La concessione di un Fido

Materie:Appunti
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

La concessione di fido
Per un’impresa le fonti di finanziamento derivano da: 1-Capitale proprio o 2-Capitale di debito. Questi finanziamenti sono considerati tra loro complementari: le aziende per far fronte alle loro esigenza ricorrono a entrambi le fonti e sono concorrenti: l’impresa preferirà le operazioni più facili da utilizzare, che hanno un costo minore e rispondono meglio alla sua esigenza.
Le imprese per ottenere finanziamento ricorrono a canali medi o lunghi. Negli ultimi anni il ruolo delle banche nei canali di finanziamento ha subito una disintermediazione che è di due tipi: passiva cioè la flessione del ritmo di raccolta dei depositi o attiva cioè una minor richiesta di finanziamenti perché molte imprese si autofinanziano e anche perché ci sono nuove forme di finanziamento (leasing, factoring), queste nuove forme di finanziamento vengono anche svolte dalle banche (banca universale) o da un società collegate alla banca (gruppo finanziario).
La banca concede alle imprese più forme di finanziamento che solitamente sono frazionati in più rapporti contrattuali.
Le operazioni che le imprese concludono con la banca possono essere divise:
• OPERAZIONI DI SMOBILIZZO: le imprese trasferiscono i loro crediti commerciali alla banca, questo permette di venire in possesso dell’importo senza attendere la scadenza dei crediti. Per la banca è un’operazione detta autoliquidabile perché alla scadenza i debitori verseranno alla banca l’importo (ex. Sconti di cambiali, anticipi su Ri.ba, anticipi su fatture, anticipi su M.av.)
• PRESTITI: 1- Finanziamenti in c/c di corrispondenza: la banca permette alla clientela di prelevare somme superiori a quelle versate in c/c, si generano così scoperti di c/c che hanno luogo a saldi passivi per il cliente (ex. Aperture di credito in c/c non garantite, garantite). 2- Finanziamenti a scadenza fissa: l’impresa può ottenere in un’unica soluzione la somma necessaria che alla scadenza dovrà rimborsare. Si distinguono in: anticipazioni a scadenza fissa su titoli o su merce, sconto di pagherò diretti, riporti attivi, mutui ipotecari).
• CREDITI DI FIRMA: la banca appone la sua firma avvallando una tratta.
a) Natura e rischi del fido bancario
Il FIDO BANCARIO è l’importo massimo di credito che la banca concede al cliente che ne ha fatto richieste, dopo aver esaminato le sue capacità reddituali, la sua consistenza patrimoniali e le sue doti morali. Il fido può essere: 1-generale: quando indica la cifra massima messa a disposizione del cliente. 2-particolare: viene indicato l’importo disponibile per ogni tipo di operazione. 3-diretto: viene utilizzato da colui che ne fa richiesta. 4-indiretto: quando il cliente cedendo di propri crediti verso terzi diventa obbligato in via di recesso (la banca si rivale sul cliente solo se il debitore non paga alla scadenza). Prima di concedere il fido la banche stabiliscono la solvibilità del cliente ed esaminano le garanzie che offre, la banca considera anche il settore in cui opera l’azienda, le qualità personali del titolare e dei soci.
Le garanzie si suddividono in: 1-Personali: fornite da terze persone (amici, parenti). Si forniscono ponendo delle firme su cambiali (avalli) o su lettere di garanzia (fideiussioni) e danno alla banca, in caso di inadempienza del cliente, di avvalersi sull’intero patrimonio del soggetto garante. 2-Reali: fornite dallo stesso cliente, vengono depositati beni in pegno o sui quali viene iscritta un’ipoteca, le garanzie reali danno al creditore il diritto di prelazione.
b) Classificazione dei fidi bancari
I fidi bancari possono essere classificati in: 1-Fidi assistiti da garanzie reali: operazioni garantite da pegno su merci o da ipoteche di primo grado (ex. Anticipazioni su titoli o su merce, mutui ipotecari). 2-Fidi basati su elementi personali: si fondano sulle potenzialità patrimoniale ed economica del cliente, sulla sua onestà e sulle sue doti soggettive (ex. Operazioni di scoperto in c/c, pagherò diretto, prestiti al consumo). Questo tipo di fidi si distinguono in: -fidi a pieno rischio (la banca può contare solo sull’impegno personale) o –fidi a rischio ridotto (la banca può contare oltre che sul proprio debitore anche sull’impegno di terzi)
