BILANCIO D'ESERCIZIO

Materie:Appunti
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio consta di tre documenti fondamentali:
• Prospetto dello Stato Patrimoniale
• Prospetto del Conto economico
• Nota Integrativa
I primi due prospetti presentano delle novità rilevanti in merito al proprio contenuto, più analitico rispetto alla disciplina precedente.
La relazione degli amministratori, prevista dalla vecchia normativa, è stata sostituita da due documenti:
1. la Nota Integrativa, che è parte integrante del bilancio, perché serve a interpretare e dare ulteriori informazioni in merito ai dati inseriti nei due prospetti.
2. la Relazione sulla Gestione, che accompagna il bilancio d’esercizio al fine di evidenziare la situazione e l’andamento della società.
Esiste uno stretto legame tra storia dell’impresa e storia del bilancio: la crescita del contenuto del bilancio e della sua disciplina è funzione dell’evoluzione degli interessi dell’impresa.
STRUTTURA PREVISTA PER LO STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO E CONTENUTO
Lo Stato Patrimoniale deriva dalla situazione contabile patrimoniale finale, il suo prospetto, come quello del Conto Economico, presenta una struttura rigida e vincolante.
La Nota Integrativa sviluppa il contenuto di entrambi i prospetti, espressi in modo sintetico, arricchisce e traduce la simbologia tecnica in linguaggio comune.
Sono previsti raggruppamenti delle singole voci, contenute nell’articolo 2424 c.c., in classi e a loro volta in macroclassi.
Le voci di bilancio possono essere sommate solo quando presentano importi irrilevanti anche se la Nota Integrativa deve contenere distintamente gli importi oggetto di raggruppamento.
Ogni voce del prospetto deve essere accompagnata dalla corrispondente voce relativa all’esercizio precedente (Stati comparati). Quando non è possibile la comparazione occorre disgregare, e quando il confronto per dato non è disponibile, occorre precisarlo nella Nota Integrativa.
Lo schema dello Stato Patrimoniale così come previsto dall’articolo 2424 del c.c., prevede il raggruppamento degli elementi attivi e la relativa classificazione in base al criterio della destinazione economica: immobilizzazioni e attivo circolante. Le voci del passivo sono classificate in base alla loro provenienza in qualità di fonti di finanziamento.
Inoltre la struttura attuale prevede l’esposizione delle attività al netto delle “poste rettificate”, non più, dunque, esposte nel passivo dello Stato Patrimoniale.
STATO PATRIMONIALE (MACROCLASSI)
ATTIVITA’
PASSIVITA’
A) CREDITI V/SOCI per versamenti ancora dovuti
A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) TFR LAVORO SUBORDINATO
D) RATEI E RISCONTI
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
STRUTTURA PREVISTA DAL CONTO ECONOMICO CIVILISTICO E CONTENUTO.
Riguardo la struttura e il contenuto del Conto Economico il legislatore ha recepito uno schema a forma scalare con costi classificati per natura ritenendola idonea rispetto alla classificazione dei costi per funzione, in quanto permette di individuare meglio le tre aree della gestione aziendale:
1. Area della gestione ordinaria o della produzione (o area caratteristica): il valore della produzione “A” al netto dei costi della produzione (voce B) consente di determinare il risultato della gestione tipica dell’impresa;
2. Area finanziaria: in tale area si pongono a confronto i proventi derivanti dagli investimenti della liquidità aziendale con i costi dei finanziamenti ottenuti;
3. Area straordinaria: si considerano i confronti tra proventi e oneri della gestione atipica (o extracaratteristica) dell’impresa.
In base a tale schema la novità e la particolarità che si evidenzia è relativa alla possibilità di fornire, con il nuovo prospetto, un risultato della gestione più “genuino” in quanto non inquinato dall’applicazione di disposizioni tributarie. Dalla nuova struttura del prospetto si nota che non sono espressamente evidenziate le voci di rettifica come i resi, gli abbuoni, gli sconti, i premi, i quali debbono necessariamente essere portati in diminuzione dei ricavi di vendita o dei costi d’acquisizione.
Nella voce “valore della produzione” devono essere indicate le variazioni delle rimanenze, dei semilavorati e dei prodotti finiti e delle immobilizzazioni per lavori interni, in qualità di costi sospesi. Se le variazioni riguardano le rimanenze di materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci, le stesse devono essere portate a rettifica del costo di produzione, così facendo si evita anche di evidenziare le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B ± C± D ± E)
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO
CRITICA AL CONTO ECONOMICO CIVILISTICO
Il legislatore scegliendo per il Conto Economico la forma verticale ha migliorato il livello informativo di tale schema contabile in quanto permette di evidenziare il contributo che ciascuna area di gestione fornisce alla formazione del reddito.
