La gestione di un'azienda

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Categoria:Economia Aziendale
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Testo

L’AZIENDA E LA GESTIONE AZIENDALE

I TITOLI DI CREDITO

LA FATTURA

LE ENTRATE TRIBUTARIE

L’AZIENDA

L’azienda è un’ organizzazione di persone e beni che svolge una serie coordinata di operazioni allo scopo di soddisfare i bisogni dell’uomo.
Le aziende si classificano in: aziende di produzione, che svolgono attività di fabbricazione di beni , prestazione di servizi, di trasporto e di scambio; aziende di consumo, che utilizzano beni e servizi per soddisfare i propri bisogni; aziende composte, che svolgono sia attività di produzione che di consumo.
Sono aziende di produzione: le imprese agricole, le imprese industriali, le imprese commerciali, le imprese di trasporto, ecc.
Sono aziende di consumo: la famiglia, le associazioni culturali, gli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune).
Sono aziende composte le aziende produttive gestite dalla famiglia, le aziende non-profit.
Le aziende profit-oriented (o con fini di lucro) sono quelle che svolgono le attività economiche al fine di conseguire un utile.

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE

In un sistema produttivo distinguiamo:
secondo l’attività svolta:
Settore primario, costituito dalle imprese che utilizzano risorse naturali senza apportare rilevanti trasformazioni . Fanno parte di questo settore: imprese agricole, imprese di caccia, di pesca, estrattive.
Settore secondario, costituito dalle imprese che si occupano della trasformazione di fattori produttivi per ottenere nuovi beni.
Fanno parte di questo settore: imprese industriali, imprese edili.
Settore terziario è formato da un insieme molto vasto ed eterogeneo di imprese. Fanno parte di questo settore: imprese di servizi e imprese commerciali.

dal punto di vista giuridico:
• aziende individuali che appartengono a un solo proprietario
• aziende collettive o società che appartengono a due o più soggetti detti soci, Le società si distinguono in tre categorie:
• società di persone,
• società di capitali,
• società cooperative.

La gestione aziendale.
La costituzione della azienda
L’azienda nasce quando l’imprenditore o i soci apportano denaro e/o beni di loro propietà che costituiscono il capitale iniziale dell’azienda.

La gestione
La gestione dell’azienda è il complesso delle operazioni che l’azienda compie per raggiungere i suoi scopi.
Le operazioni si dividono in quattro gruppi:
• operazioni di finanziamento con le quali l’azienda si procura i mezzi monetari da impiegare nella propria attività. Quando il capitale proprio costituito dagli apporti dell’imprenditore o dei soci non è sufficiente, l’impresa ricorre al capitale di debito. Questi finanziamenti si distinguono in debiti finanziari che consistono in prestiti concessi all’impresa da banche e da altri finanziatori. Debiti di regolamento che nascono quando l’azienda paga i propri fornitori di beni e sevizi in modo dilazionato
• operazioni di investimento con le quali l’azienda impiega i mezzi monetari raccolti nell’acquisizione dei fattori produttivi (immobili, impianti, merci, prestazioni lavorative del personale dipendente).
• operazioni di trasformazione tecnico-economica con cui l’azienda combina tra loro i fattori acquisiti allo scopo di svolgere attività di produzione diretta e produzione indiretta.
• Operazioni di disinvestimento con le quali l’azienda vende sul mercato i beni e i servizi prodotti.
Il risultato economico
Il risultato economico è la differenza tra i ricavi ottenuti dalla vendita dei beni e servizi e i costi sopportati per l’acquisto dei fattori produttivi
La gestione può generare risultati positivi (utili) o risultati negativi (perdite)
L’utile conseguito dalla società viene diviso tra i soci in proporzione ai conferimenti effettuati da ciascuno.
I soci posso decidere di non dividere l’utile ma di impiegarlo per la crescita dell’azienda (investimento). Se l’azienda non consegue utili, l’imprenditore o i soci non ottengono alcuna remunerazione per i capitali impiegati.
I titoli di credito
L’assegno bancario
L’assegno bancario è un titolo di credito con cui un soggetto, che ha fondi disponibili su un conto corrente bancario, ordina alla banca di pagare una data somma di denaro a favore di un altro soggetto o a se stesso.
Nell’assegno bancario si individuano tre soggetti:
• Il traente (correntista)
• Il trattario (banca)
• Il beneficiario
In ogni assegno è inserita la clausola non trasferibile che impedisce che il titolo può essere girato ad un altro soggetto.
E’ ammessa la girata impropria (1).
L’assegno privo di copertura, cioè emesso per un importo che non è disponibile sul conto corrente (c/c)del traente, definisce a vuoto o scoperto.
Il possessore di un assegno a vuoto può esercitare l’azione di regresso contro il traente, che si svolge in tre fasi:
1. precetto,
2. pignoramento dei beni,
3. vendita all’ asta dei beni pignorati
L’assegno circolare
L’assegno circolare è un titolo di credito con cui una banca promette di pagare a vista una somma di denaro all’ordine della persona indicata sul titolo.
Per ottenere un assegno circolare il richiedente si rivolge a una banca autorizzata e depositi la somma di denaro corrispondente.
Nell’assegno circolare figurano due soggetti:
➢ banca emittente
➢ beneficiario
L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine e, quindi, può essere trasferito mediante girata (1).Per limitare i rischi connessi a eventuali smarrimenti o furti, si può apporre sull’assegno la clausola non trasferibile.

