IVA

Materie:Riassunto
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

L’Iva caratteri dell’imposta e classificazione delle operazioni.
LEZIONI: 45,48,50,51,52;economia aziendale - 1 -
L’imposta sul valore aggiunto è la principale delle imposte indirette(imposte che colpiscono le manifestazioni mediate della capacità contributiva, cioè non la
ricchezza in sé-reddito e patrimonio-, ma i comportamenti, quali scambi e consumi, che fanno presumere una certa ricchezza del contribuente)

Essa colpisce appunto il valore aggiunto di un bene o di un servizio è dato dalla differenza tra il prezzo di vendita al consumatore finale e il costo dei fattori impiegati nella sua produzione. Esso si forma gradualmente attraverso gli incrementi di valore che via via si verificano nei vari passaggi che i beni subiscono nell’ambito del circuito distributivo che collega il produttore al consumatore

L’Iva ha 4 caratteristiche di cui:
• È un’imposta proporzionale, con aliquote differenziate (nonché l’aliquota del 4,10 e 20%) a seconda dei beni e dei servizi che sono oggetto di scambio;
• È un’imposta a riscossione frazionata, in quanto viene corrisposta gradualmente nei vari stadi del percorso distributivo;
• È un’imposta neutra, perché – a parità di prezzo finale- incide sul consumatore in misura indipendente dal numero dei passaggi che i beni compiono per arrivare fino a lui.
• È un’imposta trasparente, perché in ogni fase del processo distributivo è possibile distinguere l’imposta del valore del bene o del servizio scambiato.

Secondo l’art. 1 del decreto Iva .
Devono esistere dunque 3 presupposti per far sì che un’operazione rientri nel campo dell’applicazione Iva:
• Il presupposto oggettivo: è costituito dalle operazioni cui si applica l’imposta;
• Il presupposto soggettivo: le operazioni devono essere compiute nell’esercizio di imprese o di arti e professioni. I privati –quindi- non sono soggetti passivi Iva in quanto nei loro confronti manca il presupposto soggettivo. Le cessioni e le prestazioni da loro effettuate, dunque, sono estranee al campo di applicazione dell’imposta, fatte salve le importazioni, che sono comunque soggette a Iva;
• Il presupposto territoriale: le cessioni e le prestazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato, cioè negli spazi soggetti alla sua sovranità.
Ai fini Iva, le operazioni compiute dai soggetti passivi possono essere distinte in:
IMPONIBILI NON IMPONIBILI ESENTI
Sono soggetti ad Iva; e sono Non sono soggette a Iva Non sono soggette a Iva
Soggetti agli obblighi di: Sono soggetti agli obblighi di: Sono soggetti agli obblighi di:
fatturazione e registrazione fatturazione e registrazione fatturazione e registrazione
concorrono a formare il volume concorrono a formare il volume Concorrono a formare il volume
d’affari e consentono la detrazione d’affari e consentono la detrazione d’affari e NON consentono la
dell’Iva pagata sugli acquisti. dell’Iva pagata sugli acquisti detrazione per l’iva pagata sugli
acquisti(si applica il meccanismo
del pro-rata)

Il volume d’affari è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione con riferimento a un dato anno solare, tenendo conto delle variazioni rettificative in aumento o in diminuzione ed escludendo le cessioni di beni ammortizzabili.
Ci sono contribuenti ordinari (che detraggono con cadenza mensile) e contribuenti minori per loro ci sono 2 semplificazioni. 1)la facoltà di optare per l’esecuzione trimestrale delle liquidazioni periodiche dell’Iva e la possibilità di adempierte gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante bollettario a madre e figlia.
Per entrambi c’è comunque un ulteriore liquidazione che ha in sede di dichiarazione annuale.
Relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente, che deve essere rappresentata tra il 1° febbraio e il 31 luglio di ogni anno i contribuenti Iva devono presentare in via telematica. Ai contribuenti il quale periodo d’imposta coincide con l’anno solare e che siano tenuti anche alla presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRAP e delle imposte sui redditi, devono compilare una dichiarazione unificata annuale (modello unico) che comprende anche la dichiarazione Iva. Il modello unico deve essere presentato tra il 1° maggio e il 30 giugno se l’inoltro viene fatto tramite banca o un ufficio postale, oppure entro il 31 luglio se la presentazione avviene in via telematica.
Sono obbligati a presentarla anche contribuenti che effettuano operazioni non imponibili, sono esonerati invece i soggetti che effettuano operazioni esenti. Naturalmente bisogna che nella dichiarazione ci siano dati sufficienti per il riconoscimento del contribuente e la determinazione dell’ammontare delle operazioni nonché l’effettuazione dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per determinare il saldo Iva si fa una differenza tra l’Iva a debito e a credito. Il versamento Iva va effettuato entro il 16 marzo. Per chi fa la dichiarazione unificata annuale può versare l’Iva successivamente entro i termini previsti al modello unificato pagando però degli interessi (attualmente del 0.40% per ogni mese successivo al 16 marzo.) Come già detto l’Iva credito risultante dalla dichiarazione potrà essere portato in diminuzione del versamento dovuto per la successiva liquidazione d’imposta. È prevista anche la possibilità di compensazione fra il credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale e il primo versamento unificato di imposte e contributi. Nella dichiarazione annuale tutti gli importi vanno arrotondati all’unità di euro. Infine entro il mese di febbraio bisogna presentare all’amministrazione finanziaria una comunicazione dei dati Iva relativi alle operazioni effettuate nell’anno solare precedente.

