Le entrate statali

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Testo

ENTRATE PUBBLICHE
L’attività dello Stato consta di un complesso di iniziative volte a procurare i mezzi per soddisfare i bisogni che un individuo ha in quanto appartenente ad una collettività.
Le entrate pubbliche servono a coprire il costo dei servizi resi dall’Ente pubblico. Si possono distinguere in:
• entrate patrimoniali derivano dall’alienazione dei beni dello Stato
• entrate tributarie riscosse a titolo di controprestazioni di servizi:
(imposte tasse contributi.)
• entrate extra-tributarie derivano da:
proventi dei beni dello Stato (affitti);
attività di tipo imprenditoriale svolte per la produzione di beni e servizi(FFSS - PT);
Per soddisfare i bisogni pubblici ci sono perciò i servizi pubblici:
SERVIZI PUBBLICI GENERALI
• sono prestati all’intera collettività es. difesa e sicurezza;
• per coprire il costo di questi servizi lo Stato preleva le IMPOSTE.
SERVIZI PUBBLICI SPECIALI
• sono prestati ai singoli individui es. istruzione;
• sono parzialmente divisibili perché interessano servizi generali e particolari insieme.
• Al costo di questi servizi si provvede per la parte corrispondente all’interesse del singolo con la Tassa e per quella attinente l’interesse collettivo con l’IMPOSTA.
I.V.A.
Imposta sul Valore Aggiunto
L’IVA è un’imposta indiretta sui consumi entrata in vigore l’ 1/1/73 e applicata da tutti i paesi della Comunità Economica Europea.
La legge istitutiva dell’IVA è il D.P.R. n° 633 del 26/10/72 e successive modifiche.
Essa colpisce soltanto il valore aggiunto che è la differenza tra i ricavi conseguiti dalla vendita del bene o dalla prestazione del servizio ed il costo sostenuto per lo stesso bene o servizio
L’IVA non è influenzata dal diverso numero di passaggi intermedi che subisce un bene poichè dipende dal valore aggiunto totale e non dal valore di tutto il bene ad ogni passaggio.
Allo scopo di semplificare la riscossione dell’IVA si è fatto ricorso al seguente meccanismo:
1) L’IVA viene applicata per ogni atto economico sull’intero importo;
2) si prendono in considerazione tutti gli atti economici riferiti al mese o al trimestre di questi si somma l’IVA addebitata ai clienti e l’IVA pagata ai fornitori;
3) La differenza tra l’IVA incassata e l’IVA pagata rappresenta l’IVA da versare allo Stato.
IVA vendite IVA acquisti IVA da versare
IVA vendite IVA acquisti I IVA a credito
Esistono nel campo IVA tre soggetti:
SOGGETTO ATTIVO S STATO
incassa l’IVA
SOGGETTO PASSIVO S IMPRENDITORI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
ARTISTI E PROFESSIONISTI
COLTIVATORI DIRETTI
fanno da esattori per conto dello Stato
SOGGETTO INCISO S CONSUMATORE FINALE
paga e subisce il costo
L'IVA
La legge istitutiva dell’I.V.A. è il D.P.R. n°633 del 26/10/72 e successive modifiche.
Essa è costituita da 94 articoli raggruppati in 7 titoli.
Titoli
1. disposizioni generali art. 1 - 20
2. obblighi dei contribuenti art. 21 - 40
3. sanzioni art 41 - 50
4. accertamento e riscossione art. 51 - 66
5. importazioni art. 67 - 70
6. disposizioni varie art. 71 - 75
7. disposizioni transitorie e finali art. 76 - 94
Allegate alla legge vi sono le tabelle A e B nella quale sono indicati i beni soggetti alle diverse aliquote IVA
Di alcuni dei suddetti articoli sono riportati qui di seguito i contenuti.
Art. 1 (Operazioni imponibili)
L’IVA si applica su:
1. cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi
(presupposto oggettivo)
2. effettuate nell’esercizio di impresa ovvero nell’esercizio di arti e professioni
(presupposto soggettivo)
3. nel territorio italiano e sulle importazioni da chiunque effettuate
(presupposto territoriale)
In questo articolo si rilevano i tre “presupposti” dell’imposta, ossia le condizioni che si devono verificare per l’applicazione dell’imposta.
• La prima condizione fa riferimento all’oggetto dell’operazione, che deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi.
• La seconda riguarda la persona fisica o giuridica che compie le azioni.
• La terza considera l’ambito in cui lo Stato esercita la propria sovranità che, per le cessioni di beni si riferisce al bene che è oggetto del contratto, per le prestazioni di servizi si riferisce al soggetto che le effettua il quale deve essere residente o domiciliato in Italia.
Art.6 (Effettuazione delle operazioni)
Il momento in cui si considera effettuata l’operazione, ovvero il momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, è così indicato dal decreto:
cessione di bene immobile c alla stipulazione del contratto
cessione di bene mobile c alla consegna o spedizione
prestazione di servizi p all’atto del pagamento del corrispettivo
cessioni allo Stato c all’atto del pagamento del corrispettivo
autoconsumo a all’atto del prelievo del bene
Gli acconti eventualmente corrisposti anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati devono essere assoggettati al momento della loro corresponsione con l’emissione di una “fattura di acconto” alla quale farà poi seguito la “fattura a saldo”.
