La tutela delle situazioni giuridiche

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Testo

La tutela delle situazioni giuridiche
Tutela dei diritti:
* certezza delle situazioni giuridiche (pubblicità, prescrizione, decadenza)
* disciplina dei mezzi di prova
* tutela del credito (procedure concorsuali = reazione all’insolvenza di un debitore)
Lo strumento finale di attuazione del diritto è il giudizio.
Gli strumenti di pubblicità (di fatti e atti giuridici)
Occorrono criteri e strumenti che consentano a chi partecipa alle contrattazioni di informarsi con facilità sulla condizione giuridica dei beni che intende acquistare e di poter contare sulla sicurezza dei suoi acquisti.
1. Strumenti di pubblicità-notizia (annotazione della sentenza di interdizione o inabilitazione in margine all’atto di nascita; pubblicazioni matrimoniali), che assicurano la conoscibilità legale per esigenze di carattere pubblico, ma senza condizionare l’efficacia dell’atto.
2. Pubblicità dichiarativa (registrazione del trasferimento di proprietà o del cambiamento di residenza; registrazione delle persone giuridiche): la conoscibilità non è fine a se stessa, ma condiziona l’efficacia dell’atto (in mancanza della pubblicità l’atto non può essere fatto valere verso terzi).
3. Pubblicità costitutiva: l’atto non produce effetti se non quando è stato reso pubblico (concessione d’ipoteca).
La trascrizione
La trascrizione (strumento di pubblicità per il trasferimento di proprietà o di diritti reali su beni immobili e dei beni mobili registrati, come autoveicoli e motocicli) consiste nel riportare il contenuto essenziale dell’atto in appositi registri consultabili da tutti (registri ordinati su base personale → doppia trascrizione: sia contro l’alienante, sia a favore dell’acquirente. Per i beni mobili registrati → registri su base reale = in base al numero di targa).
Effetto giuridico della trascrizione è l’opponibilità (= possibilità di far valere) degli atti trascritti ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base a un atto non trascritto o trascritto in data posteriore. Chi non trascrive rischia l’inopponibilità relativa del proprio atto: l’atto resta efficace tra le parti (si può agire contro il venditore per inadempimento) o verso altri terzi, ma non verso chi ha trascritto l’atto concorrente. Trascrivere è un onere dell’interessato. La trascrizione si può eseguire solo in seguito a una sentenza, a un atto pubblico o alla scrittura privata autenticata ( la trascrizione non è un mezzo di prova: il mezzo di prova è l’atto stesso).
La certezza dell’acquisto si ha sulla base della continuità della trascrizione che risalga fino a un acquisto a titolo originario (come l’usucapione).

Si trascrivono anche le domande giudiziali, con cui si rende conoscibile la pendenza di una sentenza: si evita così che prima del giudizio, il proprietario (magari illegittimo) venda o disponga del bene.
Per i beni mobili non registrati l’unico mezzo di pubblicità, per ovvie ragioni di praticabilità, è il possesso.

