Il bilancio di esercizio

Materie:Riassunto
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

ECONOMIA AZIENDALE
IL BILANCIO D’ ESERCIZIO
La contabilità generale (la CO.GE. costituisce un sistema coordinato di scritture complesse aventi come scopo il controllo continuo delle variazioni finanziarie ed economiche e la determinazione periodica del risultato economico d’esercizio e del patrimonio di funzionamento) consente di produrre i dati necessari all’individuazione della struttura del reddito e del capitale al termine del periodo amministrativo.
IL BILANCIO DI ESERCIZIO è il documento che scaturisce dall’aggregazione dei dati derivanti dalla CO.GE. e che esprime la sintesi dell’andamento finanziario, patrimoniale ed economico dell’impresa. L’art. 2423 del c.c. prevede che gli amministratori devono redigere il Bilancio d’esercizio in senso stretto che è costituito dallo Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.) dal Conto Economico (art. 24.25 c.c.) e dalla Nota Integrativa (art. 2427 c.c.).
“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d’esercizio” (art. 2423 c.c.). con tale disposizione il legislatore ha voluto indicare due postulati fondamentali : il postulato della chiarezza e la clausola della rappresentazione veritiera e corretta.
Il postulato della chiarezza viene inteso come seguente :
a) Obbligo di rispettare gli schemi di bilancio;
b) Divieto di raggruppamenti di voci che possano danneggiare la chiarezza e comprensibilità del bilancio; le voci possono essere raggruppate solo quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione. In quest’ ultimo caso la nota integrativa deve indicare le voci di raggruppamento. Divieto di compensi di partite, non devono essere effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto (crediti e debiti). La clausola della rappresentazione veritiera e corretta va intesa in duplice senso. L’aggettivo veritiero è riferito alla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. In sostanza il legislatore intende offrire ai terzi un trasparente strumento d’informazione sull’attività aziendale. Egli fissa nell’art. 2423 bis c.c. alcuni principi di redazione del bilancio:
1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza, imputando perdite presunte nella prospettiva della continuazione dell’attività;
2) Si possono indicare esclusivamente degli utili realizzati alla data di chiusura dell’ esercizio. Non si possono prendere in considerazione profitti non ancora realizzati;
3) Si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data d’incasso e di pagamento;
4) Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) Gli elementi eterogenei compresi tra le singole voci devono essere valutati separatamente;
6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
Nello STATO PATRIMONIALE (art. 2424 c.c.) sono stati individuati grandi raggruppamenti dell’attivo e del passivo contraddistinti da lettere maiuscole dell’alfabeto. Nell’attivo si realizza la distinzione tra:
a) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
b) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie
c) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
d) Ratei e risconti
Il passivo è caratterizzato dalla distinzione tra:
a) Patrimonio netto
I. Capitale sociale
II. Riserva da sovrapprezzo azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserva statutaria
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) d’esercizio
b) Fondi per rischi e oneri
c) Trattamento di fine rapporto
d) Debiti
e) Ratei e risconti
Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale, dalle riserve e dall’utile di esercizio. Mentre il capitale proprio è costituito dal capitale sociale più le riserve e la parte di utile che l’assemblea ha deciso di non distribuire e accantonare a riserva. Una prima classificazione delle riserve può essere fatta in funzione della loro origine:
➢ Riserva d’utili; formata da utili conseguiti e non distribuiti ai soci, dando origine cosi all’autofinanziamento aziendale
➢ Riserva di capitale; costituita da conferimenti effettuati dai soci
➢ Riserva di rivalutazione; costituita in seguito a rivalutazioni monetarie degli elementi attivi del patrimonio aziendale.
Un’altra classificazione può essere effettuata in relazione all’obbligatorietà:
• Riserva obbligatoria; imposta dal legislatore e dallo statuto (Es. riserva legale e riserva statutaria)
• Riserva facoltativa; lasciata alla discrezionalità dell’assemblea (Es. riserva straordinaria)
Secondo la possibilità di utilizzo, le riserve possono essere classificate in:
• Riserva indisponibile
1. la riserva legale nei limiti del 20% del capitale sociale
2. la riserva sovrapprezzo azioni, fino a quando la riserva non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale
3. la riserva per azioni proprie in portafoglio
4. la riserva statutaria
5. le altre riserve
• Riserva disponibile
1. riserva straordinaria
2. riserva da sovrapprezzo azioni
3. riserva di rivalutazione
In relazione allo schema di bilancio previsto dall’art. 2424 c.c. possiamo distinguere:
• Riserva da sovrapprezzo azioni. Costituita dalla differenza tra valori di emissione e valori nominali delle azioni
• Riserva di rivalutazione. Derivata da rivalutazione monetaria.
• Riserva legale. L’art. 2430 c.c. impone l’accantonamento del 5% degli utili fino a che la riserva non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.
• Riserva per azioni proprie in portafoglio. Si costituisce con l’acquisto delle azioni proprie.
• Riserva statutaria (prevista dallo statuto)

