Impresa agricola, artigiana e professionista

Materie:Appunti
Categoria:Diritto

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Testo

Stabilisce l’art. 2135:
“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.”
La COLTIVAZIONE DEL FONDO è l’attività diretta ad ottenere prodotti agricoli (grano, frutta, verdura, fiori) mediante lo sfruttamento del territorio o la cura degli alberi.
La SELVICOLTURA è l’attività diretta alla coltivazione della selva (del bosco), al fine di produrre legname.
L’ALLEVAMENTO DI ANIMALI è l’attività diretta alla riproduzione e alla crescita di animali da carne, da latte, da lavoro, da lana ecc.
L’imprenditore agricolo non è soggetto alle procedure concorsuali né alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, salvo quelle previste per fini fiscali.
Imprenditore agricolo, prima dell’entrata in vigore del d. lg. 228/2001, era considerato colui che era soggetto a due rischi: il primo dovuto all’andamento dei mercati (comune ad ogni imprenditore); il secondo al rischio rappresentato dalle avversità atmosferiche (alluvioni, grandinate, siccità).
Il secondo comma dell’art. 2135 specifica che sono attività agricole tutte quelle che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque… (es. zoo); chiunque si occupi di produzione vegetale o animale, sia in ambienti naturali che artificiali o in strutture industriali.
Il COLTIVATORE DIRETTO (art. 1647) è l’agricoltore che con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia, si occupa della coltivazione dei campi.
Per ATTIVITA’ CONNESSE debbono intendersi quelle dirette:
* Alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell’allevamento di animali;
* Le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature dell’azienda agricola.
Viene considerato imprenditore agricolo anche chi professionalmente e con mezzi propri offre all’agricoltura servizi come la raccolta dei prodotti (mietitura, trebbiatura…) o lavorazioni speciali dei terreni.
Anche l’AGRITURISMO è considerato attività connessa.
La legge n. 730 del 5 dicembre 1985 stabilisce che sono agrituristiche le attività di ricerca e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda in un rapporto di connessione e di complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Rientrano fra queste attività:
- l’ospitalità (anche spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori);
- la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri.
L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO è il contratto con il quale il proprietario concede il godimento di un fondo all’imprenditore agricolo, il quale si obbliga a corrispondergli un canone periodico in denaro (art. 1628).
La legge ha fissato la durata minima del rapporto in 15 anni e ha introdotto un canone equo che viene aggiornato ogni tre anni da apposite commissioni tecniche provinciali sulla base del reddito catastale del terreno (= il reddito che l’ufficio del catasto presume si possa ricavare da quel certo tipo di terreno).
I CONTRATTI ASSOCIATIVI sono:
* La MEZZADRIA (art. 2141) è il contratto con il quale il proprietario terriero (detto concedente) conferisce un podere (un fondo, cioè, dotato di casa e attrezzature) e il mezzadro conferisce il lavoro proprio e della famiglia al fine di svolgere attività agricola e dividere prodotti e utili;
* La COLONIA PARZIARIA (art. 2164) è il contratto con il quale il proprietario mette a disposizione un fondo (un terreno, cioè) e il coltivatore si impegna a fornire il lavoro proprio e non anche quello dei familiari;
* La SOCCIDA (art. 2170) è il contratto che ha per oggetto l’allevamento e lo sfruttamento del bestiame e nel quale le parti mettono insieme, secondo diverse combinazioni, la terra, il bestiame e il lavoro al fine di ripartire prodotti e utili che ne derivano.
In questi contratti la legge assegnava il potere ai proprietari terrieri; alcuni esempi sono l’art. 2145, che assegna la direzione dell’impresa al proprietario del terreno, e l’art. 2142, che stabilisce che senza il consenso di quest’ultimo il mezzadro non poteva neppure cambiare la composizione della propria famiglia, considerata come forza lavoro contrattualmente vincolata.
La legge n. 756 del 15 settembre 1964 ha vietato la stipulazione di questi contratti e quella n. 203 del 1982 ha offerto alle parti la facoltà di convertire in affitto quest’ultimi ancora in corso.

L’ARTIGIANO è considerato piccolo imprenditore se, nella produzione di beni o di servizi a cui si dedica professionalmente, è prevalente il suo lavoro, anche manuale.
Secondo la Cassazione, egli cessa di essere piccolo imprenditore (soggetto, quindi, al fallimento e alle procedure concorsuali) se realizza un’organizzazione di tipo industriale in cui la sua opera personale e manuale non è più essenziale né la principale.
La legge quadro sull’artigiano n. 443 dell’8 agosto 1985 dispone che l’artigiano può avere, compresi i familiari, diciotto dipendenti se l’impresa non produce in serie; nove se produce in serie; dieci se svolge attività di costruzione edile; otto se presta servizio di trasporto; trentadue se svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche (decorative, ornamentali) e dell’abbigliamento su misura.

Coloro che esercitano una professione intellettuale senza vincoli di subordinazione sono chiamati LIBERI PROFESSIONISTI.
Gli artisti e i professionisti intellettuali non sono considerati imprenditori, anche se nell’esercizio della loro professione si avvalgono di una rilevante organizzazione di servizi e di mezzi.
La ragione di tale esclusione è nel fatto che si vede in essa soltanto la sopravvivenza di un antico privilegio che solleva i liberi professionisti dagli obblighi posti dalla legge a carico dell’imprenditore.
Gli artisti e i professionisti (art. 2238) sono considerati imprenditori solo se svolgono anche un’attività d’impresa (il medico anche titolare di una clinica, l’ingegnere anche titolare di un’impresa edile, l’attore anche proprietario di un teatro…).
Alcune professioni intellettuali sono protette. Questo significa che nessuno può esercitarle in concorrenza con chi già le esercita, se prima non ottiene l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli Ordini professionali.
Gli Ordini (per i laureati) e i Collegi (per i diplomati) sono associazioni alle quali l’art. 2229 c. 2 assegna il compito di:
- accertare l’esistenza di una doverosa competenza in chi chiede di essere ammesso all’esercizio della professione;
- tenere gli albi o gli elenchi professionali;
- esercitare il potere disciplinare sugli iscritti.
Non tutte le professioni, però, sono protette; come, ad esempio, le nuove professioni collegate all’espansione del settore dei servizi ad alta specializzazione (il terziario avanzato). Di questo gruppo fanno parte gli agenti di pubblicità, gli esperti di ricerche di mercato, gli esperti di organizzazione aziendale...
Per iscriversi ad un albo professionale è richiesto per tutti il superamento di un esame di Stato.
Un soggetto con un titolo di studio di una professione intellettuale che esercita la stessa senza, però, aver conseguito la specifica abilitazione, è soggetto, sotto il PROFILO PENALE, a una sanzione per l’esercizio abusivo della professione; sotto il PROFILO CIVILE, i contratti con i clienti vengono stipulati nulli. In quest’ultimo caso, desume l’art. 2231, costoro possono non pagare la parcella concordata e il professionista abusivo, non solo non ha diritto di agire in giudizio neppure per chiedere la restituzione delle spese sostenute, ma è tenuto a risarcire i danni causati al cliente.

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