Imprenditore commerciale

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Categoria:Diritto

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Testo

Imprenditori commerciali sono coloro che esercitano:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni e di servizi e quelle dirette alla produzione non industriale di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
- un’attività di trasporto di persone o di cose
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti, le attività di supporto delle imprese.
Iscrizione nel registro delle imprese: occorre recarsi nell’ufficio istituto presso la Camera di commercio della provincia. Il registro delle imprese è pubblico ed è consultabile da chiunque.
Debbono iscriversi:
- gli imprenditori commerciali individuali
- le società commerciali e le società cooperative
- gli altri soggetti indicati dalla legge
Nelle sezioni speciali:
- gli imprenditori agricoli
- i piccoli imprenditori
- le società semplici.
L’iscrizione serve a rendere pubbliche le informazioni prescritte dalla legge. Se un imprenditore individuale non si iscrive nel registro delle imprese è soggetto a una sanzione amministrativa. I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
Le scritture contabili sono un sistema coordinato di annotazioni dalla cui lettura è possibile determinare il reddito, il patrimonio e la situazione finanziaria dell’impresa. Servono per verificare la posizione contributiva dell’imprenditore e servono per determinare, in caso di insolvenza dell’imprenditore, la consistenza dell’attivo e del passivo e per accertare che non vi siano state irregolarità nella gestione dell’impresa.
L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere
- il libro giornale nel quale vanno annotate le operazioni relative all’esercizio dell’impresa
- il libro degli inventari sul quale va redatto un inventario nel quale sono annotate tutte le attività e le passività dell’impresa
- altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Le scritture contabili possono essere invocate come prova contro l’imprenditore e non dall’imprenditore stesso come prova a suo favore, possono valere come prova a favore di chi le ha predisposte solo se anche la controparte è un imprenditore.
Le procedure concorsuali sono procedimenti giudiziari che consentono ai creditori di rivalersi in eguale misura sul patrimonio dell’imprenditore commerciale che non sia in grado di far fronte ai propri debiti con mezzi normali di pagamento.
Il fallimento comporta l’eliminazione dell’impresa, la liquidazione di tutti i beni del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori.
Il concordato preventivo e l’amministrazione controllata tendono, invece, a soddisfare i creditori mantenendo contemporaneamente in vita l’impresa.
I rappresentanti dell’imprenditore sono:
- L’institore è colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa. Non ha superiori gerarchici sopra di sé se non il titolare dell’impresa. Se l’imprenditore non dispone diversamente, l’institore ha il potere di compiere tutti gli atti riguardanti l’esercizio dell’impresa.
- Il procuratore è quel dirigente che ha ugualmente il potere di compiere atti riguardanti l’esercizio dell’impresa, ma è sottoposto al controllo di uno o più superiori gerarchici.
- Il commesso è un dipendente privo di funzioni direttive che rappresenta l’imprenditore unicamente nello svolgimento delle specifiche mansioni che gli sono state affidate.
I limiti della legge all’esercizio dell’attività imprenditoriale sono:
- l’esercizio dell’attività imprenditoriale è ritenuto incompatibile con il mantenimento di incarichi pubblici e con l’esercizio di talune professioni, come quella del notaio. Inoltre, esso, è inibito a chi abbia subito condanne per reati fallimentari. Per l’esercizio di alcune attività è richiesto il possesso di un’apposita licenza.
Chi esercita abusivamente l’attività imprenditoriale non è esente dagli obblighi posti dalla legge a carico dell’imprenditore. Egli è ugualmente soggetto alle procedure concorsuali e risponde con tutto il suo patrimonio per i debiti dell’impresa.
Per svolgere un’attività imprenditoriale occorre avere la piena capacità di agire. In via eccezionale possono essere titolari dell’impresa anche il minore, l’interdetto, l’inabilitato (se l’impresa è pervenuta loro per eredità o per donazione e abbiano avuto dal tribunale l’autorizzazione a continuare l’esercizio per mezzo di un rappresentante legale o, nel caso dell’inabilitato, con l’assistenza del curatore) e il minore emancipato (se ha ottenuto dal tribunale l’autorizzazione a continuare un’attività già esistente o ad iniziarne una nuova).