Il CONTO ECONOMICO (art. 2425 c.c.)risulta come nel caso dello Stato Patrimoniale obbligatorio ed è rappresentabile ne modo seguente
A= Valore della produzione
B= Costi della produzione
A – B= reddito operativo lordo
C= Proventi e oneri finanziari
D= Rettifiche di valori di attività finanziarie
E= Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
- Imposte sul reddito
= Utile (perdita) dell’esercizio
Il legislatore italiano secondo la IV direttiva CEE, ha scelto la struttura a VALORE e a COSTO DELLA PRODUZIONE che si basa sulla classificazione dei componenti negativi e positivi in relazione alla natura dei fattori produttivi acquisiti e dei ricavi conseguiti. Per quanto riguarda la forma ci si è orientati su quella scalare che permette l’immediata visualizzazione dei dati parziali (reddito operativo, proventi derivanti da investimenti operanti nel settore finanziario, valore delle attività finanziarie, gestione straordinaria, gestione tributaria). Sono inoltre possibili altre strutture del conto economico ciascuna con finalità informative diverse, esse sono:
1. La struttura a valore aggiunto, dove per valore aggiunto s’intende la differenza tra il valore della produzione e i costi dei beni e servizi acquisiti all’esterno. Anche in questo conto economico i costi vengono classificati per natura.
2. La struttura a ricavi e costi del venduto, che si basa sulla classificazione dei costi per destinazione, distingue i costi sostenuti per attività industriali da quelli riguardanti settori commerciali amministrativi.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione dello stato patrimoniale e del conto economico essi sono elencati nell’art. 2426 c.c.:
1. Le immobilizzazioni sono iscritte a costo di acquisto o di produzione. Nel costo d’acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
2. Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata al tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
3. L’immobilizzazione che risulti durevolmente di valore inferiore deve essere iscritta a tale minor valore.
4. Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collocate possono essere valutate per l’importo pari alla corrispondente frazione del P.N. risultante dell’ultimo bilancio delle imprese medesime.
5. I costi d’impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e sviluppo, di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni.
6. L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato per un periodo di 5 anni.
7. Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.
8. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di utilizzazione.
9. Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione sono iscritti al costo d’acquisto o di produzione.
10. Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata, o con quelli “primo entrato, primo uscito” (FIFO) o “ultimo entrato, primo uscito” (LIFO).
11. I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.
12. Le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate.
La NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 c.c.) è l’allegato di bilancio che ha la funzione di ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello stato patrimoniale e del conto economico. Il contenuto della note integrativa è diviso in tre parti:
- Prima parte, in cui si integrano i dati e le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale;
- Seconda parte, in cui si integrano i dati e le informazioni contenute nel Conto Economico;
- Terza parte, che raccoglie le informazioni complementari.
Ricordiamo alcuni elementi che la Nota Integrativa deve contenere:
1) Criteri utilizzati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione di valori espressi in morena estera;
2) Una chiara e ben articolata sintesi di tutti i movimenti delle immobilizzazioni;
3) Un’analisi dettagliata delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità”;
4) Le variazioni intervenute nelle altre poste dell’attivo e del passivo e una particolare analisi delle utilizzazioni e degli accantonamenti relativi al fondo TFR
5) L’elenco delle partecipazioni possedute in imprese collegate o controllate;
6) L’indicazione dei crediti e dei debiti di natura residua superiore a 5 anni;
7) L’analisi delle voci relative ai ratei e risconti;
8) L’ammontare degli oneri finanziari;
9) L’analisi degli impegni;
10) La ripartizione dei ricavi
11) L’ammontare dei proventi da partecipazioni;
12) La suddivisione degli interessi;
13) Composizione delle voci proventi e oneri straordinari;
14) I motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti;
15) Il numero medio dei dipendenti ripartito per categorie
Dunque, il bilancio di esercizio in senso lato è costituito dal bilancio in senso stresso (S.P. + C.E. + Nota Integrativa) con gli allegati di bilancio, che sono:
➢ La relazione sulla Gestione, redatta dagli amministratori fornisce informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della gestione;
➢ La relazione del Collegio Sindacale, redatta dai sindaci in merito ai risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità;
➢ La relazione di Certificazione del Bilancio per le Società Quotate in Borsa, rilasciata dalle società di revisione;
➢ Il Bilancio Consolidato, fonda in sé tutti i bilanci delle società controllate;
➢ Il Prospetto Riepilogativo dei Dati Essenziali delle Società Collegate;
➢ Il Rendiconto Finanziario;
➢ Il Prospetto di Variazione del Capitale Netto Aziendale.
Il bilancio d’esercizio, ordinario o annuale viene redatto dagli amministratori secondo i criteri di funzionamento. L’analisi del bilancio si basa sull’ interpretazione letterale (capire il significato delle poste di bilancio), sull’ interpretazione revisionale (concordanza tra documenti e contabilità e tra la contabilità ed il bilancio), sull’interpretazione prospettica in base a previsioni su quanto analizzato). L’analisi del bilancio richiede la riclassificazione dello S.P. (liquidità dell’attività crescente o decrescente, esigibilità delle passività crescente e decrescente) e la rielaborazione del C.E. (a valore aggiunto o a costi e ricavi del venduto).

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