il possesso e la comunione

Materie:Appunti
Categoria:Economia Politica

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Testo

La Comunione di un diritto si verifica quando più persone sono contitolari del medesimo diritto. (ES. alcune persone sono titolari di un diritto di usufrutto su un ristorante). Il codice civile disciplina in particolare la comunione della proprietà o di un altro diritto reale ma la relativa disciplina è applicabile anche alla contitolarità di altri beni. La comunione può essere: volontaria, quando deriva dalla volontà delle persone che vi partecipano; legale, quando è prevista da una disposizione di legge; incidentale, quando deriva da qualsiasi altro atto o fatto diverso dalla volontà dei partecipanti o dalla legge. La comproprietà consiste nel fatto che più persone sono contitolari di un diritto di proprietà sul medesimo bene. Ogni comproprietario ha il diritto di: utilizzare la cosa in comune e goderne gli eventuali frutti civili o naturali; disporre della propria quota; chiedere lo scioglimento della comunione in qualsiasi momento. Lo scioglimento però non può essere chiesto quando la comunione ha come oggetto delle cose che, se venissero separate, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.
L’amministrazione della cosa comune spetta congiuntamente a tutti i comproprietari, che hanno il diritto di partecipare alle decisioni relative alla sua gestione. Per le deliberazioni relative all’amministrazione della cosa comune la legge stabilisce particolari maggioranze, in alcuni casi solo economiche in altri anche economiche. Per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza semplice delle quote, vale a dire l’approvazione da parte di tanti comproprietari che rappresentino più della metà del valore della cosa; per gli atti di eccedenti l’ordinaria amministrazione e per le innovazioni è richiesta la maggioranza numerica dei comproprietari, per gli atti di disposizione del bene comune è necessaria l’unanimità, ossia l’approvazione da parte di tutti i comproprietari.
La divisione convenzionale risulta di un accordo con il quale i comproprietari determinano le modalità di scioglimento della cosa comune (contratto di divisione). La divisione giudiziale viene disposta, quando non si riesce a formare un accordo e vi sia la richiesta di uno o più comproprietari, con un provvedimento dell’autorità giudiziaria (sentenza di divisione). La divisione in natura attribuisce a ciascun comproprietario un diritto di proprietà pieno ed esclusivo su una parte del bene. La divisione in denaro viene compiuta con la vendita del bene e la ripartizione del ricavato tra i comproprietari, in proporzione alla loro quota.
Il condominio negli edifici riguarda gli immobili composti da più unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi. Il regolamento del condominio deve contenere le norme riguardanti l’uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese, la tutela del decoro dell’edificio e l’amministrazione. Il regolamento di un condominio può essere: contrattuale quando viene predisposto dall’impresa o dal venditore dell’edificio e può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i condomini; assembleare quando viene approvato dall’assemblea dei condomini e può essere modificato a maggioranza dall’assemblea. L’assemblea del condominio è l’organo deliberativo e approva le decisioni di interesse comune. In particolare l’assemblea del condominio, formata da tutti i condomini, delibera sulle seguenti materie: l’utilizzazione delle parti comuni e la loro amministrazione; la nomina (e l’eventuale revoca) dell’amministratore; l’approvazione del preventivo annuale delle spese e del rendiconto della gestione del condominio.
L’amministratore è l’organo esecutivo del condominio. Si tratta di un organo eventuale, perché la sua nomina è necessaria solamente quando i condomini sono più di quattro: di solito viene nominato dall’assemblea o dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini. L’amministratore resta in carica per un anno, ma può essere revocato in qualsiasi momento dell’assemblea o può essere anche rieletto al termine del suo incarico. Inoltre l’amministratore deve riscuotere i contributi dai singoli condomini e sostenere le spese necessarie per i lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni e per i servizi di interesse comune.
