Le cambiali

Materie:Riassunto
Categoria:Economia Aziendale

Voto:

2.5 (2)
Download:1926
Data:04.06.2007
Numero di pagine:6
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
cambiali_3.zip (Dimensione: 8.81 Kb)
readme.txt     59 Bytes
trucheck.it_le-cambiali.doc     42 Kb


Testo

GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO:
Gli strumenti di pagamento si possono distinguere a seconda che il regolamento avvenga su iniziativa del compratore oppure su iniziativa del venditore:
Strumenti di regolamento a iniziativa del compratore:
- versamento di denaro
- rilascio di assegni
- emissioni di pagherò
- girata di effetti
- versamento in c/c bancario
- versamento in c/c postale
Strumenti di regolamento a iniziativa del compratore:
- procedure d’incasso elettroniche
- emissione di tratte
- spedizione contrassegno
I TITOLI DI CREDITO:
I documenti di prova sono attestazioni scritte riguardanti le operazioni commerciali, come per esempio i contratti, i documenti di trasporto o consegna, le fatture e le ricevute.
I titoli di credito sono documenti che, oltre a provare l’esistenza di un diritto, assicurano la possibilità di farlo valere direttamente e ne consentono il trasferimento ad altre persone.
In base al loro contenuto si distinguono in:
- titoli di credito propriamente detti, che conferiscono al legittimo proprietario di esigere la somma oppure di trasferirla ad altri (cambiali, assegni);
- titoli di credito di massa, che attribuiscono ai loro possessori la qualità di soci o di creditori (azioni, titoli di Stato, obbligazioni);
- titoli di credito rappresentativi di merci, che conferiscono ai possessori il diritto di ritirare o trasferire ad altri le merci che sono in viaggio o che si trovano depositate in pubblici magazzini (polizze di carico, per le merci caricate su una nave mercantile, fedi di deposito, per le merci introdotte in un pubblico deposito).
A seconda delle modalità di trasferimento i titoli di credito si distinguono in tre categorie:
- titoli di credito al portatore: il trasferimento avviene con la semplice consegna manuale del titolo;
- titoli di credito all’ordine: il trasferimento avviene mediante un ordine che viene scritto sul titolo stesso e prende il nome di GIRATA;
- titoli di credito nominativi: il trasferimento avviene mediante un’annotazione sia sul titolo sia sul registro dell’emittente.
LA CAMBIALE:
La cambiale è un titolo di credito all’ordine, formale ed esecutivo, dal quale risulta l’obbligazione incondizionata assunta da una certa persona di pagare o di far pagare una determinata somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore del legittimo possessore.
La legge prevede due tipi di cambiali:
1. il pagherò cambiario o vaglia cambiario, che consiste in una promessa di pagamento;
2. la cambiale tratta, che consiste in un ordine di pagamento.
Le cambiali sono titoli:
- letterali, perché è il contesto scritto che determina le caratteristiche del diritto;
- all’ordine, perché sono trasferibili mediante la girata;
- formali, perché la legge richiede il rispetto di alcuni requisiti esteriori;
- astratti, perché dal titolo non appare la ragione per cui è stato emesso;
- autonomi, perché hanno vita indipendente dalle circostanze per cui sono state emessi e da ogni altro fatto successivo. Pertanto, chi possiede in buona fede una cambiale è titolare dei diritti in essa incorporati indipendentemente dalla legittimità del possesso di coloro che in precedenza l’avevano posseduta;
- esecutivi, perché in caso di mancato pagamento alla scadenza, il legittimo possessore può dar corso all’azione esecutiva contro i beni del debitore.
Le cambiali permettono:
- al compratore, di posticipare il pagamento delle merci o dei servizi acquistati fino alla scadenza indicata sulle cambiali stesse;
- al venditore, di disporre di un titolo esecutivo e all’ordine per la riscossione del credito.
IL PAGHERÒ CAMBIARIO:
Il pagherò, detto anche “vaglia cambiario”, è un titolo di credito all’ordine che contiene la promessa incondizionata, fatta da una persona chiamata emittente, di pagare una determinata somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore di un’altra persona chiamata beneficiario.
Ogni pagherò deve contenere:
- la denominazione di cambiale inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- la promessa incondizionata di pagare una somma determinata (espressa con la parola “pagherò”);
- l’ indicazione della scadenza;
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- il nome del beneficiario;
- l’indicazione del luogo e della data in cui il titolo è emesso;
- la firma dell’emittente;
- il nome e l’indirizzo dell’emittente; recenti disposizioni richiedono che venga indicato anche il “codice fiscale” per rendere identificabile con sicurezza il debitore principale.