Art. 10 (Operazioni esenti)
Rendendo l’imposta più oneroso l’acquisto di determinati servizi, il legislatore ha inteso agevolare il consumatore esentandone alcuni per motivi di carattere sociale o economico.
Sono esenti dall’imposta, pur presentando tutti i requisiti per l’applicabilità della stessa, le seguenti operazioni:
• le operazioni di credito e finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni, le dilazioni di pagamento;
• le prestazioni sanitarie;
• le operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
• le operazioni relative ad azioni o obbligazioni;
• le locazioni e gli affitti di beni immobili (l’esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali).
Tali operazioni sono sottoposte a fatturazione e registrazione e concorrono a formare il volume d’affari.
Art. 15 (Esclusioni dalla base imponibile)
Sono escluse dalla base imponibile le somme che, pur essendo addebitate dalla controparte, non hanno vera e propria natura di corrispettivo e mancano del presupposto oggettivo. Tra queste rientrano:
• gli interessi di mora e le penalità per ritardati pagamenti;
• il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali (le cessioni a titolo di sconto pattuite successivamente alla contrattazione originaria sono soggette all’imposta);
• le somme dovute a titolo di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte e regolarmente documentate;
• l’importo degli imballaggi quando ne sia espressamente pattuito il rimborso alla resa (ovviamente sull’importo degli imballaggi non resi è dovuta l’imposta).
Da sole, tali operazioni non comportano emissione di fattura, ma, se vi sono incluse, devono risultare con indicazione separata dalle operazioni imponibili.
Tali operazioni non concorrono a formare il volume d’affari e non sono sottoposte a registrazione.
Art. 16 (Aliquote dell’imposta)
Attualmente sono in vigore le seguenti aliquote:
• aliquota normale 20%.
Ci sono inoltre altre due aliquote ridotte:
• aliquota del 10% (carni equine, suine, bovine, yogurt, latte fresco, salse, condimenti, somministrazione di alimenti e bevande ecc.)
• aliquota 4% (paste alimentari, cracker e fette biscottate, giornali e notiziari quotidiani ecc.)
Art. 19 (Detrazione)
L’istituto della detrazione regola il procedimento del tributo da versare all’Erario ed attesta il diritto riconosciuto al contribuente di sottrarre dall’IVA dovuta sulle cessioni di beni e/o sulle prestazioni di servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa, arte o professione l’imposta da lui pagata sui beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa, arte o professione.
In sede di liquidazione i soggetti in regime normale IVA debbono calcolare l’IVA da versare allo Stato detraendo tutta l’IVA assolta sugli acquisti e importazioni da quella dovuta sulle operazioni effettuate e registrate eccetto:
• l’IVA relativa all’acquisto o al leasing di autovetture e relativi costi quali il carburante, il lubrificante, le spese di manutenzione e riparazione (N.B. per gli autoveicoli per trasporto promiscuo è prevista la detrazione dell’IVA soltanto se detti beni sono oggetto dell’attività dell’impresa o se sono utilizzati esclusivamente quali beni strumentali);
• l’ IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristoranti;
• l’IVA relativa all’acquisto di beni di lusso eccetto per le imprese che ne fanno commercio o noleggio;
• l’IVA relativa ai pedaggi autostradali (solo per talune categorie)
• l’IVA relativa a trasporto persone;
• l’IVA relativa ai telefonini radiomobili limite del 50%
• l’IVA relativa all’acquisto di omaggi destinati ai dipendenti.
Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti, la detrazioni è ridotta.
Il diritto alla detrazione può avvenire:
nel mese di competenza cioè quello nel quale viene fatta la registrazione;
nei mesi successivi a quello di competenza;
al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Art. 20 (Volume d’affari)
Il volume d’affari è l’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (imponibili, non imponibili ed esenti), al netto dell’IVA,. registrate nell’anno precedente.
Non concorrono a formare il volume d’affari:
• le cessioni di beni ammortizzabili;
• i passaggi interni di beni fra attività separate;
• le operazioni escluse.
Art. 21 (La fatturazione)
Per ciascuna operazione imponibile il cedente del bene o il prestatore del servizio dovrà emettere una fattura che si considererà emessa all’atto della sua consegna o spedizione.
Tale documento deve essere emesso in duplice esemplare al momento di effettuazione della cessione o prestazione, di cui uno trattenuto dal venditore e l’altro consegnato al compratore.
Un’eccezione alla regola riguarda le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto per le quali la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo.
La fattura deve contenere:
• data;
• numero progressivo;
• denominazione e sede della ditta venditrice;
• codice fiscale e partita IVA della stessa;
• denominazione e sede della ditta compratrice;
• natura, quantità e qualità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
• corrispettivi e/o prezzo unitario e totale;
• importi imponibili e imposta distinti secondo le aliquote;
• eventuale riferimento al documento a cui si riferisce
Nell’ipotesi di cessioni o prestazioni effettuate da soggetti esteri senza rappresentanza in Italia, la fattura deve essere emessa in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
Art. 22 (Commercio al minuto e attività assimilate)
Per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto e assimilati:
• non è obbligatoria l’emissione della fattura;
• la fattura dovrà però essere emessa se richiesta dal cliente
• per determinate categorie di contribuenti è previsto il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.