Tuttavia le aree di gestione considerate dal legislatore (ordinaria, finanziaria, straordinaria e fiscale) non corrispondono alle aree individuate dalla dottrina alla prassi individuale (infatti secondo quest’ultima andrebbe inserita una “nuova” area di gestione: area patrimoniale o atipica).
In particolare:
I. La voce “A5” del conto economico civilistico considera “ALTRI RICAVI E PROVENTI”, ciò significa che in questa voce il legislatore intende far affluire non soltanto i proventi delle gestioni accessorie (rimborso spese, provvigioni attive) ma anche componenti della gestione patrimoniale, nel punto “B” il legislatore ha inserito gli ammortamenti, le manutenzioni e le assicurazioni riguardanti gli immobili civili, che per la prassi e la dottrina contabile andrebbero inserite nella gestione patrimoniale.
II. La gestione finanziaria non comprende soltanto gli oneri (Interessi passivi) connessi al capitale di credito di cui l’azienda si è avvalsa, nonché i proventi (Interessi attivi) derivanti da temporanei impieghi di eccedenze liquide, ma anche i proventi che scaturiscono da partecipazioni di ogni genere (dividendi), da prestiti concessi a terzi e da titoli (Interessi attivi) che per la prassi e dottrina contabile andrebbero inseriti nella gestione patrimoniale.
III. Per la prassi e dottrina contabile nella gestione straordinaria andrebbero inseriti oneri e proventi di carattere eccezionale (sia per la natura, sia per la frequenza). Il legislatore inserisce invece in quest’area i proventi e gli oneri che derivano da fatti estranei all’attività ordinaria ( Es.: è tale il provento che deriva dalla vendita di macchinari da parte di un’azienda che produce scarpe, le plusvalenze e le minusvalenze rappresentano componenti straordinarie) pertanto per la critica e la prassi contabile le voci “B10c” (Svalutazioni delle immobilizzazioni), “D18” (Rivalutazioni) e “D19” (Svalutazioni) trattandosi di fatti eccezionali andrebbero inseriti nell’area patrimoniale.
NOTA INTEGRATIVA
La Nota Integrativa ha innanzitutto lo scopo di informare i destinatari del bilancio (investitori, dipendenti, finanziatori, fornitori, clienti ecc…) integrando i prospetti con i dati che per la loro natura extracontabile e qualitativa non compaiono nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
Una funzione molto importante è quella di spiegare e motivare le scelte compiute dagli amministratori in sede di valutazione. Essa ha un ruolo “collaterale” allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, in quanto ha lo scopo di descrivere in modo analitico le loro voci.
Si tratta di un documento informativo essenziale perché il bilancio deve essere in grado di svolgere la sua funzione di strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.
Le specificazioni, che mediante la Nota Integrativa vengono richieste agli amministratori, riguardano:
- i criteri di valutazione;
- i movimenti nelle immobilizzazioni e nelle altre voci dell’attivo e del passivo;
- i dettagli su alcune voci specifiche dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
- informazioni di carattere diverso riguardanti i dipendenti, i compensi agli amministratori, le categorie di azioni e obbligazioni
DOCUMENTI CHE ACCOMPAGNANO IL BILANCIO
Il bilancio d’esercizio è corredato da una serie di relazioni che conferiscono al bilancio, in modo più significativo, la funzione informativa che è chiamato a svolgere.
A. Relazione sulla gestione
B. Relazione del collegio sindacale: deve essere redatta in conseguenza all’obbligo degli amministratori di consegnare al collegio sindacale il bilancio almeno 30 giorni prima del giorno in cui l’assemblea si riunisce per discuterlo. Sulla base di tale comunicazione il collegio sindacale ha l’obbligo di riferire all’assemblea tramite una relazione giudizi riguardanti la tenuta della contabilità e i risultati d’esercizio conseguiti dalla società, esprimendo anche proposte in relazione all’approvazione del bilancio.
C. Per le società quotate in borsa:
- relazione gestionale semestrale: da consegnare entro 3 mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio al collegio sindacale (articolo 2428)
- relazione gestionale semestrale da inviare entro 4 mesi dalla fine del primo semestre alla CONSOB in base all’articolo 4 della Legge 216/1974.
Entrambe le relazioni devono contenere elementi approfonditi riguardo la situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale della società.
Inoltre entrambe le relazioni vengono imposte solo alle società quotate al fine di tutelare meglio gli interessi degli investitori e degli azionisti.

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