Criteri fiscali di deducibilità delle spese di manutenzione

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Categoria:Economia Aziendale
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Testo

CRITERIO FISCALE DI DEDUCIBILITA DELLE SPESE
DI MANUTENZIONE
E DI RIPARAZIONE
La normativa fiscale individua un criterio meccanico per determinare l’ammontare massimo delle spese di manutenzione e di riparazione deducibile fiscalmente.
I costi in esame hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio e quindi, essendo dotati del requisito di certezza e determinabilità oggettiva, dovrebbero essere integralmente deducibili.
L’obiettivo del legislatore è di individuare un criterio meccanico ed oggettivo per distinguere le spese di manutenzione e riparazione ordinarie da quelle straordinarie , allo scopo di impedire all’amministratore di considerare ordinarie tutte o la maggior parte delle spese di manutenzione e di riparazione sostenute finanziariamente, con conseguente abbattimento del reddito e quindi delle imposte.
I corretti principi contabili dettano solo un criterio generale ,considerando ordinarie le spese sostenute per riparare danni o rotture o per mantenere inalterate le originarie condizioni di utilizzo del bene strumentale e straordinarie quelle che, al contrario, ne incrementano il valore , migliorandone ed ampliandone l’originaria funzione e capacità produttiva.
Tale criterio,tuttavia,lascia ampi spazi di soggettività e discrezionalità all’amministratore nella sua applicazione .
Il legislatore fiscale, per impedire che l’amministratore approfitti di questa discrezionalità al solo scopo di usufruire di un vantaggio fiscale, detta il seguente criterio di deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione
SPESE DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE ORDINARIE:
coincidono con il 5% del costo storico delle immobilizzazioni materiali iscritte nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio e rappresentano l’ammontare massimo deducibile fiscalmente.
SPESE DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE STRAORDINARIE:
coincidono con le spese di manutenzione e di riparazione sostenute nell’anno ,ma indeducibili, perché eccedenti il limite massimo del 5% del costo storico delle immobilizzazioni materiali al 1/1. Diventano deducibili per quote costanti nei cinque esercizi successivi.
PROCEDIMENTO DI CALCOLO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE E DI
RIPARAZIONE DEDUCIBILI FISCALMENTE:
E’ suddiviso nelle seguenti fasi:
1. Prima si sommano i costi storici delle immobilizzazioni materiali iscritte nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio
2. Successivamente si aggiungono e/o si tolgono i costi storici delle immobilizzazioni materiali acquistate e vendute nel corso dell’esercizio, tenendo conto del tempo:
a) Si aggiunge il costo storico delle immobilizzazioni materiali acquistate nell’anno in proporzione alla durata del possesso;
b) Si toglie il costo storico delle immobilizzazioni materiali vendute nell’anno in proporzione alla durata del mancato possesso;
3. Poi il costo storico delle immobilizzazioni materiali oggetto di contratti di manutenzione deve essere tolto dal costo storico delle immobilizzazioni materiali sopra indicato, perché i canoni di manutenzione che l’impresa ha pagato nell’esercizio in adempimento ad obbligo contrattuale sono deducibili per l’intero importo di competenza dell’esercizio;
4. Infine si calcola il 5% dell’importo ottenuto e lo si confronta con le spese di manutenzione e di riparazione iscritte in CE, diminuite dei canoni sopra citati, interamente deducibili.
Vi sono due possibilità:
Spese di manutenzione
iscritte in CE > 5%
(spese manutenzione iscritte in CE – 5%) = costo indeducibile
Siccome è un costo indeducibile dà luogo ad una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.
Le manutenzioni indeducibili nell’anno sono fiscalmente considerate straordinarie quindi verranno riconosciute in deduzione come costi nei cinque esercizi successivi per quote costanti. La quota costante deducibile in ciascuno dei cinque anni è pari al 20% della variazione in aumento. La deduzione fiscale di tali quote avviene mediante variazioni in diminuzione.
Spese di manutenzione
iscritte in CE < 5%
L’amministratore ha rilevato contabilmente come ordinarie spese di manutenzione inferiori all’importo deducibile fiscalmente. Il maggior costo fiscale (pari al 5%) non può essere riconosciuto in detrazione mediante una variazione in diminuzione perché non è iscritto in CE.
Le spese di manutenzione patrimonializzate dall’amministratore ,perché considerate straordinarie, non possono essere confrontante con il 5%. Diventeranno deducibili mediante quote di ammortamento calcolate con l’aliquota del bene pluriennale a cui sono state patrimonializzate.
Esempio:
All’1/1/N abbiamo i seguenti costi storici per i beni materiali:
* fabbricato: 500.000;
* impianti: 280.000;
* macchinari: 300.000;
* automezzi: 100.000;
* attrezzature: 40.000.
Nel corso dell’anno N si sono verificate le seguenti movimentazioni di beni strumentali:
* il 30/4 si è acquistato un macchinario del costo storico di 120.000;
* il 30/11 si è venduto un automezzo del costo storico di 35.000.
Gli impianti sono tutti soggetti a contratto di manutenzione che impone l’obbligo di pagare un canone annuo di 15.000 in via anticipata in data 1/3 di ogni anno.
Le spese di manutenzione iscritte in CE sono state di 90.000.
1^ fase: calcolo dell’importo massimo deducibile
costo storico immobilizzazioni
1.220.000
+ acquisti anno N
+ 80.000
→ 8/12 * 120.000
– vendite anno N
– 2.916,67
→ 1/12 * 35.000
=
1.297.083,33
– costo storico impianti oggetto di contratto di manutenzione
– 280.000
= base imponibile su cui calcolare il 5%
1.017.083,33
5% di 1.017.083,33 = 50.854,17 importo massimo deducibile
2^ fase: calcolo delle spese di manutenzione iscritte in CE da confrontare con l’im-porto massimo deducibile:
Spese manut
1/3/N
2.500
Risconto iniziale
15.000
Canoni pagati
per differenza
75.000

Spese di manutenz

2.500
Risconto finale

90.000
31/12/N saldo
spese di manutenzione da confrontare
con l’importo massimo deducibile
3^ fase: confronto fra il costo iscritto in CE e l’importo massimo deducibile fiscalmente:
costo iscritto in CE
importo max deducibile
75.000
>
50.854,17
75.000 – 50.854,17 = 24.145,83 → eccedenza non deducibile
4^ fase: calcolo delle variazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi:
anno N
variazione in aumento
24.146
anno N+1
variazione in diminuzione
4.829
anno N+2
variazione in diminuzione
4.829
anno N+3
variazione in diminuzione
4.829
anno N+4
variazione in diminuzione
4.829
anno N+5
variazione in diminuzione
4.830
pari al
20% di 24.145,83

Esempio