Art. 23 (Registrazione delle fatture)
Le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro 15 giorni nell’ordine della loro numerazione, quelle differite. entro il 15 del mese successivo a quello di emissione.
Per ciascuna fattura vanno indicati
• il numero progressivo;
• nome e cognome, oppure ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio;
• importi imponibili e imposta distinti per aliquota;
• importi relativi alle operazioni non imponibili o esenti ed il relativo titolo di non applicabilità.
Le fatture di importo inferiore a £300.000 potranno essere annotate in un documento riepilogativo i cui totali saranno poi riportati nel registro.
Art.24 (Registrazione dei corrispettivi)
I commercianti al minuto dovranno tenere, in alternativa al registro delle fatture o unitamente a questo, il registro dei corrispettivi.
In suddetto registro dovranno essere annotati entro il giorno successivo non festivo a quello di attuazione delle operazioni:
• l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di vendita o di prestazioni effettuate in ciascun giorno (compresi quelli derivanti dalla cessione di beni strumentali) distinto secondo l’aliquota applicabile. Tale importo potrà essere rilevato dallo scontrino riepilogativo giornaliero (le operazioni assoggettate all’obbligo di emissione di ricevuta fiscale vanno registrate a parte in apposita colonna);
l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni non imponibili o esenti.
I termini sono stati ora modificati per i contribuenti che emettono scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale. Per costoro cioè è possibile, con un'unica annotazione, registrare i corrispettivi mensili entro il 15 del mese successivo
Alcune categorie di dettaglianti che vendono beni soggetti ad aliquote diverse possono registrare il totale dei corrispettivi senza distinzione per aliquote ed, alla fine del periodo d’imposta, scorporarne l’IVA.
Art. 25 (Registrazione degli acquisti)
Il contribuente dovrà numerare in ordine progressivo le fatture, le bollette doganali concernenti beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione, i documenti ricevuti a rettifica dell’IVA in aumento o in diminuzione, le autofatture emesse in alcuni casi particolari (ad esempio per prestazioni di non residenti).
Tali documenti dovranno poi essere, dallo stesso, registrati in apposito registro entro
l’anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto alla detrazione.

Gli elementi da annotare nel suddetto registro sono:
• numero progressivo attribuito da chi riceve il documento;
• data della fattura o bolletta;
• la ditta o la ragione sociale o il nominativo del fornitore;
• l’imponibile e l’imposta distinti per aliquota;
• l’articolo di legge che prevede la mancata applicazione dell’imposta in caso di operazioni non imponibili, esenti o escluse;
• le operazioni con l’eventuale IVA indetraibile
Art. 26 (Variazioni dell’imponibile o dell’imposta)
Quando la fattura è già stata emessa o l’operazione è già stata annotata nel relativo registro e si riscontrano successivamente errori nella stessa circa la quantità , il prezzo o le aliquote IVA oppure si verificano resi di merce o concessione di abbuoni, per effettuare una variazione dell’imponibile o dell’imposta sarà necessario:
• emettere una nuova fattura in duplice esemplare e consegnarla all’altra parte;
• registrare la fattura nei modi e nei termini ordinari.
Questa fattura prenderà il nome di
• NOTA DI ADDEBITO se la variazione IVA è in aumento;
• NOTA DI ACCREDITO se la variazione IVA è in diminuzione Le note di accredito a differenza delle altre, sono facoltative e consentite solo in conseguenza di determinati avvenimenti. Esse possono essere emesse entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione.
Art. 27 (Liquidazione dell’IVA)
In sede di liquidazione dell’IVA il contribuente calcolerà l’IVA ad versare all’Erario facendo la differenza tra l’IVA che risulta dal registro delle fatture o dei corrispettivi e il totale dell’IVA detraibile che risulta dal registro degli acquisti.
Il conteggio deve essere eseguito nell’apposita sezione del registro delle fatture emesse oppure quello dei corrispettivi
IVA A DEBITO I (incassata e risultante dal registro delle fatture o dei corrisp.)
IVA A CREDITO (pagata e detraibile risultante dal registro acquisti)
IVA A DEBITO +
IVA CREDITO O DEBITO PRECEDENTE
IVA DA VERSARE (il versamento dovrà essere eseguito solo se supera £ 50.000 altrimenti si riporterà alla liquidazione successiva)
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente (credito), il relativo importo verrà portato in detrazione il mese o il trimestre successivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata dai:
contribuenti mensili entro il 16 di ogni mese
contribuenti trimestrali entro il 16 dei mesi di marzo (congiuntamente alla dichiarazione annuale) maggio, agosto e novembre.
Art. 28 (Dichiarazione annuale) Art. 30 (Versamento del conguaglio)
Il contribuente dovrà presentare entro il giorno quindici del mese di marzo di ogni anno * la dichiarazione riguardante l’imposta dovuta per l’anno solare precedente.
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’art.10.
