Reddito fiscale d'impresa

Materie:Appunti
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

REDDITO FISCALE D’IMPRESA

L’art. 55 del TUIR fa riferimento ai redditi d’impresa.
“Sono redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali”, poi considera redditi d’impresa anche “A) quelli derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa e non secondo l’art. 2195 del c.c.; B) quelli derivanti dallo sfruttamento di cave, miniere, saline, ecc…; C) quelli derivanti dai terreni”.

Ci sono quattro principi da seguire:
Principio della competenza dove i costi e i ricavi sono imputati all’esercizio in cui ricade la loro competenza economica.
Principio dell’inerenza dove i componenti negativi devono ricollegarsi ad attività o operazioni da cui derivano ricavi e proventi che concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Principio della certezza e della determinabilità oggettiva (in contrasto con il principio della prudenza) dove i componenti positivi e negativi, per concorrere alla formazione del reddito fiscale, devono essere certi e oggettivamente determinabili.
Principio dell’imputazione al C.E. dove i componenti negativi non sono deducibili se non risultano imputati al C.E. dell’esercizio di competenza.

Il costo fiscale dei beni comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, quindi al costo d’acquisto si aggiungono:
- per i beni strumentali → spese per il trasporto, collaudo, montaggio, installazione, ecc…;
- per le merci, materie prime, sussidiarie e di consumo → spese per il trasporto, dazi, assicurazioni, ecc….

Per valore normale si intende “il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.

L’art. 83 del TUIR fa riferimento a come si calcola il reddito fiscale d’impresa.
Il reddito fiscale d’impresa si calcola apportando all’utile o alla perdita risultante dal C.E. le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni tributarie che regolano questa materia.

L’art. 85 del TUIR fa riferimento ai ricavi.
Considera ricavi: A) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (attività specifica); B) i corrispettivi delle cessioni di materie prime, sussidiarie e semilavorati acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; C) i corrispettivi delle cessioni di azioni; D) le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni.

L’art. 86 del TUIR fa riferimento alle plusvalenze.
Comma 1 → le plusvalenze concorrono a formare il reddito: A)se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; B) se sono realizzate mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni; C) se i beni sono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa.
Comma 2 → come si calcolano le plusvalenze nei casi A e B, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e il valore residuo contabile (costo non ammortizzato).
Comma 3 → come si calcolano le plusvalenze nel caso C, cioè la differenza tra il valore normale e il valore residuo contabile.
Comma 4 → le plusvalenze possono essere tassate o interamente nell’esercizio o, per le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso e per risarcimento relativo a beni posseduti da almeno 3 anni, si può scegliere se tassarle per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo o a quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi ma non oltre il quarto.

L’art. 88 del TUIR fa riferimento alle sopravvenienze attive.
Si considerano sopravvenienze attive: A) ricavi, proventi o perdite iscritte in bilancio in precedenti esercizi; B) ricavi e proventi conseguiti per importi superiori a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

L’art. 89 del TUIR fa riferimento ai dividendi.
Gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati ai vari soci indipendentemente dall’effettiva percezione e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione.
I dividendi sono tassati secondo un “criterio di cassa”.
I dividendi percepiti da persone fisiche che non sono imprenditori ma che hanno comprato delle azioni, sono soggetti a ritenuta del 12,50%.
In altri casi, i dividendi:
- se sono percepiti da persone fisiche nell’esercizio di un’attività d’impresa, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare,
- se sono percepiti da altri soggetti IRES (soc. di capitali) non concorrono a formare il reddito per il 95% del loro ammontare e, quindi, sono soggetti a tassazione nella misura del 5% del loro ammontare.

L’art. 101 del TUIR fa riferimento a:
Comma 1 → minusvalenze: sono deducibili solo quelle che si riferiscono ai beni diversi dalle merci, dai prodotti, dalle materie prime, ecc… e derivanti da cessioni a titolo oneroso, risarcimento anche in forma assicurativa e cessione unitaria di complessi aziendali.
Comma 4 → sopravvenienze passive: sono considerati tali il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi, il sostenimento di spese, perdite e oneri.
Comma 5 → perdite su crediti: le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili se risultano da “elementi certi e precisi” o quando il debitore sia assoggettato a procedure fallimentari.

L’art. 92 del TUIR fa riferimento alle variazioni di rimanenze.
Comma 1→ si devono raggruppare i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuire a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato dal comma 2.
Comma 2 → nell’esercizio in cui si realizzano, le rimanenze devono essere valutate al costo medio ponderato.
Comma 3 → negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, si valutano al valore normale (valore di mercato).
Comma 4 → il fisco riconosce i metodi LIFO, FIFO e media ponderata.
Comma 5 → se, nell’ultimo mese, il valore normale è inferiore rispetto ai criteri di costo, allora le rimanenze sono valutate al valore normale, indipendentemente dall’anno in cui si sono verificate.

L’art. 102 del TUIR fa riferimento all’ammortamento dei beni materiali.
Comma 1 → il costo da ammortizzare è il costo di acquisto o di produzione aumentato degli oneri accessori. L’ammortamento inizia nell’esercizio in cui il bene entra in funzione (ordinario).
Comma 2 → l’aliquota massima di ammortamento è stabilita dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Nel primo esercizio l’aliquota è ridotta alla metà. L’aliquota massima è stabilita per categorie di beni simili e in base al loro grado di utilizzo in ogni settore (ordinario).
Comma 3 → il fisco permette, nei primi 3 anni, di raddoppiare l’aliquota massima dell’ammortamento ordinario. Il fisco permette di superare l’aliquota massima di ammortamento solo se vengono utilizzati più intensamente i beni strumentali. Tale maggiore utilizzo deve essere documentato nella dichiarazione dei redditi (intensivo e anticipato).
Comma 4 → in caso di eliminazione di un bene non completamente ammortizzato, il costo residuo è ammesso in deduzione (a mannaia).
Comma 5 → per i beni con un costo non superiore a 516,46 € è consentito la deduzione integrale nell’esercizio (integrale).

L’art. 102 del TUIR fa riferimento alle manutenzioni e riparazioni.
Comma 6 → sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali risultanti all’inizio dell’esercizio dal libro dei beni ammortizzabili.

L’art. 106 del TUIR fa riferimento alla svalutazione crediti.
Comma 1 → le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi risultanti dal bilancio, che non sono coperti da garanzia assicurativa e che derivano da cessioni di beni e da prestazioni di servizi, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% de3l valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore dei crediti stessi.
Comma 2 → le perdite su crediti sono deducibili (quando risultano da elementi certi e precisi) limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti.
Se in un esercizio l’ammontare del fondo è già superiore al 5%, la parte eccedente concorre a formare il reddito fiscale dell’esercizio.

I compensi agli amministratori sono deducibili “per cassa” e non “per competenza”.
I compensi in misura fissa pagati nell’esercizio di competenza non determinano alcuna variazione.
I compensi in misura fissa imputati all’esercizio e pagati in esercizi successivi, danno luogo a:
- una variazione in aumento nell’esercizio di competenza;
- una variazione in diminuzione nell’esercizio del pagamento.

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