La cambiale
La cambiale è un titolo di credito che contiene la promessa o l’ordine di pagare o di far pagare una data somma di denaro nel luogo e nella scadenza indicata a favore del legittimo possessore. La cambiale viene utilizzata dal compratore per effettuare un pagamento dilazionato e costituisce un titolo di credito esecutivo che dà la possibilità al venditore di agire subito nei confronti del compratore insolvente infatti la cambiale ha il valore di una sentenza già passata in giudicato.
L’azione esecutiva si svolge in tre fasi:
1. precetto,
2. pignoramento dei beni,
3. vendita all’ asta dei beni pignorati
Esistono due tipi di cambiali:
• Pagherò cambiario, che contiene una promessa incondizionata di pagamento effettuata dal debitore al creditore.
• Cambiale tratta, che contiene un ordine incondizionato di pagamento impartito dal creditore al debitore.
Nel pagherò figurano due soggetti:
• l’emittente (il debitore)
• il beneficiario (il creditore)
Nella tratta figurano tre soggetti:
• il traente (che da l’ordine di pagare)
• il trattario (il debitore)
• il beneficiario (a favore dell’quale la cambiale viene emessa)
La scadenza della cambiale può essere:
• a vista
• a certo tempo vista (dalla data di accentazione
• a giorno fisso
• a certo tempo data (dalla data di emissione).
Se il beneficiario vuole incassare la cambiale prima della scadenza la presenta ad una banca che anticipa l’importo trattenendosi lo sconto e le commissioni di sconto (sconto bancario).
Anche la cambiale è un titolo di credito all’ordine per cui può essere trasferito da un soggetto all’altro mediante girata(1).
(1) La girata propria serve per trasferire la proprietà del titolo di credito;
la girata impropria è la girata a favore di una banca per l’incasso.
LA FATTURA
La fattura è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il diritto a riscuoterne il prezzo. L'operazione di emissione di una fattura prende il nome di fatturazione.
Gli elementi formali obbligatori della fattura sono:
• Ditta, denominazione o ragione sociale dell'emittente con indicati l'eventuale nome del rappresentante fiscale, l'indirizzo della sede, il numero di partita Iva;
• Estremi dell'intestatario della fattura: azienda o privato cittadino che dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo entro i termini stabiliti
• la data;
• la numerazione progressiva annuale (che ad ogni inizio anno fiscale deve ripartire da 1);
• la descrizione (anche sommaria) del prodotto/servizio ceduto;
• l'imponibile, ossia l'indicazione dell'importo prima dell'applicazione dell'aliquota IVA;
• eventuali competenze e contributi di legge;
• l'importo dell'IVA in base all'idonea aliquota applicabile al bene oggetto di scambio o eventuale indicazione della legge in base alla quale detto importo non è necessario;
• il totale dato da imponibile più IVA;
• gli eventuali sconti;
• l'eventuale termine di pagamento;
• l'eventuale modalità di pagamento.
La fattura è composta da una parte descrittiva e una parte tabellare. Nella parte descrittiva contiene:
• I dati identificativi del venditore (indirizzo, partita IVA, nome, cognome, ditta)
• Dati identificativi del compratore
• Data di emissione
• N° di fattura
• Condizioni generali di vendita (tipo consegna, tipo imballaggio, tipo pagamento) Nella parte tabellare contiene:
• La quantità e la descrizione delle merci
• Il prezzo unitario e l'importo complessivo di ciascuna merce
• Gli sconti mercantili concessi al compratore
• Eventuali spese accessorie a carico del compratore (assicurazione, trasporto, ecc...)
• Base imponibile su cui si calcola l'IVA (1)
• Aliquota IVA (4% - 10% - 20%)
• Totale fattura
Essendo un documento fiscale con obbligo di registrazione contabile da parte dell'emittente, ha anche l'obbligo di una numerazione progressiva per anno fiscale.
È possibile emettere fatture utilizzando un sistema informatico, provvedendo alla stampa anche presso terzi o utilizzando sistemi di trasmissione telematica. È inoltre consentita l'archiviazione su supporto ottico.
La registrazione delle fatture ricevute avviene generalmente sul Registro degli acquisti, mentre le fatture emesse vengono registrate entro 15 giorni sul Registro delle vendite.
È possibile emettere delle fatture negative, che fanno riferimento ad un credito invece di un debito. Questi documenti si chiamano note di credito.
Esistono due tipi di fattura:
"fattura immediata" (chiamata anche "fattura accompagnatoria")
"fattura differita".
La fattura immediata deve essere emessa contestualmente alla consegna del bene al compratore e funge anche da documento di trasporto (DDT).
La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese seguente la consegna della merce; in questo caso la merce dovrà essere stata consegnata utilizzando un documento comprovante il trasporto (DDT).
Commercianti al minuto, artigiani e assimilati non sono obbligati ad emettere fattura, a meno che non sia il cliente a richiederlo. Ciò deve però accadere non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, cioè non oltre il momento della consegna o della spedizione dei beni o del pagamento del corrispettivo.
(1) L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un'imposta introdotta e regolata della legislazione europea. La sua disciplina è quasi interamente contenuta nel relativo Testo Unico, ossia il Dpr 633/1972. La disciplina IVA è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive, VI Direttiva CEE del 1977 e seguenti, allo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l'Unione Europea. L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi.
Documento di trasporto
Fattura