Essa consente di determinare il volume d’affari dell’anno precedente, di quantificare l’imposta detraibile e di rettificare eventuali errori compiuti in sede di liquidazioni periodiche.
Contenuto:
• totale imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi registrate nell’anno precedente distinto per aliquote;
• ammontare dell’IVA relativa a suddette operazioni;
• ammontare delle operazioni esenti e delle operazioni non imponibili;
• il totale degli acquisti e importazioni con IVA detraibile registrate nell’anno precedente distinti per aliquota;
• ammontare dell’IVA;
• versamenti periodici;
• la differenza fra l’IVA relativa alle vendite e quella detraibile.
Termine di versamento:
Il relativo versamento dovrà essere effettuato entro il 25/3 di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale.
Saldo a credito
Se dalla dichiarazione risulta un saldo a credito esso potrà essere riportato all’anno successivo oppure chiesto a rimborso. A partire da quest’anno sarà possibile, a coloro che presenteranno la dichiarazione unificata, portarne il relativo importo a compensazione.
LA FATTURA
La fattura è il documento redatto dal venditore che attesta l’esecuzione da parte sua del contratto di vendita ed il suo diritto a riscuoterne il prezzo.
Essa ha un duplice scopo:
• civilistico perché attesta l’esecuzione del contratto
• fiscale perché documenta l’operazione ai fini del pagamento dell’IVA.
Requisiti obbligatori della fattura e sua compilazione
Essa può essere redatta su moduli generici o su fogli intestati purchè contenga tutti gli elementi previsti dalla legge ovvero:
• data;
• numero progressivo;
• denominazione e sede della ditta venditrice;
• codice fiscale e partita IVA della stessa;
• denominazione e sede della ditta compratrice;
• natura, quantità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
• corrispettivi e/o prezzo unitario e totale;
• importi imponibili e imposta distinti secondo le aliquote;
• il numero dell’articolo di legge di esenzione qualora vi siano importi esenti, esclusi o non imponibili IVA;
• numero e data dei documenti a cui si riferisce (nel caso di fattura differita*)
Altri elementi presenti in fattura:
Oltre al prezzo della merce talvolta vengono esposte in fattura altre spese (costi per l’imballaggio, per il trasporto, per la spedizione ecc..) esse si possono suddividere in:
• spese documentate, per le quali esistono i documenti gistificativi;, su di esse non si calcola l’IVA;
• spese non documentate, sostenute dal venditore in modo non esattamente determinabile e calcolate a suo giudizio, su di esse si calcola l’IVA.
Gli sconti riportati in fattura possono essere:
• sconto incondizionatosva iserito prima di calcolare l’imponibile;
• sconto condizionato, esso è sottoposto a una condizione e cioè quando all’acquirente viene posta una scelta tra alcune soluzioni alternative, una delle quali è accompagnata dalla concessione di uno sconto (es. sconto 3% per pagamento in contanti) non è soggetto ad IVA.
La fattura dovrà essere emessa in duplice esemplare, di cui uno trattenuto dal venditore ed uno consegnato al compratore al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 D.P.R. 633/72). Essa si considera emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte.
*Per le cessioni risultanti da documento di trasporto, da scontrino parlante o da ricevuta fiscale integrata la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della effettuazione si parlerà in questo caso di “fattura differita “
Sono esenti dall’imposta di bollo:
• le fatture di addebitamento o accreditamento di somme assoggettate ad IVA;
• le fatture relative ad esportazioni.
Sono soggette all’imposta di bollo (attualmente £ 2.500):
• le fatture contenenti somme non assoggettate ad IVA superiori a £ 150.000;
• le fatture che riportano sia somme assoggettate ad IVA sia importi non assoggettati quando questi ultimi sono superiori a £150.000.
Nell’ipotesi di cessioni o prestazioni effettuate da soggetti esteri senza rappresentanza in Italia, la fattura deve essere emessa in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
Sono dispensati dall’obbligo di emettere la fattura, a meno che non venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:
• i commercianti al minuto,
• gli albergatori,
• i somministratori di alimenti e bevande,
• gli autotrasportatori,
• coloro che prestano servizi in locali aperti al pubblico.
La maggior parte di tali operatori è però soggetta all’obbligo di emettere altri documenti fiscali sostitutivi (ricevuta o scontrino fiscale).
L'IRPEF
L’IRPeF è un’imposta progressiva a scaglioni che va da un’aliquota minima del 18,5% fino ad un’aliquota massima del 45,5%.
Il suo calcolo viene effettuato in autotassazione da ogni contribuente in sede di presentazione del modello UNICO e consiste nelle seguenti operazioni qui di seguito descritte in modo sommario:
• Si sommano di tutti i redditi (di lavoro, di capitale, di fabbricati ecc.) al fine di ottenere il.................
..................................
REDDITO LORDO
• Si aggiungono i ...............................
...................................
Crediti d’imposta sui dividendi
• Si tolgono gli oneri deducibili
(es. spese mediche di assistenza a soggetti portatori di handicap, assegni periodici al coniuge legalmente ed effettivamente separato, contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge)
Oneri deducibili
• Effettuando tali operazioni si determina il.....................................
..................................