Il possesso consiste nel potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. In altri termini, il possesso di un bene o di un diritto ricorre quando una persona utilizza un bene in modo pieno ed esclusivo. La legge riconosce un’autonoma protezione giuridica al possessore, anche quando non è il proprietario o il titolare di un altro diritto reale. Il possesso richiede il concorso di 2 elementi: la disponibilità materiale di una cosa e l’intenzione di possedere una cosa. La detenzione ricorre quando la disponibilità materiale di una cosa è accompagnata dall’intenzione di detenerla. Il detentore riconosce l’esistenza su una cosa del diritto di un’altra persona, alla quale deve rendere conto dell’utilizzazione o della custodia e alla quale deve restituire la cosa.
Il possesso è legittimo quando la situazione di fatto corrisponde a quella di diritto, perché la persona che esercita un diritto ne ha anche la titolarità. Il possesso è illegittimo quando la situazione di un fatto non corrisponde a quella di diritto, perché la persona che esercita un diritto non ne ha la titolarità. Il possesso è di buona fede quando il possessore ignora incolpevolmente di ledere un diritto altrui, vale a dire che un’altra persona è titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sulla cosa. Il possesso è di mala fede quando il possessore sapeva o avrebbe dovuto sapere di ledere un diritto altrui. Il possesso si acquista quando si inizia a esercitare un potere di fatto su una cosa, cioè a utilizzare un bene. La legge stabilisce una presunzione relativa di possesso, che quando una persona esercita un potere di fatto su una cosa si presume che ne abbia il possesso. Il possesso si perde quando viene meno la disponibilità materiale di una cosa o l’intenzione di tenere una cosa come propria.
La durata del possesso. La prova del possesso attuale e del possesso in un momento precedente fa presumere il possesso anche durante il periodo intermedio. La prova del possesso attuale e del titolo in base al quale si esercita un potere di fatto su una cosa fa presumere il possesso dalla data del titolo stesso. Il possessore di buona fede deve restituire i frutti al proprietario solo dal giorno della domanda giudiziale, mentre il possessore da mala fede è tenuto a restituire tutti i frutti dal momento in cui è iniziato il possesso. Solamente il possessore di buona fede ha un diritto di ritenzione cioè può rifiutarsi di consegnare le cose possedute fino a quando il proprietario non paghi le indennità stabilite dalla legge. Il possesso vale titolo è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, o di un altro diritto reale su un bene mobile, per effetto del possesso in buona fede e basato su un titolo idoneo.
L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, e degli altri diritti reali di godimento, per effetto del possesso continuato per un certo periodo di tempo e delle altre condizioni stabilite tassativamente dalla legge. Per dare luogo all’usucapione, il possesso deve essere: pacifico (non deve essere stato acquistato in modo violento(con forza o minacce) e pubblico (non deve essere stato acquistato in modo nascosto); continuo (non deve essere stato abbandonato volontariamente dal possessore) e non interrotto (non deve essere venuto meno a causa dell’attività del proprietario o di terzi). L’usucapione ordinaria si basa sul semplice possesso e si compie in: 20 ani per i beni immobili, i beni mobili e le università di mobili; 10 anni per i beni mobili registrati. L’usucapione abbreviata si basa sul possesso di buona fede e su un titolo idoneo si compie in: 10 anni per i beni immobili, i beni mobili e le università di mobili; 3 anni per i beni mobili registrati. La sospensione dell’usucapione si può verificare per i rapporti particolari esistenti tra i soggetti interessati o per la condizione particolare nella quale si trova il titolare. L’interruzione dell’usucapione si può verificare in seguito all’esercizio del diritto da parte del titolare o per il riconoscimento del diritto da parte del possessore.
Con l’azione di reintegrazione una persona agisce per recuperare il possesso di un bene quando ne è stata privata da un terzo in modo violento o occulto. Con l’azione di manutenzione il possessore agisce per fare cessare le molestie che impediscono od ostacolano il libero godimento di una cosa. Con la denuncia di una nuova opera una persona agisce in giudizio quando ha il timore che un’opera, iniziata da un’altra persona, possa essere un danno a una cosa oggetto del suo diritto o del suo possesso. Con la denuncia di danno temuto una persona si rivolge al giudice quando ha il timore che una cosa di un’altra persona possa causare un danno grave e imminente a una cosa propria

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