LE ENTRATE TRIBUTARIE
Le entrate tributarie rappresentano la parte più consistente delle entrate statali e sono costituite da imposte, tasse e contributi.
LE IMPOSTE
L’imposta è il prelievo coattivo in denaro che i soggetti attivi dell’attività finanziaria effettuano sulle economie private per il conseguimento dei mezzi necessari per la gestione dei servizi pubblici generali e per sostenere il costo dei servizi speciali non coperto dalla tassa.
L’imposta è una prestazione in denaro che dà luogo a un rapporto di natura obbligatoria che prende il nome di “ rapporto d’imposta”.
All’interno del rapporto d’imposta abbiamo i seguenti elementi:
- il soggetto attivo cioè l’ente impositore che è appunto il soggetto attivo dell’attivo dell’attività finanziaria. Esso è innanzitutto lo Stato, le regioni, le province e i comuni. Lo scopo è appunto quello di imporre l’imposta.
- il soggetto passivo che è la persona fisica o giuridica obbligata a pagare l’imposta.
- il presupposto d’imposta che è titolarità di un reddito ossia la condizione economica del soggetto passivo per cui è tenuto a pagare l’imposta, e si basa sulla capacità contributiva.
- l’oggetto o l’imponibile cioè la ricchezza su cui va calcolata l’aliquota.
- l’aliquota è la percentuale che si applica all’imponibile per calcolare l’importo dell’imposta.
- la fonte che rappresenta la ricchezza da cui il soggetto attinge per pagare l’imposta.
Le imposte si distinguono in:
1. Imposte dirette che colpiscono la manifestazione immediata del reddito.
2. Imposte indirette che colpiscono il reddito nel momento del suo trasferimento
LE IMPOSTE DIRETTE si basano sulla capacità contributiva, cioè la capacità di un soggetto di contribuire alle spese pubbliche attraverso il pagamento delle imposte, e quindi variano a secondo della situazione economica del soggetto.
Le imposte dirette si distinguono in imposte sul reddito quando colpiscono il reddito conseguito dal contribuente (IRE, IRES, IRAP) e imposte sul patrimonio (ICI) che colpiscono il patrimonio del contribuente.
IRE
L’Ire (che sostituirà l’IRPEF) è un’imposta:
Personale: in quanto tassa i singoli contribuenti (persone fisiche) tenendo conto delle loro condizioni e situazioni particolari
Generale: perché si applica a tutte le persone che hanno capacità contributiva con riguardo a tutti i tipi di reddito posseduti
Progressiva. Perché grava di più sui ricchi (=coloro che hanno più reddito imponibile) che sui poveri (=contribuenti con reddito meno elevato). Infatti, la previsione di aliquote crescenti con il reddito fa sì che l’imposta da pagare cresca più che proporzionalmente al crescere dell’imponibile. Più tecnicamente parleremo di “progressività a scaglioni di reddito”, dato che le aliquote aumentano in corrispondenza di classi di reddito sempre più alte.
PRESUPPOSTO:è il possesso di redditi,in denaro o in natura, da parte di una persona fisica.
SOGGETTI PASSIVI:
Persone fisiche residenti in Italia, che dispongono di un reddito;
Persone fisiche non residenti, solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato;
OGGETTO: è il reddito netto complessivo annuale, cioè la risultante di tutti i redditi imponibili che fanno capo a uno stesso contribuente, sia in denaro sia in natura.
LE DIVERSE CATEGORIE DI REDDITO:il reddito complessivo è la risultante dei singoli redditi che concorrono a formare la base imponibile. L’art. 6 Tuir individua le seguenti categorie:
• Redditi fondiari, derivanti da case e terreni.
• Redditi di lavoro dipendente, derivanti dai salari e stipendi percepiti.
