Gli effetti del contratto

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Testo

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Gli effetti obbligatori e gli effetti reali
Una volta concluso, il contratto viene a esistenza e produce i suoi effetti che sono di due categorie: gli effetti obbligatori e gli effetti reali.
Quando un contratto può far acquistare la proprietà o un altro diritto reale a uno dei contraenti, cioè costituisce un titolo idoneo a tale acquisto, si dice che ha effetti reali.
Quando un contratto fa sorgere un’obbligazione a carico di una delle sue parti e a favore dell’altra si dice che ha effetti obbligatori.
Gli effetti reali
Glie effetti reali si produco9no automaticamente al momento della conclusione del contratto
Ci sono tre situazioni in cui gli effetti si producono in momenti diversi:
- Il trasferimento del diritto reale su cose determinate solo nel genere e nella quantità si verifica quando avviene l’individuazione o specificazione.
- Il trasferimento del diritto reale su cose future si verifica soltanto nel momento in cui le cose vengono a esistenza.
- Le patri possono concordare che l’effetto reale si verifichi in un momento successivo a quello indicati dalla legge (es. acquisti a rate).
Contratti reali e contratti a effetti reali
I contratti reali sono quei contratti che si concludono con la consegna della cosa. (es. contratto di pegno, di donazione).
I contratti a effetti reali sono quei contratti che possono avere l’effetto di trasferire la proprietà.
Il termine
Il termine indica i limiti di tempo entro i quali devono essere eseguiti i contratti che obbligano a prestazioni continuative o periodiche ripetute.
Termine iniziale: quello che indica il momento a partire dal quale deve aver inizio l’esecuzione.
Termine finale: quello che indica il momento in cui l’esecuzione deve cessare.
Il contratto ha forza di legge tra le parti
Questa formula vuol dire che le parti devono rispettare le regole che si sono date nello stipulare il contratto, cioè che il contratto ha tra le parti lo stesso valore obbligatorio della legge.
Una volta concluso, il contratto vincola le parti, cioè nessuna delle due parti si può sottrarre ai suoi effetti.Ciascuna delle parti non di regola la facoltà di far venire meno gli effetti del contratto per volontà unilaterale, cioè di recedere il contratto.
Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi
Significa che le parti devono solo rispettare le regole che si sono date con il contratto e che non possono far sorgere obblighi a carico di terzi.
Il contratto a favore di terzi
Le parti possono a volte fa sorgere diritti a favore di terzi: in questo caso il contratto si dice a favore di terzi.
L’art. 1411 pone un requisito alla validità della stipulazione a favore di terzo, e cioè che lo stipulante abbia un interesse, un causa, a far acquistare al terzo il diritto nei confronti del promettente; se manca tale interesse, la clausola a favore del terzo è nulla.
Con la conclusione del contratto tra stipulante e promettente, il terzo beneficiario acquista il diritto, senza che occorra alcuna sua dichiarazione in proposito. Lo stipulante può rievocare la stipulazione a favore del terzo e ricevere quindi lui stesso la prestazione da parte del promettente, a meno che il terzo beneficiario non abbia dichiarato tanto allo stipulante quanto al promettente di volerne profittare, cioè di voler ricevere la prestazione.
La condizione
La condizione sospensiva si ha quando i contraenti stabiliscono quando stipulano il contratto che i suoi effetti si produrranno solo se avverrà una determinato evento.
La condizione risolutiva si ha invece quando i contraenti stabiliscono che gli effetti del contratto cesseranno di prodursi solo se accadrà un determinato evento.
L’evento deve essere futuro ed incerto.
La condizione casuale e la condizione potestativa
La condizione causale si ha quando il verificarsi dell’evento è interamente indipendente dalla volontà delle parti.
La condizione potestativa si ha quando la volontà di una delle parti ha un peso decisivo sul verificarsi dell’evento.
La condizione sospensiva o meramente potestativa si ha quando il verificarsi dell’evento dipende esclusivamente dalla volontà di una delle parti.
La condizione impossibile e la condizione illecita
La condizione è impossibile quando è impossibile che si verifichi l’evento posto come condizione. Una condizione sospensiva impossibile fa sì che gli effetti non possano mai prodursi, quindi un simile contratto è nullo.
Una condizione risolutiva impossibile è nulla essa stessa ma non può rendere nullo un contratto.
La condizione è illecita se è contraria a norme imperative, di ordine pubblico o buon costume. I contratti aventi una condizione illecita, tanto sospensiva quanto risolutiva, sono nulli.
Vicende del contratto condizionato
La condizione è pendente nel periodo di tempo durante il quale è incerto che l’evento posto come condizione si verifichi. Se la condizione è sospensiva, il contraente che acquisterà il diritto, se la condizione si verificherà, ha un’aspettativa; l’altro invece ha un diritto condizionato. Se la condizione è risolutiva, il contraente che ha acquistato il diritto, ha un diritto condizionato, l’altro contraente ha invece un’aspettativa.
La simulazione
Può accadere che due persone stipulino un contratto destinato esclusivamente a costituire un’apparenza ingannevole nei confronti dei terzi, ma a non avere effetto tra di loro.
In questo casi le parti si scambiano dichiarazioni che concludono il contratto, ma accanto si scambiano altre dichiarazioni di contenuto diverso, dette appunto controindicazioni, destinate a restare segrete, che contengono l’effettiva intenzione delle parti. Questa è la simulazione.
La simulazione è assoluta quando l’effettiva intenzione delle parti è quella di non far produrre alcun effetto.
La simulazione è relativa quando l’effettiva intenzione della parti è che si producano sì effetti, ma diversi da quelli che normalmente conseguirebbero al contratto concluso in apparenza.

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