L’utilizzo del fido da parte del cliente può aver luogo in modi diversi: 1) fidi di cassa riguardanti prelievi di somme di denaro. 2) fidi di firma sono utilizzabili mediante avalli, fideiussioni.
c) Regole tecniche e amministrative dei fidi bancari
Nel concedere i fidi le banche devono rispettare il principio di frazionamento dei rischi (ovvero devono contenere al massimo il rischio di mancato rimborso dei crediti concessi). La Banca Centrale Nazionale detta delle regole che prescrivono che: 1)i fidi di importo superiore a 1/5 del patrimonio della banca non richiedono autorizzazione da parte della Banca D’Italia 2)i fidi di importo compreso tra 1/5 e l’intero patrimonio netto della banca possono essere concessi dalle banche a condizione che non superi il proprio massimale di autonomia (patrimonio netto fratto massa fiduciaria) 3) i fidi di importo superiore al patrimonio netto della banche richiedono sempre la concessione della Banca D’Italia. L’ UE ha stabilito che il limite massimo per la concessione di ogni singolo fido non può superare il 25% del patrimonio della banca.
Le banche devono tenere: -il libro dei fidi nel quale vengono registrati tutti gli affidamenti concessi senza garanzie reali, è obbligatorio. –l’archivio dei rischi in cui sono elencati tutti i clienti con i rispettivi fidi diretti e indiretti concessi e i rispettivi utilizzati. Questo permette alla banca di poter essere a conoscenza in qualsiasi momento del suo rischio globale e il rischio nei confronti di un singolo cliente.
Le misure del fido sono: 1) Fido potenziale è il massimo credito che si potrebbe concedere al cliente in basa alle sue capacità economiche-finanziarie. 2) Fido accordato è il valore del credito concesso dalla banca, è messo a disposizione del cliente. Di norma è inferiore al fido potenziale. 3)Fido utilizzato è la misura del credito che effettivamente il cliente utilizza.
Il cliente può anche non utilizzare tutto il fido utilizzato, quindi lo scarto tra l’ammontare dei fidi accordati e quelli utilizzati costituisce un danno per la banca perché ha immobilizzato delle somme che non vengono però utilizzate dal cliente. Questo avviene perché le necessità dei clienti possono cambiare, ecco perché la banca procedi a una revisione periodica dei fidi per valutare se mantenere o meno il fido al cliente.
d) Centrale dei rischi
I Fidi multipli sono gli affidamenti accordati ad uno stesso nominativo da più banche, l’una all’insaputa dell’altra. Questo ampli i rischi a cui vanno incontro la banche, perché il cliente gode di più crediti di quanto effettivamente ne meriti. Per limitare questo rischio, quando il cliente richiedi un fido deve informare la banca degli affidamenti già ottenuti da altre banche. Per via del segreto bancario non si può verificare si il cliente godi di altri fidi oltre quelli dichiarati. Questo lavoro è stato affidato all’Ufficio Fidi. Per ovviare è questo problema è stata istituita la Centrale dei Rischi che è un servizio accentrato di informazioni sui rischi bancari e tutte le banche entro il 10 del mese devono indicare la posizione di rischio dei proprio clienti. Tramite questa banca dati è possibile conoscere la posizione globale di rischio per ogni cliente e poter conoscere per l’intero sistema economico il totale aggregato dei rischi.
e) Consorzi fidi
I consorzi fidi sono delle unioni associative di aziende di piccola dimensione con lo scopo di indennizzare le banche per le perdite derivanti dal mancato buon fine di certe operazioni con commercianti, artigiani etc, ottenere credito a tassi ridotti e ottenere credito bancario per le aziende di dimensione piccole-medio. I consorzi stipulano delle convenzioni con una o più banche stabilendo i limiti massimi dell’entità di fido.
f) Richiesta e istruttoria del fido bancario