La determinazione dell’imposta dovuta all’Erario richiede:
Lla definizione della base imponibile la conoscenza delle aliquote da applicare l’individuazione del momento impositivo (è quello in cui l’operazione si intende effettuata e cioè il momento in cui sorge il rapporto il rapporto tributario tra soggetto passivo e l’Erario a norma dell’art 6 del decreto Iva il MI è così individuato:per i beni,mobili è la consegna o spedizione dei beni, per i beni immobili è la stipulazione del contratto e per le prestazioni di servizi è il pagamento del corrispettivo. )
)l’applicazione del meccanismo della deduzione imposta da imposta

C’è la detrazione imposta da imposta e deduzione base da base; Bisogna intanto differenziare il significato di liquidazione Iva e detrazione. La liquidazione è il calcolo dell’iva da pagare o rinviare serve dunque per determinare se abbiamo un iva a credito o a debito. La detrazione è quando si detrae, si scala ad esempio l’Iva a credito dall’Iva a debito, ma ci sono anche es. come per acquistare un auto nuova dando all’agenzia quella vecchia si detrae dal prezzo dell’auto nuova il valore della vecchia.

Come già detto si fa la liquidazione il 16 del mese o trimestre successivo e si verifica se si ha un Iva a credito o debito. Nel primo caso la si paga se l’iva è a credito la si rinvia alla successiva liquidazione.
Può darsi ci sia un ravvedimento ossia ho liquidato l’Iva, ma non sono in grado di pagarla la rinvio dunque ed arrivato alla scadenza si dovrà pagare l’iva con una percentuale di interesse.

Il 27 dicembre di ogni anno i contribuenti devono versare un acconto Iva relativo al mese di dicembre o all’ultimo trimestre dell’anno determinato con 3 metodi noi ne abbiamo visti 2: il metodo storico (il più utilizzato) e il metodo revisionale.
Il metodo storico: l’acconto è dell’88% del versamento relativo al mese di dicembre o all’ultimo trimestre dell’anno precedente, al lordo dell’acconto versato per quell’anno.
Il metodo revisionale: l’acconto è dell’88% dell’Iva che si prevede di versare per il mese di dicembre dell’anno in corso (per i contr. ordinari) o in sede di dichiarazione annuale (per i contr. Minori.)
Quest’ultimo metodo si utilizza quando l’imprenditore prevede già che i guadagni sono minori.

Per rendere una buona fattura bisogna conoscere gli elementi che costituiscono l’imponibile.
BASE IMPONIBILE: è la somma degli importi degli elementi a debito del compratore, su cui in fattura va calcolata l’imposta sul valore aggiunto.
Nonché gli elementi che sono esclusi o esenti da Iva, in particolare:
RIENTRANO NELLA Base Imponibile: l’importo delle merci al netto degli sconti incondizionati, le spese non documentate e gli imballaggi a rendere.
SONO ESENTI O ESCLUSI: le spese documentate, le cauzioni per imballaggi a rendere e gli interessi per dilazione di pagamento.

Sconti incondizionati: sono riduzioni di prezzo già definite al momento della fatturazione e sono immediatamente dedotti in fattura. Ne sono esempi gli sconti sui prezzi di listino concessi in misura differenziata a seconda dell’importanza dei clienti o dell’entità dei singoli ordini.

Sconti condizionati: Sono subordinati a una scelta non ancora compiuta o a un evento non ancora verificatosi al momento della fatturazione. Questi sconti non sono conteggiati in fattura ma saranno oggetto di un eventuale successivo accredito. Sono sconti di questo tipo quelli che si riferiscono alle modalità di pagamento del prezzo quando al compratore sono offerte più alternative, o quelli subordinati al raggiungimento di un certo volume di acquisti in un dato periodo di tempo.

In fattura sono spesso addebitate spese accessorie, le quali: imballaggio, trasporto, montaggio ecc e sono documentate o non documentate.
Spese non documentate: quando le prestazioni accessorie sono fornite dall’impresa stessa, addebitando poi al compratore un importo a forfait, che è soggetto a Iva in base imponibile per la stessa aliquota che grava sull’operazione principale.
Spese documentate: sono le somme che il venditore anticipa a terzi “in nome e per conto del compratore” a questo ultimo graveranno contrattualmente e riceverà due fatture:
- una emessa dal venditore, per la cessione dei beni.
- una emessa dal soggetto che ha fornito il servizio accessorio e addebitata nella fattura del venditore.
Per gli imballaggi possono esserci tre clausole:
imballaggi gratis: il loro costo è compreso nel prezzo della merce.
Imballaggi fatturati a parte: sono addebitati in fattura e il loro importo rientra nella base imponibile..
Imballgi a rendere: figurano in fattura solo se è previsto l’addebito di una cauzione, ma non concorre a formare la base imponibile.
Nei rapporti commerciali ci possono essere 2 tipi di interessi:
Gli interessi per dilazione di pagamento, sono esenti da Iva e pertanto in fattura sono da esporre dopo l’addebito dell’imposta. Se poi viene concordato successivamente alla fattura delle merci per gli interessi viene emesse un ulteriore fattura o semplicemente una nota di addebito.
Gli interessi di mora: decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento convenuto tra le pari ed essendo un risarcimento danno sono fuori campo Iva dunque non sono soggetti a fatturazione.

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