Legge quadro + decreto legislativo n.111

Materie:Tema
Categoria:Economia Turistica

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Testo

TEMA N° 1 (Grandis)

(Legge Quadro + Decreto Legislativo)

La “Riforma della legislazione nazionale del turismo” fa riferimento alla Legge 135/2001. Essa definisce entro cui le Regioni possono muoversi in questo settore, dato che la Costituzione precisa che il potere legislativo in materia di turismo e di industria alberghiera compete alle Regioni.
Questa legge è composta da 12 articoli e la competenza nell’assegnazione dei criteri e degli standard minimi comuni spetta agli enti locali.

Nell’articolo 1 la Repubblica Italiana riconosce l’importanza strategica del turismo per lo sviluppo economico del Paese, aiutando cosi la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra Paesi diversi. Lo Stato Italiano tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali. Un altro compito molto importante è il sostenimento delle imprese che operano nel settore turistico, valorizzando il ruolo della comunità locali e delle associazioni Pro Loco. Da non sottovalutare che cerca di promuovere la ricerca, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico ed esalta l’immagine turistica italiana sui mercati esteri.
Per quanto riguarda l’articolo 2, definisce che i compiti dello Stato in materia di turismo sono attribuiti al Ministero per le attività produttive. Inoltre questo articolo stabilisce le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; individua la tipologia delle imprese turistiche e ricettive; evidenzia gli standard minimi di qualità delle camere d’albergo, delle strutture ricettive e dei servizi offerti dalle imprese turistiche; individua il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzione sulle agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni.
Infine ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto, deve dare attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti da questa legge e contenuti nel decreto.
L’articolo 4 istituisce la Carta dei diritti del turista, preparata dal Ministro per le attività produttive. Deve contenere tutte le notizie e le informazioni che riguardano i diritti del turista, i diritti e gli obblighi per gli utenti dei mezzi di trasporto turistico, le polizze assicurative, l’assistenza sanitaria e le norme in materia di tutela del sistema turistico ed artistico e dei beni culturali nazionali.

È l’articolo 7 quello che più ci riguarda, ovvero definisce le imprese turistiche dicendo che sono imprese turistiche che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari. Si possono definire professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono dei servizi di assistenza, accoglienza e accompagnamento e guida dei turisti.

Al contrario della Legge Quadro, il Decreto Legislativo n.111 riguarda i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.
Nei primi articoli si parla dei pacchetti turistici. Difatti le disposizioni di questo decreto devono essere attuate a quei pacchetti venduti ed offerti nel territorio nazionale dall’organizzatore o venditore. Esso viene definito cosi se dispone di almeno due elementi, come trasporto o alloggio, venduti ad un prezzo forfetario con durata superiore alle 24 ore, comprendendo almeno una notte.
Per quanto riguarda l’organizzatore di viaggio invece, è colui che oltre a realizzare la combinazione di più elementi, si impegna in nome proprio e verso corrispondente forfetario a procurare a terza pacchetti turistici, inoltre può vendere i propri pacchetti direttamente o tramite un venditore. Quest’ultimo vende o procura pacchetti ai proprio associati, con associazione senza scopo di lucro.
Dopo aver visto le persone fisiche, si può notare che il contratto di vendita deve essere redatto in forma chiara e scritta, in duplice copia che deve essere rilasciata al consumatore, marchiata da timbro. I principali elementi che deve contenere il contratto riguardano le generalità del viaggio, ossia destinazione, data d’inizio e conclusione, durata, poi vengono inseriti i dati estremi di chi lo effettua.
Da non dimenticare il prezzo del pacchetto turistico e tutte le informazioni riguardanti i servizi offerti durante il viaggio ed eventuali spese a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo.
L’opuscolo informativo viene messo a disposizione di chi consuma il pacchetto, il quale può fare riferimento in qualsiasi momento per eventuali incertezze o chiarimenti.
Molti credono che la cessione del contratto non posso effettuarsi, invece è possibile purchè si comunichi la sostituzione, al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza. Non è detto che questo non comporti spese, anzi, il cessionario deve tenersi pronto a pagare il prezzo di spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Anche la revisione del contratto può avvenire ma non deve superare il 10% del prezzo originario e non può essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Le condizioni contrattuali possono essere modificate prima della partenza se il venditore o l’organizzatore ha una motivazione valida. Essi devono comunque dare comunicazione al cliente per iscritto il quale ha tempo due giorni per accettare al proposta o meno. Se nel caso il consumatore dovesse recedere o annullare il servizio, a esso spetterebbe una viaggio con qualità uguale o superiore senza costi aggiuntivi e il risarcimento avrebbe luogo per tutti gli eventuali danni subiti. Se il numero minimo dei partecipanti al viaggio previsto dal contratto non dovesse essere raggiunto o se si verifichino cause di forza maggiore escluso l’overbooking, il risarcimento non avrebbe luogo.
Notevole importanza hanno l’articolo 15 e 16 che riguardano la responsabilità civile e professionale di organizzatori e venditori di viaggi, ma facendo riferimento solo ai pacchetti tutto compreso.
La responsabilità dell’organizzatore di viaggi riguardano le mancate, incomplete esecuzioni di servizi, come overbooking o alberghi di categoria inferiore, e riguardo i danni causati al cliente e alle sue cose per una cattiva esecuzione del servizio.
Inoltre si possono distinguere due tipi di responsabilità: quella civile e professionale che deriva mancata esecuzione del contratto e quella civile extracontrattuale che non ha niente a che vedere con l’attività professionale, per esempio un’insegna che cade e ferisce il cliente.
Gli ultimi tre articoli riguardano il reclamo, che deve essere effettuato entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro dalla località di partenza; l’assicurazione, ovvero che il venditore od organizzatore devono essere coperti da quest’ultima per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni; infine c’è il fondo di garanzia che, in caso di insolvenza o fallimento del venditore od organizzatore, permette il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio del consumatore per quanto riguarda i viaggi all’estero, fornendo cosi un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasioni di emergenze.

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