• Redditi d’impresa, derivanti dai profitti conseguiti nell’esercizio d’imprese commerciali. Nel caso di società il reddito d’impresa è detto reddito “da partecipazione”.
• Redditi di lavoro autonomo, conseguenti all’esercizio della libera professione e quindi di arti e mestieri intellettuali.
• Redditi di capitale, conseguenti ai dividendi ed interessi percepiti dai titoli di credito o per la partecipazione in società di capitali.
• Redditi diversi. Sono tutti gli altri redditi percepiti nell’anno diversi da quelli dei punti precedenti.
L’IRES
L’IRES ( imposta sul reddito delle società), a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha sostituito l’IRPEG e parzialmente per quanto riguarda la nuova imposta sul reddito ( IRE ).
L’IRES, come l’IRPEG, si configura come imposta personale che colpisce con aliquota proporzionale ( non progressiva ) la capacità contributiva totale, ossia il reddito delle persone giuridiche ed enti assimilati.
Le persone giuridiche sono costituite da una comunione di beni e persone volta al raggiungimento di un fine comune; il loro requisito essenziale è il riconoscimento, da parte dello Stato, della personalità giuridica. Si caratterizzano per l’autonomia patrimoniale di cui godono rispetto alle singole persone fisiche che le compongono. Anche nell’IRES, come nell’IRPEG e nell’IRPEF, esiste una diversa disciplina per i soggetti residenti, che sono tenuti al pagamento dell’imposta per i redditi dovunque prodotti, e per i non residenti, che sono obbligati per i soli redditi prodotti in Italia.
L’art. 72 del TUIR stabilisce che il presupposto dell’imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura. Il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o periodo di gestione della società o dell’ente, come risulta per legge o dall’atto costitutivo. L’aliquota d’imposta proporzionale e non progressiva,fissata al 33%: dunque, di un punto percentuale inferiore a quella IRPEG in vigore al 31dicembre 2003.
Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti passivi dell’IRES, quasi nulla è mutato rispetto a quanto previsto per l’IRPEG e, pertanto, devono considerarsi soggetti passivi dell’IRES:
a) Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata , le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società,residenti nel territorio dello Stato,che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c) Le società e gli enti di ogni tipo,con o senza personalità giuridica,non residenti nel territorio dello Stato;
d) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale esercizio di attività commerciali.
Sono escluse dalla tassazione le società di persone e quelle assimilate, i cui redditi sono assoggettati all’IRPEF.
Non sono soggetti all’IRES gli organi e le amministrazioni dello Stato, inclusi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le Province e le Regioni.
L’imposta si applica al reddito complessivo netto costituito dalla somma degli utili complessivi netti conseguiti nel periodo d’imposta.
IRAP
L’Irap è un’imposta reale, territoriale e generale.
Generale perché viene pagata da qualunque impresa privata -imprenditori commerciali individuali, società di persone e capitali, imprenditori agricoli- da enti pubblici e privati che non esercitano attività commerciale, comprese le Onlus, le regioni, province e comuni, da persone fisiche esercenti arti o professioni (artisti e liberi professionisti, anche se questi ultimi hanno ottenuto dalla Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimità). Territoriale perché si applica sull’attività svolta nel territorio di una regione.
E’ un’imposta proporzionale con aliquota fissa.
