L'Onu, nazioni unite

Materie:Altro
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Testo

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato qui di seguito. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione dei Diritti Umani e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.
Il testo ufficiale della Dichiarazione dei Diritti Umani è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

Il 12 giugno 1941 si tenne a Londra un incontro tra i leader dei paesi coinvolti nelle mire espansionistiche della Germania nazista e i rappresentanti britannici e dei paesi del Commonwealth. Fu firmata la Dichiarazione interalleata nella quale i firmatari si impegnarono a "lavorare insieme, con gli altri popoli liberi, sia in tempo di guerra che di pace" questa dichiarazione può essere considerata la prima tappa verso la costituzione delle Nazioni Unite.
Il 14 agosto 1941 il Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt ed il Primo Ministro britannico Winston Churchill in un incontro tenuto sulla nave da guerra britannica HMS Prince of Wales nell'Oceano Atlantico, firmarono la Carta Atlantica, nella quale stabilirono un insieme di principi di collaborazione internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza.
La definizione Nazioni Unite venne usata per la prima volta da Winston Churchill citando una frase di Byron usata nel Pellegrinaggio del Cavaliere Aroldo che utilizzava il termine riferendolo agli alleati nella Battaglia di Waterloo.
A Washington il 1 gennaio 1942 i rappresentanti di 26 nazioni in guerra contro l'Asse proclamarono la loro adesione a quanto stabilito nella Carta Atlantica (Dichiarazione delle Nazioni Unite); più tardi si aggregheranno altri 21 paesi. In questa occasione si ebbe il primo utilizzo ufficiale del termine "Nazioni Unite" suggerito dal Presidente Roosevelt.
Il 30 ottobre 1943 si tenne la Conferenza di Mosca alla quale parteciparono i rappresentanti di Regno Unito, Cina, Unione Sovietica e Stati Uniti che si concluse con la firma della Dichiarazione sulla sicurezza generale (Declaration of the Four Nations on General Security) nella quale si prevedeva la creazione di un'organizzazione internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza. Tale obiettivo viene riaffermato dai leaders di Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito nella riunione di Teheran il 1 dicembre 1943.
Dal 21 settembre al 7 ottobre 1944 vi fu una serie di riunioni presso l'Hotel Dumbarton Oaks a Washington. Nel corso delle riunioni i rappresentanti di Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti e Cina stilarono il primo progetto delle Nazioni Unite e si accordano sugli scopi, la struttura e il funzionamento dell'organizzazione.
Uno degli accordi raggiunti durante la Conferenza di Yalta tenutasi dal 4 all'11 febbraio 1945, ribadì la volontà di istituire "un'organizzazione internazionale per la salvaguardia della pace e della sicurezza" e a questo scopo vennero stabilite le date della Conferenza di San Francisco (25 aprile 1945). I rappresentanti di 50 nazioni si riunirono per una conferenza dal titolo ufficiale "Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale" nella quale vennero elaborati i 111 articoli della Carta che fu adottata all'unanimità il 25 giugno 1945. Il giorno seguente essi la firmarono nell'auditorium della sala "Veterans' Memorial". La Polonia, che alla conferenza non era rappresentata firmò più tardi e quindi il numero dei paesi firmatari originari è 51.
Le Nazioni Unite furono ufficialmente fondate il 24 ottobre 1945 dopo la ratifica dello Statuto da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: Cina-Taiwan, Francia, Unione Sovietica, Regno Unito e gli Stati Uniti e dalla maggioranza degli altri 46 firmatari.
Nel dicembre 1945 Senato e la Camera dei Rappresentanti con voto unanime richiesero che la sede delle Nazioni Unite fosse negli Stati Uniti. La richiesta fu accettata e la sede fu costruita a New York sulle rive dell'East River e su un terreno acquistato tramite una donazione di 8,5 milioni di dollari da John D. Rockefeller, Jr.. La sede aprì il 9 gennaio 1951.
La sede principale è a New York ma vi sono degli uffici a Ginevra, L'Aja, Vienna, e in altre città.
Il 25 ottobre 1971 l'Assemblea generale approvò la risoluzione 2758 che prevedeva la sostituzione della Repubblica di Cina con la Repubblica Popolare Cinese riconosciuta come unico rappresentante della Cina e membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Vi sono stati ripetuti tentativi da parte di Taiwan di divenire membro delle Nazioni Unite ma non è mai stata accordata l'approvazione. (Per approfondimenti si veda l'articolo: La Cina e le Nazioni Unite)
Organi
L'articolo 7 (capitolo 3) dello Statuto delle Nazioni Unite istituisce sei organi principali indispensabili per il funzionamento e il governo dell'organizzazione. Accanto a questi esistono una serie di agenzie, fondi, commissioni e programmi che fanno parte del Sistema ONU.
Organi principali
• L'Assemblea generale delle Nazioni Unite
• Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
• Il Consiglio Economico e Sociale
• Il Segretariato delle Nazioni Unite
• La Corte Internazionale di Giustizia
Lo Statuto delle Nazioni Unite prevede anche il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria tra gli organi principali. Questa istituzione ha di fatto cessato di esistere con la fine dei regimi di amministrazione fiduciaria e la sua formale chiusura è stata concordata nel Summit tenutosi a New York dal 14 al 16 settembre 2005.
Organi secondari e agenzie
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Consiglio Economico e Sociale dispongono di una serie di Organi secondari che hanno la forma di fondi o programmi istituiti per compiti specifici e direttamente dipendenti dall'Assemblea. Non hanno personalità giuridica propria. Al momento esistono 22 di questi organi dei quali il più famoso è l'UNICEF, tra gli altri vi sono l'Alto commissariato per i rifugiati UNHCR e il programma per lo sviluppo economico UNDP.
Vi sono poi un numero di organizzazioni giuridicamente, organizzativamente e finanziariamente autonome ma legate alle Nazioni Unite da accordi. Alcune sono state fondate prima ancora delle Nazioni Unite stesse. Tra le "Agenzie specializzate", vi sono l'UNESCO, l'OMS e le isituzioni che gravitano intorno alla Banca Mondiale. Tra le organizzazioni correlate vi sono il WTO e l'IAEA. L'attività di queste viene coordinata dal Consiglio Economico e Sociale.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE proclama:
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
2. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

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