Le cambiali sono soggette all’imposta di bollo, del 12 per mille: quelle prive di bollo regolare perdono la qualità di titolo esecutivo. L’importo del bollo è proporzionale a quello della cambiale ed è espresso con due decimali, operando sempre per eccesso gli eventuali arrotondamenti. Il pagamento del bollo si effettua all’acquisto del modulo cambiario; se il bollo stampato sul modulo non è sufficiente si acquistano le apposite marche per cambiali da applicare sulla parte posteriore, nello spazio indicato.
Bollo: Importo • 12
1000
LA CAMBIALE TRATTA:
La tratta è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato, impartito da una persona detta traente a un’altra detta trattario, di pagare alla scadenza indicata una determinata somma a favore di una terza persona chiamata beneficiario.
L’accettazione viene scritta sull’effetto dal trattario, che pone la propria firma autografa sulla faccia anteriore della cambiale tratta; la firma può essere preceduta da diciture quali “per accettazione”, “accetto”, “visto”. Se la tratta non viene accettata essa costituisce un’obbligazione per il traente e per gli eventuali giranti e solo nei loro confronti è un titolo esecutivo. Molte tratte non sono accettate, ma autorizzate, cioè spiccate dal traente col consenso del trattario.
Ogni tratta deve contenere:
- la denominazione di cambiale inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui essa è redatto;
- l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata (espresso con la parola “pagherete”);
- l’ indicazione della scadenza;
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- il nome del beneficiario;
- l’indicazione del luogo e della data in cui il titolo è emesso;
- la firma del traente;
- il nome e l’indirizzo del trattario; recenti disposizioni richiedono che venga indicato anche il “codice fiscale” per rendere identificabile con sicurezza il debitore principale.
Anche le tratte sono soggette all’imposta di bollo.
LA CAMBIALE TRATTA A DUE PERSONE:
Nella tratta a due persone, figurano solo due soggetti, poiché il traente coincide col beneficiario: il traente rivolge al trattario l’ordine di pagare a suo favore.
LA SCADENZA DELLE CAMBIALI:
La legge stabilisce che la scadenza delle cambiali può essere:
- a vista, quando la cambiale è pagabile all’atto della presentazione (ossia quando viene vista): le cambiali con scadenza a vista devono essere presentate per il pagamento entro un anno dall’emissione;
- a certo tempo vista, quando la scadenza è determinata a partire dalla data di accettazione della tratta, che in tal caso è indicata vicino alla firma d’accettazione del trattario;
- a certo tempo data, quando la scadenza si determina dalla data di emissione;
- a giorno fisso, quando la scadenza è indicata con precisione (giorno, mese, anno) sulla cambiale.
Se la scadenza non viene indicata, si considera pagabile “a vista”; se la scadenza indicata è impossibile (31 aprile, 30 febbraio…), la cambiale non è un titolo esecutivo. In qualunque modo risulti indicata la scadenza, se essa coincide con una domenica, un sabato o un’altra festività, risulta automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
LA GIRATA:
La girata è l’atto con cui una cambiale e tutti i diritti a essa inerenti vengono trasferiti da una persona a un’altra. La persona che esegue la girata è detta girante, mentre la persona che riceve la cambiale per effetto della girata è detta giratario.
Le girate si scrivono sul retro delle cambiali e possono essere distinte in due categorie:
1. le girate proprie, che hanno l’effetto di trasferire da una persona a un’altra la proprietà della cambiale.
Esistono due forme di girate proprie:
- girata in pieno: è presente il luogo, la data e la firma.
Città, data
e per me pagate al…
firma
- girata in bianco: è presente solo la firma
2. le girate improprie, che hanno l’effetto di trasferire il possesso delle cambiali conservandone la proprietà.
La girata impropria più comune è la girata per l’incasso, con la quale il girante affida a una banca l’incarico di provvedere per conto suo alla riscossione della cambiale.
Città, data
E per me pagate alla Banca…
valuta per l’incasso
Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente a contenere tutte le girate, si deve attaccare un foglio (detto foglio di allungamento) e proseguire su di esso.
L’AVALLO DELLA CAMBIALE:
L’avallo è una garanzia di pagamento che viene scritta sulla cambiale da parte di una persona detta avallante.
L’avallo viene chiesto dal beneficiario nel caso che questi non sia sicuro della solvibilità del debitore.
L’avallo si realizza scrivendo sulla faccia anteriore della cambiale l’espressione “per avallo”, seguita dalla firma di chi garantisce il pagamento.
Sharyn Ughi

Esempio