Per limitare i rischi le banche prima di concedere il fido attuano un’ approfondita valutazione della situazione del cliente per accertare: -la consistenza patrimoniale, -la capacità di conseguire i risultati economici positivi e di generare flussi finanziari, -le doti morali e la correttezza commerciale, -le sue esigenze finanziarie, -la situazione debitoria nei confronti di altri creditori.
La Banca d’Italia ha stabilito che tutti i fidi siano concessi solo su espressa richiesta del cliente e tale richiesta deve risultare da una formale documentazione firmata dal richiedente. Tale documentazione deve contenere la durata, l’importo e le eventuali garanzie (contenuto minimo). Inoltre 1)le persone fisiche devono indicare tutte le passività esistenti alla data della richiesta del fido, 2)i soggetti che hanno autonomia patrimoniale devono fornire l’ultimo bilancio o una situazione contabile recente, 3)i soggetti che hanno personalità giuridica devono fornire l’ultimo bilancio d’esercizio e una situazione contabile recente. Oltre alle informazioni di carattere minimale la Banca d’Italia richiede che vengano acquisite dalle banche tutte le informazioni utile per l’istruttoria delle pratiche di fido.
La banca dopo aver ricevuto la richiesta di fido affida la pratica all’Ufficio Fidi, il quale svolgerà indagini di tipo 1) Esterne all’azienda consiste nell’ottenere informazioni sulla moralità e sui precedenti commerciali del richiedente, vengono anche effettuate ricerche negli uffici catastali e ipotecari, presso il registro delle imprese e presso la centrale dei rischi. 2) Interne all’azienda consistono nell’analizzare il bilancio per indice e per flussi, nel verificare l’esistenza dei beni e nel valutare le analisi di carattere prospettico (budget). I funzionari della banca visiteranno l’azienda che ha fatto la richiesta di fido, inoltre indagheranno sulla capacità manageriali degli amministratori. Si analizza anche l’evoluzione della gestione aziendale e la futura solubilità, cioè la sua capacità di far fronte a situazione future con i propri mezzi.
La concessione del fido da parte della banca indica anche le modalità di utilizzo del fido bancario
g) Durata dei fidi bancari
La durata tecnica dei prestiti non corrisponde sempre alla loro durata effettiva, in certi casi è una scadenza prestabilita o una scadenza indeterminata. La banca deve inoltre stabilire le modalità di utilizzo del fido (apertura di credito in c/c, anticipi su fatture). La concessione del fido non dipende solo dalla capacità del cliente di ricevere credito ma anche dalla capacità della banca di concedere credito. Gli organi a cui compete la decisione di affidamento è diversa a seconda delle varie banche, delle proprie norme statutarie, dall’organizzazione e dalle dimensioni. Di norma la decisione per la concessione di fidi di importo elevato, stabilita negli statuti, spetta a un Comitato di direzione mentre le decisione per la concessioni di fidi più bassi può essere effettuata del direttore generale.
Durante la concessione del fido è necessario che la banca monitori l’andamento del finanziamento per evitare che si renda difficoltoso il recupero del credito o che si debbano avviare le procedure di contenzioso. Il primo sintomo dell’aggravarsi del rischio è il debordo cioè lo sconfinamento oltre il limite di fido accordato dalla banca. In questa fase molto delicata la banca può operare in tre modi:1) attuare una situazione di accomodamento e di regolarizzazione in cui la banca cerca di accompagnare il cliente alle normalità aumentando il fido 2)attuare una situazione di sospensione invitando il cliente a rientrare con rapidità 3)attuare una situazione di contenzioso, ricorrendo cosi alle vie legali protestando gli assegni emessi dal cliente oltre il limite di fido.
In base all’andamento i crediti possono essere distinti in: 1)crediti vivi e regolari (per i quali è prevedibile un normale rimborso) 2)crediti incagliati (il ritiro si profila meno agevole) 3)crediti in sofferenza (le possibilità di recupero sono affidate al contenzioso)