REDDITO IMPONIBILE
• Si applicano al reddito così determinato le relative aliquote ottenendo ........................................
..................................
IMPOSTA LORDA
• Si operano a questo punto le detrazioni d’imposta che consistono in:.
==> detrazioni per lavoro
==> detrazioni per familiari a carico
==> detrazioni per oneri.......................
il 19% di spese mediche, tasse scolastiche, interessi pass. su mutui ecc.
DETRAZIONI
• Si ottiene così.................................
..................................
IMPOSTA NETTA
• Si tolgono i .....................................
..................................
Crediti d’imposta
• Si tolgono
Acconti versati
• Si tolgono ......................................
..................................
Crediti anno prec.
• Si ottiene in questo modo.................
IMPOSTA A DEBIT
O A CREDITO
I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto (40% del 98% dell’ imposta dovuta per l’anno precedente) devono essere eseguiti:
• dal 1° maggio al 15 giugno senza alcuna maggiorazione;
• dal 16 giugno al 15 luglio con la maggiorazione dello 0,50%;
presso una qualsiasi banca autorizzata o un ufficio postale o presso il concessionario della riscossione utilizzando sia danaro contante che assegni bancari o circolari.
IRAP
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Decorrenza: 1° gennaio 1998
L’IRAP sostituisce:
• contributi sanitari sulle retribuzioni dei dipendenti
• tassa sulla salute
• ILOR
• ICIAP
• tassa di concessione sulla partita IVA
• imposta patrimoniale
• tasse di concessione comunali
Presupposto: è l’esercizio abituale nel territorio di una Regione di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi
Soggetti passivi:
• società di capitali ed enti non commerciali,
• società di persone,
• imprenditori individuali;
• imprenditori agricoli;
• lavoratori autonomi;
• enti non commerciali ed enti pubblici
La base imponibile è il (VAP Valore aggiunto prodotto) esso rappresenta la differenza tra i ricavi ed i costi di tipo operativo.
Per ciascuna categoria di soggetti passivi è previsto un particolare metodo di calcolo.
Aliquote: In questa prima fase sono previste tre aliquote
aliquota ordinaria 4,25%•
aliquota ridotta per i contribuenti che esercitano attività agricola 2,5%
aliquota maggiorata per banche, assicurazioni ed altri intermediari
finanziari 5,4%•
L’IRAP è un’imposta indeducibile dal reddito
La dichiarazione ed il versamento dell’IRAP seguono le regole previste per le imposte dirette (IRPEF IRPEG)


REGIMI CONTABILI
REGIME ORDINARIO
Obbligatorio:
• per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi con volume d’affari superiore a 360 milioni di lire;
• per le imprese aventi per oggetto ogni altra attività con volume d’affari superiore a 1 miliardo;
• per le società di capitali
Facoltativo:
• per imprese individuali, società. di persone e enti non commerciali con volume d’affari diverso dai sopracitati limiti previo esercizio di opzione.
L’opzione per la contabilità ordinaria
• deve essere effettuata nella dichiarazione IVA annuale o in quella di inizio attività;
• ha effetto dall’anno in corso al momento della dichiarazione stessa;
• vale fino a revoca espressa
• è vincolante per l’impresa per almeno tre anni.
REGIME ORDINARIO
contabilità ordinaria
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
• Emissione di scontrino fiscale e/o Ricevuta fiscale e/o fattura;
• tenuta dei registri IVA acquisti, fatture e/o corrispettivi;
• registrazione delle fatture emesse nell’apposito registro entro 15 gg dall’emissione
• registrazione dei corrispettivi entro il giorno successivo non festivo (il D.P.R. 695/96 consente di provvedere ad una annotazione complessiva mensile dei corrispettivi documentati da ricevuta fiscale o scontrino fiscale da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo;
• registrazione delle fatture d’acquisto e bolle doganali entro il quarto mese successivo alla data di ricevimento;
• liquidazione IVA mensile entro il giorno 18 (dal 1/1/98 /15) del mese successivo ( IVA dovuta = IVA a debito - IVA detraibile );
• calcolo e versamento dell’acconto entro il 27/12;
• conservazione dei documenti;
• presentazione dichiarazione annuale IVA e relativo versamento*.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE
• tenuta libro giornale ove andranno registrate tutte le operazioni in ordine cronologico;
• tenuta registro beni ammortizzabili (facoltativa ed alternativa alla registrazione degli ammortamenti sul registro degli inventari entro il termini di presentazione della dichiarazione dei redditi);
• tenuta del libro degli inventari;
• scritture ausiliarie;
• conservazione dei registri e dei documenti per 10 anni e comunque fino a quando non è stato definito il contenzioso;
• presentazione dichiarazione redditi e relativo versamento*.
*dal 1 gennaio 1998 è consentito alle persone fisiche ed alle società di persone, aventi determinati requisiti, di presentare una dichiarazione unificata (sostitutiva di Dichiarazione IVA, Mod. 770; Dichiarazione redditi) dal 1 maggio al 30 giugno ed effettuarne il relativo versamento entro il 31/5 maggiorando per quanto riguarda l’IVA l’importo degli interessi dello 0,50 a decorrere dal 15/3 data in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento dell’IVA).
