Imposte dirette e imposizione fiscale in ambito aziendale

Materie:Appunti
Categoria:Economia Aziendale

Voto:

2.5 (2)
Download:2277
Data:26.05.2009
Numero di pagine:7
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
imposte-dirette-imposizione-fiscale-ambito-aziendale_1.zip (Dimensione: 11.88 Kb)
trucheck.it_imposte-dirette-e-imposizione-fiscale-in-ambito-aziendale.doc     42.5 Kb
readme.txt     59 Bytes


Testo

LE IMPOSTE

IMPOSTA: prelievo coattivo di ricchezza effettuato da un ente pubblico con potere impositivo, per far concorrere i cittadini alle spese che consentono di perseguire obiettivi di interesse generale.

IMPOSTE INDIRETTE: colpiscono i trasferimenti patrimoniali, gli atti di produzione e scambio e i consumi di beni e servizi (IVA, imposta di bollo, imposta di registro...).

IMPOSTE DIRETTE: colpiscono il reddito conseguito o il patrimonio posseduto. Si distinguono a seconda dell’oggetto che colpiscono (IRAP) o del soggetto a cui fanno capo (IRPEF e IRES).

IMPOSTE PROPORZIONALI: è un’imposta che varia nella stessa proporzione della base imponibile.

IMPOSTE PROGRESSIVE: è un’imposta la quale aliquota cresce all’aumentare della base imponibile.

IRAP: Imposta Regionale sulle Attività Produttive è un’imposta proporzionale che colpisce imprenditori individuali, società e privati che esercitano attività commerciali; ha un’aliquota del 3,90% e ha come punto di riferimento la differenza tra il valore e i costi della produzione (A-B) derivanti dal Conto Economico civilistico.

IRPEF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è un’imposta progressiva ad aliquote crescenti per scaglioni e grava sul reddito delle persone fisiche.

IRES: Imposta sul Reddito della Società è un’imposta proporzionale ad aliquota del 27,50% e grava sul reddito delle persone giuridiche (società di capitali).

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TUIR): testo che regolamenta i redditi d’impresa, che derivano dall’esercizio di imprese commerciali, quali attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, di intermediazione nella circolazione dei beni, di trasporto, attività bancarie e assicurative e ausiliari alle precedenti.

REDDITO D’IMPRESA: soggetto a imposizione finanziaria, viene calcolato facendo la differenza tra A e B e aggiungendo le variazioni in aumento o diminuzione.

REDDITO FISCALE: ha il suo punto di partenza nel reddito di bilancio a cui vengono aggiunte le variazioni in aumento e tolte quelle in diminuzione. La valutazione delle variazioni sono ispirate al principio della prudenza, quindi le stime dei costi da far gravare sul reddito sono fatte con una certa elasticità (ammortamenti, manutenzioni, svalutazioni dei crediti...).

PRINCIPI TRIBUTARI: inerenza (costi e ricavi devono essere connessi all’attività aziendale), competenza fiscale (costi e ricavi dell’esercizio formano il reddito nell’esercizio di cui fanno parte), certezza (che i costi esistono e sono documentati), iscrizione in bilancio (di tutte le spese e dei componenti negativi di competenza dell’esercizio) e imputabilità specifica. Un costo è deducibile quando le norme tributarie lo ammettono nel calcolo del reddito fiscale.
SVALUTAZIONE FISCALE DEI CREDITI: sono deducibile nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti stessi, ma non è ammessa quando all’ammontare complessivo delle svalutazioni sono oltre il 5% del valore nominale dei detti crediti. Questo vale solo nel caso di crediti di natura commerciale: quelli derivanti dalla cessione di immobilizzazioni non possono essere fiscalmente svalutati.

VALUTAZIONE FISCALE DELLE RIMANENZE: le rimanenze finali di prodotti finiti, semilavorati ecc invenduti non vanno valutati al costo specifico o di vendita, ma vengono valutati allo stesso valore in modo omogeneo per natura e valore. Nel primo esercizio le rimanenze sono valutate al Costo Medio Ponderato; se negli esercizi successivi la quantità aumenta vengono valutate in base al CMP del primo anno; se la quantità diminuisce vengono rivalutate al nuovo CMP. In pratica si applica il metodo del LIFO a scatti annuali, anche se sono ammesse delle varianti (LIFO continuo). I prodotti e i servizi in corso di lavorazione ed esecuzione sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso. Le rimanenze finali di titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate come rimanenze di magazzino. I lavori in corso su ordinazione (o commesse ultrannuali) vengono valutati in base al costo sostenuto e non al realizzo perchè potrebbe trattarsi di un bene non omogeneo; si valutano le commesse in base alla percentuale di realizzo nel caso di beni omogenei.

AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI: brevetti, formule e informazioni relative alle esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, marchi d’impresa, diritti concessione e avviamento.

AMMORTAMENTI SPESE RELATIVE A PIU’ ESERCIZI: studi e ricerche, pubblicità e propaganda sono interamente deducibili, spese di rappresentanza e altre spese come di impianto e di ampliamento.

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI: sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione di ciascun bene e calcolate in base ad un coefficiente stabilito dalla legge; nel caso di fabbricati va prima tolto il valore del terreno e se un bene strumentale viene acquistato a metà anno viene dimezzata anche l’aliquota. Se l’ammortamento fiscale è più basso dell’ammortamento civilistico si ha una variazione in aumento, se l’ammortamento fiscale è più alto o uguale all’ammortamento civilistico si ha una variazione in diminuzione.

SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE: le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i veni materiali ammortizzabili; nel caso di beni ceduti o acquistati la deduzione si fa in proporzione alla durata del possesso del bene. I costi di manutenzione derivanti da contratti stipulati sono interamente deducibili e i costi di ammodernamento e trasformazione vengono inclusi nell’ammortamento.

INTERESSI PASSIVI: nelle società di persone e nelle imprese individuali gli interessi passivi e gli oneri sono deducibili integralmente mentre nelle società di capitali sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL). E’ una norma anticostituzionale per scoraggiare l’indebitamento: un buon fine, un pessimo mezzo. Il procedimento per il calcolo è il seguente:
- calcolo del ROL (A-B) più gli ammortamenti e i canoni leasing
- calcolo degli interessi passivi netti, pari alla differenza tra interessi passivi e attivi più le quote di interessi dei canoni leasing
- confronto tra gli interessi passivi netti e il 30% calcolato sul ROL
In caso di eccedenza si ha una variazione in aumento del reddito di bilancio.

PLUSVALENZE: le plusvalenze ordinarie o straordinarie devono venire suddivise tra cinque esercizi in modo da diluire il corrispondente onere delle imposte dirette nel tempo. Nel caso di plusvalenze realizzate con la vendita di partecipazioni sono per il 95% esenti da tassazione IRES nel caso che siano state possedute per almeno un anno ininterrottamente, siano iscritte nel bilancio dal momento dell’acquisto e la società partecipi ad attività commerciale. Questo ultimo requisito non è necessario nel caso di azienda quotata in mercati regolamentati.

LA BASE IMPONIBILE IRAP: colpisce il valore della produzione netta prima che venga ripartito, e viene calcolata in relazione ai componenti di reddito iscritti nel conto economico. Nelle imprese individuali e nelle società di persone i costi per il personale e i CoCoCo non possono essere dedotti; nelle società di capitali si determina A-B aggiungendo i costi per il personale, le svalutazioni, gli accantonamenti, le perdite, l’ICI, il CoCoCo e la quota di interessi dei canoni leasing. L’IRAP è indipendente dall’IRES quindi le variazioni in aumento e diminuzione non influiscono sulla sua base imponibile.

ACCERTAMENTO FISCALE: la correttezza, completezza e fedeltà della dichiarazione sono controllati dal corpo della Guardia di Finanza, che si accerta che sia stato effettuato correttamente il procedimento di calcolo fiscale; quando una dichiarazione viene dichiarata infedele, l’ufficio fiscale provvede alla rettifica.

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE: dopo aver calcolato l’imponibile si calcolano le imposte da versare facendo la differenza tra le imposte dovute e quelle pagate, togliendo un eventuale acconto pagato in precedenza. I tributi vengono riscossi da Equitalia S.p.A. che ha il compito di riscuotere le imposte e versarle alla tesoreria dello Stato di quel territorio. Le persone fisiche non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento presso sportelli bancari e postali, mentre le persone fisiche titolari di partita IVA devono eseguire i versamenti fiscali e contributivi in via telematica con il modello F24.

I SOGGETTI IRPEF: sono obbligati a presentare, compilando il Modello Unico, la dichiarazione dei redditi annuali da pagare entro il 16 giugno. Per incentivare l’apertura della partita IVA vengono proposti degli incentivi e agevolazioni fiscali: ai nuovi imprenditori le tassazioni fiscali sono ad aliquota costante del 10% (imposta sostitutiva) e sugli affitti percepiti, invece del 50% hanno aliquota del 20% non rientrando nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di piccoli imprenditori individuali con un ricavo annuo non superiore ai 30.000€ le tassazioni sono ad aliquota costante del 20%; nelle società di persone, salvo diversa scelta, il reddito è assoggettato all’IRPEF.

I SOGGETTI IRES: sono le società di capitali e le società cooperative. Nel primo caso l’imponibile è calcolato in base al risultato del conto economico e i documenti che compongono il bilancio d’esercizio vanno conservati; la dichiarazione dei redditi verrà sottoscritta dall’amministratore e dal presidente del collegio sindacale o dall’organo di controllo. Nel secondo caso vi sono particolari agevolazioni fiscali in relazione ai fini sociali perseguiti.

DIVERGENZE: le divergenze tra il reddito di bilancio e il reddito imponibile possono essere causate da divergenze permanenti (indeducibili e non imponibili) e le divergenze temporanee (destinate ad essere riassorbite negli esercizi futuri); quest’ultima tipologia di divergenza si distingue a sua volta in tassabili (plusvalenze) e deducibili (manutenzioni, ammortamenti, svalutazioni, interessi passivi...). Queste divergenze possono dare luogo a imposte differite o anticipate.

IMPOSTE DIFFERITE: quando l’importo delle imposte economicamente di competenza è superiore a quello delle imposte fiscalmente correnti la differenza costituisce un’imposta differita, cioè un costo presunto, economicamente maturato, che finanziariamente verrà pagato negli esercizi futuri.

IMPOSTE ANTICIPATE: quando l’effettivo importo di un valore della produzione è minore rispetto alle stime fatte secondo il principio di competenza, l’imposta sostiene delle imposte anticipate, ossia costi recuperabili solo in esercizi futuri, sempre che in futuro vi siano redditi imponibili. Ciò origina un elemento attivo del patrimonio ma non costituisce un vero e proprio redito, perciò non possono essere rilevate nel rispetto del principio della prudenza, a meno che non si abbia la certezza di avere un reddito imponibile negli esercizi successivi.

Esempio