L’apertura di credito
L’apertura di credito è il contratto con cui la banca s’impegna a tenere a disposizione di un cliente, per un certo tempo, una somma di denaro che il cliente stesso potrà poi utilizzarlo più volte mediante una pluralità di atti, senza dover ogni volta stipulare altri contratti. E’ scritto e consensuale, bilaterale e oneroso. E’ un atto preliminare alla conclusione del contratto di apertura di credito vero e proprio.
a) Classificazione delle aperture di credito
Possono essere classificate in base a diversi elementi:
a)secondo le forme di utilizzo del credito si distinguono: 1)in aperture di credito per cassa in cui la banca si impegna a concedere un prestito monetario che può poi essere utilizzato per uno o più prelevamenti. E’ detta apertura di credito semplice quando il cliente può utilizzare il credito con più prelevamenti ma non può essere ripristinato, invece è detta apertura in conto corrente quando il cliente può ripristinare la sua disponibilità, reintegrando il credito. Si parla ancora di apertura di credito per elasticità di cassa quando è richiesta un’alternanza di soldi a credito e soldi a debito, ordinaria quando i soldi restano prevalentemente a debito del cliente. 2)in aperture di credito per firma in cui la banca si impegna a concedere un prestito non monetario infatti appone la sua firma per accettazione di tratte.
b)secondo la presenza o meno di garanzie e quindi secondo i rischi si distinguono in:1)apertura di credito garantita (o al coperto) quando è assistita da garanzie reali (pegno e ipoteca) o garanzie personali (avalli e fideiussioni). La garanzia dura fino alla fine del rapporto e la banca ha il diritto di chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante quando la garanzia sia diventata insufficiente. La costituzione di pegno di titoli deve risultare dal registro dei vincoli tenuto dalla banca. 2)apertura di credito non garantita (a allo scoperto) quando non è assistita da garanzie, sovente nell’accordare queste aperture di credito sono richiesti dei pagherò diretti con importo e scadenza in bianco (effetti di recupero).
c)secondo la durata si distinguono in: 1)apertura di credito a tempo determinato in cui si estingue per scadenza del termine finale, la banca può recedere dal contratto prima della scadenza se sussiste una giusta causa. 2)apertura di credito a tempo indeterminato può estinguersi per recesso di una qualsiasi delle parti mediante preavviso di 15 giorni.
d)secondo l’utilizzatore si distinguono aperture di credito utilizzate direttamente dall’affidato o ottenute a favore di terzi (usate nel commercio con l’estero).
b) Credito al consumo
Per credito al consumo si intende la concessione di un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli dell’attività imprenditoriale(consumatore). Il credito al consumo rientra nella categoria delle aperture di credito per cassa, sono destinati per scopi diversi e possono essere concessi in un’unica soluzione perché solitamente riguardano importi di modeste entità. I requisiti di finanziabilità sono: il possedere un reddito da lavoro, la residenza sulla piazza da almeno un anno, la mancanza di protesti e informazioni favorevoli. I contratti devono essere redatti in forma scritta e devono contenere l’ammontare e la finalità del credito, il tasso di interessi, il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate, il Tael…..
e) Aperture di credito documentarie
Le aperture di credito documentarie vengono accordate con le banche in relazione a operazioni di commercio con l’estero e sono aperture di credito speciali che abbinano prestazioni di servizi con concessione di credito. Le clausole sono D/P, D/A per rimborso su banca. Per questa operazione intervengono quattro soggetti: 1)l’ordinante che è l’importatore delle merci 2)il beneficiario che è l’esportatore delle merci 3) la banca emittente che dispone a favore dell’esportatore 4)la banca avvisante dove avverrà l’utilizzo dell’apertura di credito. Tramite questa operazione la banca si riserva il diritto di pegno sulle merci, il vincolo sui risarcimenti assicurativi e la facoltà di vendere le merci. La banca percepisce dei compensi: 1)la commissione di accreditamento o di conferma, 2)la commissione di accettazione o la commissione di pagamento, 3)il rimborso di tutte le spese sostenute.

Esempio



  


  1. arturo

    necessito info su fido bancario