Regime imprese minori
Soggetti ammessi:
• persone fisiche e società di persone e soggetti assimilati con ricavi non superiori a 360 milioni di lire per attività di prestazione di servizi e a lire 1 miliardo per altre attività di impresa.
Per le imprese minori è stabilito un criterio di determinazione del reddito su base analitica che prevede il calcolo del reddito sottraendo dai ricavi, calcolati per competenza economica e non sulla base della registrazione IVA, i costi realmente sostenuti ed ammessi dalla normativa fiscale, con qualche limitazione rispetto alla contabilità ordinaria (per esempio non sono deducibili gli accantonamenti, con la sola eccezione del trattamento di fine rapporto per i dipendenti).
REGIME IMPRESE MINORI
contabilità semplificata
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
• Emissione di scontrino fiscale e/o Ricevuta fiscale e/o fattura;
• tenuta dei registri IVA acquisti, fatture e/o corrispettivi;
• registrazione delle fatture emesse nell’apposito registro entro 15 gg dall’emissione
• registrazione dei corrispettivi entro il giorno successivo non festivo (il D.P.R. 695/96 consente di provvedere ad una annotazione complessiva mensile dei corrispettivi documentati da ricevuta fiscale o scontrino fiscale da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo;
• registrazione delle fatture d’acquisto e bolle doganali entro il quarto mese successivo alla data di ricevimento;
• liquidazione IVA trimestrale o mensile (IVA dovuta = IVA a debito - IVA detraibile );
• calcolo e versamento dell’acconto entro il 27/12;
• conservazione dei documenti;
• dichiarazione IVA e relativo versamento *
ADEMPIMENTI CONTABILI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE
• tenuta registro beni ammortizzabili (facoltativa ed alternativa alla registrazione degli ammortamenti sul registro degli acquisti entro il termini di presentazione della dichiarazione dei redditi);
• annotazione del valore delle rimanenze entro i termini di presentazione della dichiarazione sul registro degli acquisti;
• conservazione dei registri e dei documenti per 10 anni e comunque fino a quando non è stato definito il contenzioso;
• presentazione dichiarazione dei redditi e relativo versamento *
REGIME FORFETTARIO
(per i contribuenti minimi)
contabilità minima
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
• Emissione della fattura solo su richiesta del cliente (per le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa);
• emissione di scontrino fiscale e/o Ricevuta fiscale se ne è previsto l’obbligo;
• tenuta registro fatture o corrispettivi ovvero di un Prospetto contabile
• annotazione complessiva con un’unica registrazione da fare entro il 15 del mese successivo dei corrispettivi e/o delle fatture emesse in un apposito prospetto contabile o sul registro IVA;
• liquidazione IVA trimestrale entro il 3/5 il 3/8 ed il 3/11 (dall’1/1/98 / 15/5 15/8 15/11) /IVA dovuta = IVA a debito x percentuale stabilita maggiorando l’importo così ottenuto dell’ 1,5 % a titolo di interesse);
• conservazione dei documenti degli acquisti per 10 anni e comunque fino alla definizione dell’accertamento.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE
• compilazione e presentazione di apposito modello di pagamento che sarà sostitutivo della dichiarazione annuale IVA e della dichiarazione dei redditi. ( Il reddito imponibile sarà calcolato moltiplicando il volume d’affari per la percentuale stabilita);
• versamento imposte relativo al modello di cui sopra.
REGIME SUPERSEMPLIFICATO
per i contribuenti minori
contabilità supersemplificata
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
• Emissione di fattura;
• emissione di scontrino fiscale e/o Ricevuta fiscale se prescritti;
• tenuta dei registri IVA o del Prospetto contabile;
• annotazione complessiva con un’unica registrazione entro il 15 del mese successivo dei corrispettivi e/o delle fatture emesse e/o delle fatture ricevute in un apposito prospetto o nei Registri IVA;
• liquidazione trimestrale entro il 3/5 3/8 3/11 (dall’1/1/98 / 15/5 15/8 15/11) (IVA dovuta = IVA a debito - IVA detraibile; la differenza sarà poi maggiorate del 1,5% a titolo di interessi);
• conservazione della documentazione relativa agli acquisti ed agli altri costi dei quali si intende dedurre il costo;
• calcolo e versamento dell’acconto entro il 27/12;
• presentazione della dichiarazione annuale IVA e relativo versamento*.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE
• Annotazione del valore delle rimanenze ed i dati relativi ai beni ammortizzabili entro i termini di presentazione della dichiarazione sul registro IVA acquisti;
• presentazione della dichiarazione dei redditi e relativo versamento*.
*dal 1 gennaio 1998 è consentito alle persone fisiche ed alle società di persone, aventi determinati requisiti, di presentare una dichiarazione unificata (sostitutiva di Dichiarazione IVA, Mod. 770; Dichiarazione redditi) dal 1 maggio al 30 giugno ed effettuarne il relativo versamento entro il 31/5 maggiorando per quanto riguarda l’IVA l’importo degli interessi dello 0,50 a decorrere dal 15/3 data in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento dell’IVA).