La dichiarazione si presenta con quella Irpef o Irpeg sul modello Unico. Si paga con autotassazione e versamento diretto. Il debito d’imposta derivante da Irap può essere compensato col credito derivante da Irpef o altra imposta.
Il suo presupposto è costituito dall’esercizio abituale di un’attività di produzione e scambio di beni e servizi. Sono quindi soggetti passivi tutti coloro che producono o scambiano beni e servizi.
L’ICI
L’ICI è l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il d.lgs. n.504/1992 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1993.
L’ICI è un’imposta patrimoniale in quanto è correlata al possesso di beni immobili classificabili nelle seguenti tipologie:
• fabbricati,;
• aree fabbricabili;
• terreni agricoli.
Fabbricati: intesi come unità immobiliare iscritte o da iscrivere al catasto edilizio urbano,cui
è stata attribuita o è attribuibile un’autonoma rendita catastale (es. abitazione,cantina,garage).
Aree fabbricabili: che sono sfruttabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali (piano regolatore) o attuativi (piani di lottizzazione) ovvero in base alle possibilità effettivi di edificazione.
Terreni agricoli: cioè il terreno adibito all’esercizio di attività agricole.
La base imponibile varia a seconda dei beni soggetti all’imposta.
LE IMPOSTE INDIRETTE si possono classificare in:
1. Imposte indirette sui consumi e sugli scambi che gravano sul reddito nel momento in cui esso viene speso dal contribuente per l’acquisto di beni o servizi (IVA).
2. Imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza che gravano sugli atti di trasferimento di proprietà (imposta di registro)
L’IVA è un’imposta indiretta sui consumi poiché colpisce la ricchezza nel momento in cui essa viene generata tramite atti di scambio, e grava sul consumatore finale.
Il valore aggiunto di un bene o di un servizio è costituito dalla differenza tra il suo prezzo di vendita al consumatore finale e il costo dei fattori produttivi impiegati per la sua produzione.
(È la somma degli incrementi di valore che si realizzano in ciascun passaggio)
• A ogni passaggio l’IVA si applica al prezzo pieno dei beni scambiati ed è addebitata al compratore => obbligo di rivalsa
• Il venditore risulta perciò debitore verso l’erario per l’IVA addebitata ai clienti nelle fatture (IVA a debito) e contemporaneamente creditore per l’IVA pagata ai fornitori (IVA a credito)
• L’IVA da versare all’erario si determina mensilmente o trimestralmente per masse di atti economici ed è pari alla differenza tra IVA a debito e IVA a credito.
L’IVA è un’imposta proporzionale con aliquote differenziate:
4% pane, farina, latte e latticini…
10% bar, ristoranti, insaccati…
20% tutto il resto
LE TASSE
Le tasse sono il compenso , talora inferiore al costo, pagato dal privato a un ente pubblico per un servizio a lui reso dall’ente stesso dietro sua domanda: tasse giudiziarie o tasse sugli atti della giustizia civile; tasse scolastiche; tasse sulle concessioni; tasse sui certificati; tasse di soggiorno.
Si parla comunemente di tasse tutte le volte che un servizio reso dallo stato o altro ente pubblico su domanda del contribuente, pur mirando a soddisfare un bisogno sentito dal contribuente stesso come singolo miri contemporaneamente all’appagamento di un’esigenza indivisibile di tutta la collettività.
I CONTRIBUTI
I contributi sono prelievi obbligatori effettuati dallo Stato nei confronti di soggetti che ottengono un beneficio personale da un servizio pubblico, ad esempio i contributi che si versano all’Inps durante il periodo lavorativo per ottenere la pensione oppure all’Inail per ottenere una copertura assicurativa nel caso di incidenti.

Esempio