempre più multietnica ed introduce nuove religioni. Pertanto, poiché, solo uno Stato laico può far convivere l’espressione di diverse religioni e al fine di evitare la nascita di conflitti che possono degenerare in uno scontro tra religioni, lo Stato si deve fare garante per una coesistenza pacifica fra le varie espressioni di fede. Perché lo Stato espressione di tutti i cittadini non dovrebbe avere né preferenze né avversione nei confronti di qualunque religione.
Lo Stato laico ammette la libertà di religione ma non ne favorisce alcuna.
La società multietnica è un sistema sociale in cui convivono soggetti con identità etniche diverse
27 gennaio 1861 Si elegge il primo Parlamento italiano
PATTI LATERANENSI (Concordato) firmati l’11/2/1929 dal cardinale Pietro Gasparri e Benito Mussolini
L'11 febbraio 1929 Mussolini e il cardinale Gasparri sottoscrissero i cosiddetti "Patti Lateranensi" composti da tre documenti:
1. Un trattato che chiuse la questione romana con il reciproco riconoscimento delle legittime sovranità nazionali: al Papa spettava la Città del Vaticano, al re e al governo spettava l'Italia.
2. Una convenzione finanziaria con cui lo Stato italiano si impegnava a versare una somma alla Chiesa a titolo di indennità.
3. Un Concordato con cui venivano accordati particolari privilegi all'interno dell'Italia in favore della religione cattolica: il suo insegnamento era obbligatorio all'interno della scuola, il matrimonio cattolico era riconosciuto anche con valore civile, gli espulsi dall'ambito ecclesiastico per opera della Chiesa stessa non avrebbero avuto incarichi pubblici statali, ecc. .
La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947.
È entrata in vigore il primo gennaio 1948.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
LE MODIFICHE DEL 1984 AL CONCORDATO
Nel 1984 si giunse ad una modifica del concordato, firmata dal primo ministro Bettino Craxi e dal cardinal Casaroli, con la quale, anche se si aboliva l’anticostituzionale riferimento alla «sola religione dello Stato». si introduceva l’ora di religione alle scuole materne, sostituendo nel contempo la congrua col meccanismo dell’8 per mille, molto più vantaggioso per la Chiesa. Le modifiche venivano successivamente ratificate in legge nel 1985.

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