Sanzioni: Qualora vengano meno le condizioni indispensabili per rientrare nel suddetto regime ad 1 dei suddetti limiti risulti eccedente in misura non superiore al 50% delle condizioni stesse, viene comminata una pena
IL FALLIMENTO LE PROCEDURE CONCORSUALI E LA RIABILITAZIONE CIVILE DEL FALLITO
Quando l’azienda commerciale è in crisi l’imprenditore, le autorità o i creditori possono a seconda dell’intensità, della durata e della frequenza prendere diverse decisioni. ricorrendo a
Amministrazione controllata
• per difficoltà temporanee;
• si basa su un accordo con i creditori che autorizzano pagamenti dilazionati;
• l’esercizio dell’impresa è conservato dal debitore;
• l’amministrazione dei beni è controllata da un commissario giudiziale o dal comitato dei creditori
Concordato preventivo
• l’imprenditore chiede al Tribunale la suddetta procedura impegnandosi ad offrire ai creditori una percentuale non inferiore al 40% dell’ammontare dei crediti. Può in questo modo evitare il fallimento.
Liquidazione coatta amministrativa
• Si applica solo alle imprese sottoposte al controllo dello Stato.
Se l’incapacità dell’imprenditore non è temporanea ci può essere la dichiarazione di fallimento.
La dichiarazione di fallimento è effettuata dal Tribunale del luogo dove ha sede l’impresa su richiesta:
* dell’imprenditore insolvente;
* di uno o più creditori;
* del Pubblico Ministero che ha verificato lo stato di insolvenza nel corso di un processo penale;
* del Tribunale quando lo stato di insolvenza emerge nel corso di un processo civile.
Il Tribunale:
• nomina il giudice delegato (organo direttivo e di controllo) ed il curatore (che assisterà il fallito amministrando il patrimonio fallimentare);
• ordina al fallito di depositare tutti i libri contabili ed i bilanci;
• invita i creditori a presentare entro un breve termine una domanda contenente l’indicazione delle somme dovute dal fallito e relativi documenti giustificativi;
• stabilisce la data dell’adunanza per la verificazione dello stato passivo del fallimento.
Gli effetti del fallimento per il fallito e per i creditori
Il fallito viene iscritto nel pubblico registro dei falliti ciò comporta per lui l’assoggettamento ad alcune incapacità e a determinate limitazioni della libertà personale quali:
• non può essere amministratore né sindaco di società commerciali;
• non può iscriversi nel registro degli esercenti il commercio;
• non può cambiare residenza senza il permesso del giudice delegato;
• deve permettere al curatore di verificare tutta la sua corrispondenza;
• deve rimanere a disposizione.
Perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi quelli acquisiti durante la procedura fallimentare.
I creditori non possono iniziare o continuare, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive nei confronti del fallito.
Reati commessi dal fallito
Il fallimento di per sé non è un reato ma se lo stato di insolvenza dipende da colpe o da luogo a fatti dolosi possono sorgere diverse figure di reato:
• bancarotta semplice quando l’imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in modo irregolare i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge;
• bancarotta fraudolenta quando l’imprenditore ha distrutto o sottratto o falsificato i libri e le altre scritture contabili allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un profitto ingiusto recando danno ai creditori; oppure ha distrutto, nascosto o dissipato i suoi beni.
Chiusura del fallimento e riabilitazione del fallito
Essa viene dichiarata con decreto motivato del Tribunale. I fatti che danno luogo alla chiusura del fallimento sono:
• la liquidazione dell’attivo;
• l’avvenuta estinzione di tutti i debiti;
• la mancata presentazione di domande da parte dei creditori;
• l’insufficienza dell’attivo.
Il fallito ha la possibilità di proporre ai creditori un concordato con il quale propone di pagare integralmente i creditori privilegiati e una percentuale di quelli chirografari. Se la maggioranza dei creditori accetta la proposta il Tribunale procede alla omologazione del concordato.
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio ma non quelli relativi alle capacità personali che vengono eliminate solo con la sentenza di riabilitazione civile che il Tribunale, su domanda del fallito, può pronunciare quando il fallito:
• abbia soddisfatto tutti i creditori ammessi al fallimento;
• abbia mantenuto gli impegni presi con il concordato;
• abbia dato prova di buona condotta per un periodo di almeno 5 anni dalla chiusura del fallimento.
LE SOCIETA’
Con il contratto di società due o più persone* conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
* La società può nascere anche da un atto unilaterale ma solo se questa è una società a responsabilità limitata.
Sono elementi costitutivi di una società:
• l’esercizio in comune di una attività economica: in quanto le persone concorrendo alla direzione dell’attività economica ne assumono il rischio;
• il conferimento che può consistere nel prestare un’attività lavorativa o nel conferire danaro e/o beni. I beni conferiti formano il capitale della società che sarà distinto da quello dei soci e potrà essere utilizzato solo per assolvere le obbligazioni della società stessa;
• lo scopo di divisione degli utili.
Le società legalmente costituite si suddividono in due gruppi:
Società di persone
• Società in nome collettivo (Snc)
• Società in accomandita semplice (Sas.)