Le prove
In un giudizio civile (che riguarda interessi disponibili) le parti hanno l’onere della prova: chi vuol far valere un diritto, ha l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In alcuni casi c’è l’inversione dell’onere della prova (ad esempio, in caso di incidente automobilistico, è l’investitore a dover provare che non sussiste dolo o colpa).
I mezzi di prova si distinguono in:
* prove documentali
* prove semplici (testimonianza, giuramento, confessione in giudizio, ispezione, perizia, presunzione semplice).
In alcuni casi (scrittura privata, testimonianza), il giudice può valutare liberamente le prove; se invece si tratta di prove legali (atto pubblico, scrittura privata autenticata, confessione, giuramento), deve tenerne conto.
Prove documentali
a) atto pubblico: documento redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato; la data dell’atto è certa. I tre atti dello stato civile sono l’unico modo per provare la nascita, il matrimonio e la morte di una persona;
b) scrittura privata: semplice documento scritto, sottoscritto dalle parti. Se non viene registrato, la data non è certa. Le funzioni della scrittura privata sono state estese al documento informatico e alla firma digitale. Scritture non sottoscritte: telegramma, che vale come scrittura privata se l’originale è stato sottoscritto dal mittente o da lui consegnato; libri contabili;
c) riproduzioni meccaniche (magnetiche, fotografiche, cinematografiche): sono prova legale se la persona contro cui sono prodotte non ne disconosce la veridicità;
d) scrittura privata autenticata (documento redatto dalle parti e sottoscritto davanti a un pubblico ufficiale) o verificata.
Prove semplici
a) prova per testimoni: dichiarazioni rese al giudice durante l’interrogatorio del testimone sui fatti di cui abbia avuto diretta conoscenza; la prova testimoniale è ammessa quando il valore dell’oggetto non supera i 5.000.000 attuali (tuttavia, il giudice può ammetterla anche oltre tale limite);
b) confessione: dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte; la confessione resa in giudizio è prova legale dei fatti dichiarati se riguarda diritti disponibili;
c) giuramento: ultima spiaggia delle prove. Se una parte (A) non ha prove sufficienti, può chiedere all’altra (B) di giurare la propria innocenza; B o giura o può chiedere che a giurare sia A. Se a questo punto A non giura, perde la causa. .
Il giuramento è prova legale: se la parte giura, non è più ammessa prova contraria. Chi è stato sconfitto può chiedere il risarcimento del danno subìto. Chi giura il falso compie reato;
d) presunzione: argomentazione che sulla base di un fatto noto risale a un fatto ignoto. Presunzione semplice (= del giudice; ammessa solo nei casi in cui è ammessa la prova testimoniale): da fatti direttamente provati il giudice trae la conclusione che anche altri fatti, non direttamente verificabili, possano ritenersi ragionevolmente certi; presunzione legale (= della legge): la legge prevede che un fatto sia da considerare accaduto senza necessità di prove; se la presunzione legale non ammette prova contraria → presunzione assoluta; se la ammette → presunzione relativa. N.B. Diversa è la fictio iuris: il legislatore disciplina una determinata situazione di fatto come se sussistesse il caso B.

La certezza nel tempo
La prescrizione
Ogni diritto (prescrittibile) si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo prescritto dalla legge. Non è tuttavia giusto dire che il diritto si “estingue” per prescrizione: ad esempio, se viene pagato un debito prescritto, il titolo giustifica ancora il pagamento. Non corre prescrizione tra coniugi, tra genitori e figli, tra tutore e pupillo.
Non sono soggetti a prescrizione:
* il diritto di proprietà (tuttavia, se all’inerzia del proprietario si accompagna l’uso protratto e non interrotto di un altro soggetto, si ha l’usucapione);
* i diritti indisponibili;
* altri diritti elencati dalla legge.
Decorrenza: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Sospensione: in alcuni casi (ad esempio, quando un militare è in servizio in guerra), la prescrizione viene temporaneamente sospesa: l’inerzia del titolare viene giustificata.
Interruzione: quando cessa l’inerzia del titolare, l’inerzia si interrompe.
Il termine ordinario di prescrizione dei diritti è di 10 anni (esistono però molte prescrizioni brevi).
La decadenza
Se un diritto non viene esercitato entro un certo termine, in genere molto breve, non può più essere esercitato: il termine di decadenza è inesorabile.
Esempio: se un compratore non denuncia i vizi della cosa comprata entro otto giorni, decade dal diritto alla garanzia.

La lite
Il potere di agire in giudizio (cioè di proporre al giudice una domanda che deve prendere in considerazione tramite un giudizio, che si concluda con una sentenza che dia torto o ragione a chi l’ha avviata) si chiama azione (p.e. azione inibitoria). La legittimazione ad agire suppone un interesse ad agire protetto dalla legge: per proporre una domanda in giudizio, è necessario avervi interesse.
Chi propone la domanda (esercita l’azione) è l’attore; chi è chiamato a difendersi e nega la pretesa dell’attore (sollevando eccezioni) è il convenuto.

Esempio