L’imprenditore agricolo è colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienzaione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
La coltivazione di fondo è l’attività diretta ad ottenere prodotti agricoli mediante lo sfruttamento del terreno o la cura degli alberi.
La silvicoltura è l’attività diretta alla coltivazione della selva al fine di produrre legname.
L’allevamento del bestiame è l’attività diretta alla riproduzione e alla crescita di animali svolta utilizzando il fondo.
Sono agricole anche le attività connesse alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento del bestiame.
Le attività connesse sono:
- le attività dirette all’alienazione dei prodotti agricoli o alla loro trasformazione
- purché rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura.
Le attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti rientrano nella normalità dell’attività agricola se sono esercitate dallo stesso imprenditore che organizza la coltivazione del fondo, la silvicoltura o l’allevamento del bestiame (connessione soggettiva) e se l’attività di trasformazione o di vendita rimane complementare rispetto all’attività più propriamente agricola e non diventa prevalente rispetto ad essa (connessione oggettiva).
Anche l’agriturismo è un’attività connessa: sono agrituristiche le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda in un rapporto di connessione e di complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali. Tra queste attività ci sono l’ospitalità e la somministrazione di pasti e bevande.
L’impresa agricola è costituita da:
- funghicoltura, collegata allo sviluppo del ciclo biologico
- acquicoltura e le connesse attività di prelievo
- attività di guardiania dei campi.
Non costituiscono l’impresa agricola:
- la pollicoltura e l’allevamento delle specie volatili
- l’allevamento di cavalli da corsa
- l’acquisto e il nutrimento del bestiame finalizzato non già alla sua riproduzione, ma al suo ingrasso e alla successiva rivendita
- l’impresa che abbia ad oggetto l’attività di trasformazione del letame mediante essiccazione.
L’imprenditore agricolo può essere proprietario del fondo oppure può averne acquistato la disponibilità stipulando con il proprietario un contratto di affitto o un contratto di tipo associativo.
L’affitto del fondo rustico è il contratto con il quale il proprietario concede il godimento di un fondo all’imprenditore agricolo il quale si obbliga a corrispondergli un canone periodico in denaro.
I contratti associativi sono:
- la mezzadria: il contratto con cui il proprietario terriero, detto concedente conferisce un podere e il mezzadro conferisce il lavoro proprio e della propria famiglia al fine di svolgere attività agricola e dividere prodotti e utili.
- La colonia parziaria: differisce dalla mezzadria perché il proprietario non mette a disposizione un podere ma solo un fondo e il coltivatore si impegna a fornire il lavoro proprio e non anche quello dei familiari.
- La soccida: contratto che ha per oggetto l’allevamento e lo sfruttamento del bestiame e nel quale le parti mettono insieme, secondo diverse combinazioni, la terra, il bestiame e il lavoro al fine di ripartire prodotti e utili che ne derivano.

Neanche il piccolo imprenditore è soggetto alle procedure concorsuali e alla tenuta delle scritture contabili, ad eccezione di quelle disposte a fini fiscali. Egli è soltanto obbligato ad iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il lavoro proprio e dei familiari deve essere prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti e al capitale impiegato.
Il commerciante non viene solitamente considerato piccolo imprenditore.
Il coltivatore diretto è l’agricoltore che con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia si occupa della coltivazione dei campi. È considerato piccolo imprenditore anche se assume alcuni braccianti alle sue dipendenze.
L’artigiano è considerato piccolo imprenditore se, nella produzione di beni o di servizi a cui si dedica professionalmente è prevalente il suo lavoro, anche manuale.
L’artigiano può avere, compresi i familiari, 18 dipendenti se l’impresa non produce in serie; 9 se produce in serie; 10 se svolge attività di costruzione edile; 8 se presta servizio di trasporto; 32 se svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche e dell’abbigliamento su misura.
L’impresa familiare è quella in cui collaborano, con il titolare imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado.
I diritti sono:
- diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia
- diritto di partecipare alla divisione degli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato nell’impresa
- il diritto di proprietà su una quota di beni acquistati con gli utili reinvestiti e non distribuiti
- il diritto di partecipare alle decisioni più importanti come l’impiego degli utili o cessazione dell’attività.
L’impresa familiare è considerata giuridicamente impresa individuale e non società. Solo il titolare imprenditore risponderà illimitatamente nei confronti dei creditori e solo lui potrà essere dichiarato fallito.
La costituzione dell’impresa familiare non ha bisogno di un atto formale, ogni attività imprenditoriale alla quale concorrono i componenti della famiglia indicati dalla legge è un impresa familiare. La dichiarazione scritta è richiesta solo ai fini fiscali ed è una dichiarazione che pochi omettono di fare perché consente di ridurre l’incidenza delle imposte.

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