Società di capitali
• Società per azioni (SpA)
• Società a responsabilità limitata (Srl)
• Società in accomandita per azioni (SApA)
• Società cooperative
Caratteristiche
Caratteristiche
• si basano sulla conoscenza e reciproca fiducia dei soci;
• l’amministrazione della società, salvo patto contrario, spetta a tutti i soci;
• la responsabilità dei soci è solidale ed illimitata.
• Si basano sul capitale che ogni socio apporta e il patrimonio dell’ente si distingue dal patrimonio dei singoli soci;
• la società è una persona giuridica e per l’operato della società risponde essa stessa con il suo patrimonio;
• la responsabilità dei soci è perciò limitata alla quota conferita
La denominazione delle società si chiama:
• ragione sociale nelle società di persone
• denominazione sociale nelle società di capitali.
LE SOCIETÀ DI PERSONE
Società in nome collettivo (Snc)
• Nella ragione sociale compare sempre il nome di uno o più soci;
• ha di solito per oggetto l’esercizio di una attività commerciale;
• i soci rispondono, per le obbligazioni sociali, con tutto il patrimonio personale;
• i soci rispondono, per le obbligazioni sociali solidalmente cioè ciascun socio può essere chiamato a rispondere nei confronti dei creditori della società anche per gli altri soci, salvo rivalersi successivamente nei loro confronti una volta pagato il debito;
• se fallisce la società si ha il fallimento individuale di ogni singolo socio;
• l’atto costitutivo deve essere stipulato con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata.
La società in accomandita semplice (Sas)
Questa società è strutturata in modo diverso dalla precedente infatti essa è costituita da due categorie di soci:
• soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed amministrano la società (nella ragione sociale deve comparire almeno il nome di un socio accomandatario)
• soci accomandanti che rispondono per le obbligazioni sociali della società solo limitatamente alla quota conferita. Essi non possono amministrare e qualora contravvengano a questo divieto perdono il beneficio della responsabilità limitata ed il loro patrimonio personale potrà essere utilizzato per soddisfare le obbligazioni sociali.
L’atto costitutivo deve essere stipulato con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata.
SOCIETA’ DI CAPITALI
Societa’ per azioni (SpA)
• L’atto costitutivo deve essere stipulato con atto pubblico;
• le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni;
• la somma delle azioni costituiscono il capitale sociale (esso non deve essere inferiore a 200 milioni);
• per i debiti societari i soci hanno responsabilità limitata alla quota conferita come capitale;
• in caso di fallimento non falliscono i singoli soci bensì la società;
• la SpA può reperire, in caso di bisogno, finanziamenti emettendo obbligazioni che conferiscono al possessore la qualità di creditore ma non di socio della SpA.
Gli organi della SpA
• l’assemblea degli azionisti che è l’organo deliberativo;
• gli amministratori che hanno poteri decisionali, esecutivi e di rappresentanza;
• il collegio sindacale che è l’organo di controllo.
Società in accomandita per azioni (SApA)
Vi sono due categorie di soci:
• soci accomandatari che rispondono per le obbligazioni societarie solidalmente ed illimitatamente;
• soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota di capitale sottoscritta.
Si applicano, quando è possibile le norme relative alla SpA.
Società a responsabilità limitata (Srl)
• L’atto costitutivo deve essere stipulato con atto pubblico;
• il capitale sociale non può essere inferiore a 20 milioni di lire;
• la responsabilità è limitata alla quota conferita;
• corrisponde nella struttura e nel funzionamento alla SpA fatta eccezione per la minor entità del capitale e per l’assenza di azioni sostituite da quote.
Cooperative
Le società cooperative hanno uno scopo mutualistico, la loro attività cioè è:
• diretta ad offrire ai soci, attraverso la loro reciproca collaborazione, beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato (cooperative di consumo)
• diretta a fornire ai soci migliori occasioni di lavoro (cooperative di lavoro)
Le società cooperative debbono costituirsi per atto pubblico e il numero minimo di soci è generalmente 9, ma può essere ridotto o elevato.
L’IMPRESA FAMILIARE
L’impresa familiare non è una società ma una ditta individuale alla quale collaborano in modo continuativo, con attività prevalente, il coniuge e/o i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, zii, fratelli. ecc.) e/o gli affini entro il secondo grado (cognati ecc.). L’unico soggetto imprenditore è il titolare dell’impresa, gli altri partecipanti non sono contitolari ma collaboratori dell’imprenditore.
La costituzione deve avvenire per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
in caso di perdita essa va attribuita interamente al titolare;
le quote di partecipazione agli utili ai fini fiscali sono determinate alla fine di ogni esercizio proporzionalmente al lavoro prestato con un minimo del 51% degli utili riservato al titolare;
Dichiarazione dei redditi - prospetto di ripartizione:
• Il titolare dichiarerà nella propria dichiarazione il reddito complessivo dell’azienda, le quote dei familiari partecipanti e per differenza il reddito a lui imputabile attestando altresì l’effettività del lavoro del collaboratore ( sotto responsabilità penale);
• i collaboratori dovranno dichiarare la propria quota di reddito in base al prospetto di ripartizione redatto e sottoscritto dal titolare dell’impresa ed attestare altresì di aver prestato la propria attività in modo continuativo e prevalente.
• controllare le aliquote

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