Confronto società di persone

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Testo

Società semplice
Società in nome
collettivo
Società in accomandita semplice
Stocco Alberto Classe 4^ B IGEA
Forma
Art. 2251 – non ci sono forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Art. 2295 – l’atto costitutivo deve indicare le informazioni previste dal legislatore.
Art. 2296 – l’atto costitutivo (scrittura privata autenticata o atto pubblico) deve essere depositato entro 30 gg c/o l’ufficio del registro delle imprese.
Art. 2315 – si applicano le disposizioni relative alla S.n.c.
Amministrazione
Art. 2257 – salvo diverse disposizioni, l’amministrazione spetta ad ogni socio disgiuntamente dagli altri.
Art. 2258 – se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per le operazioni sociali.
Vedi società semplice.
Art. 2318 – l’amministrazione della società spetta ai soci accomandatari.
Art. 2320 – i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione. Hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto economico.
Responsabilità
Art. 2267 – per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Art. 2291 – nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Art. 2313 – nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Rappresentanza
Art. 2266 – salvo diversa disposizione la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore.
Art. 2298 – l’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
Art. 2315 – si applicano le disposizioni relative alla S.n.c.
Società semplice
Società in nome
collettivo
Società in accomandita semplice
Stocco Alberto Classe 4^ B IGEA
Autonomia
patrimoniale
Art. 2267 – i creditori possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.
Art. 2268 – il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del capitale sociale.
Vedi società semplice.
Vedi società semplice.
Scioglimento
Art. 2272 – la società si scioglie:
• per il decorso del termine;
• per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
• per la volontà di tutti i soci;
• quando manca la pluralità dei soci;
• per altre cause.
Art. 2308 – la società si scioglie, oltre che per i punti all’art. 2272, anche per provvedimento dell’autorità governativa e per la dichiarazione di fallimento.
Art. 2323 – la società si scioglie, oltre che per i punti all’art. 2308, anche quando vengono a mancare tutti i soci accomandatari o accomandanti; sempreché nel termine si sei mesi non siano stati sostituiti.
Note
particolari
Art. 2269 – chi entra a far parte di una società già costituita risponde per le obbligazioni sociali anteriori alla sua entrata.
Art. 2297 – fino a che la società non è registrata, i rapporti con i terzi sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Inoltre si presume che ciascun socio abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza, o che la limitano, non sono opponibili a terzi.
Vedi art. 2297 relativo alla S.n.c.

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