Il calcolo del fair value

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Testo

IL CALCOLO DEL FAIR VALUE

Il comma 3 dell’art. 2427-bis c.c. indica la metodologia di calcolo del fair value.

Il fair value è determinato con riferimento:

• Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo.
• Al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il concetto di fair value viene specificato e concretizzato per mezzo della determinazione dei criteri da impiegare per la sua quantificazione. A tale proposito, si statuisce che:

• Se è facilmente individuabile un mercato attivo, il fair value viene fatto coincidere con il valore di mercato dello strumento finanziario, qualora non sia possibile individuare un mercato attivo per quello strumento, di un componente o di uno strumento analogo;
• Se non è facilmente individuabile un mercato attivo, il fair value è determinato tramite l’applicazione di “modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati” che approssimino il valore di mercato.

Anche con riferimento ai modelli e alle tecniche di valutazione generalmente accettati sono richiamati i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale, in armonia con la tradizionale funzione integrativa e interpretativa della norma civilistica che i principi contabili svolgono nel nostro contesto normativo contabile.

Per quanto riguarda il concetto di mercato attivo, una definizione può essere desunta dallo IAS 38, Attività immateriali, in cui con mercato attivo si intende un “mercato in cui esistono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
a) gli elementi commercializzati sul mercato risultino omogenei;
b) compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento;
c) i prezzi sono disponibili al pubblico”.

Se i mezzi considerati dalla norma non sono in grado di fornire una valutazione attendibile, il fair value non deve essere valutato e si ritiene che tale fatto debba essere indicato nella Nota Integrativa stessa.

E’ necessario rilevare che le società che non hanno titoli in mercati regolamentati non sono tenute nel primo esercizio, o qualora non superino per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui l’art. n. 2435-bis c.c., a fornire in Nota Integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis sugli strumenti finanziari derivati. De ne deduce che il fair value fa il suo ingresso anche nelle “piccole società”, anche se solo relativamente alla Nota Integrativa e con specifico riferimento alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value.

Esempio