Il rendiconto generale dello stato

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Testo

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E IL CONTROLLO SUCCESSIVO

RENDICONTO
Il controllo successivo è anch’esso un controllo di legittimità ed è attuato dalla Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato presentato dal governo al termine dell’esercizio.Il rendiconto comprende 2 documenti: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.E’ formato in base ai dati forniti dagli Uffici centrali del bilancio e coordinati dalla ragioneria generale, che lo sottopone entro il 31 maggio alla corte dei conti.
PARIFICAZIONE
La corte ne verifica la conformità alla legge del bilancio e delibera a sezioni unite la parificazione del rendiconto. Il rendiconto generale, accompagnato da una relazione della Corte viene restituito al Ministro del tesoro entro il 30 giugno, lo presenta alle camere mediante apposito disegno di legge.
APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO
Al controllo giuridico-amministrativo esercitato dalla corte dei conti si aggiunge il controllo del Parlamento che valuterà in che modo sia stato realizzato il programma politico del governo.Il rendiconto viene approvato dal Parlamento nelle stesse forme seguite per il bilancio di previsione.
CONTROLLO SULLA GESTIONE
Altro controllo è svolto dalla corte dei conti mentre l’esercizio finanziario è ancora in corso e ha per oggetto la gestione del bilancio e del patrimonio di tutte le amministrazioni pubbliche; ha anche esso carattere successivo in quanto si esplica dopo che gli atti amministrativi hanno ricevuto esecuzione.Questo controllo ha lo scopo di verificare oltre alla legittimità, anche l’efficienza dell’azione amministrativa e il conseguimento degli obbiettivi programmati.

La gestione di cassa. Il servizio di tesoreria.
TESORO
Il tesoro è quel ramo dell’amministrazione statale che sovrintende alla gestione del pubblico danaro e provvede all’esecuzione del bilancio per quanto riguarda le previsioni di cassa.
SERVIZI DI CASSA
Il servizio di cassa in Italia è svolto in Roma dalla Tesoreria centrale e in ciascun capoluogo di provincia da apposite sezioni di Tesorerie provinciali presso le sedi della Banca d’Italia.Vi sovrintende il dipartimento del tesoro, presso il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione.
GESTIONE DEL BILANCIO E GESTIONE DI TESORERIA
La GESTIONE DEL BILANCIO include tutte le operazioni di riscossioni e pagamenti in esecuzione del bilancio di previsione.
La GESTIONE DI TESORERIA EXTRABILANCIO include principalmente operazioni di credito per far fronte a eventuali deficienze di cassa: da ciò ha origine la formazione del debito fluttuante.Tali operazioni sono principalmente: l’emissione di Buoni del tesoro;l’emissione di biglietti di stato e di monete metalliche; l’accensione di debiti con l’istituto di emissione.
IL CONTO DEL TESORO E LE RELAZIONI DI CASSA
CONTO DEL TESORO
I risultati della gestione della tesoreria vengono mensilmente esposti e pubblicati in un documento che prende il nome di Conto del tesoro.Esso consta di una serie di prospetti, i principali hanno per oggetto: il movimento generale di cassa; la situazione del Tesoro; la situazione dei debiti e crediti di tesoreria; gli incassi per entrate di bilancio; i pagamenti per spese di bilancio.
RELAZIONI DI CASSA
La situazione di cassa è sottoposta al controllo del Parlamento. A tal fine il ministro del tesoro ha l’obbligo di presentare entro il mese di febbraio una Relazione annuale sul fabbisogno di cassa del settore statale e entro i mesi di maggio,agosto e novembre una Relazione semestrale sui risultati della gestione di cassa del bilancio statale.Con queste relazioni il Ministro del tesoro presenta al parlamento anche la stima del fabbisogno di cassa e i risultati trimestrali riferiti all’intero settore pubblico.

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è stabilito dal d. lgs. 25 febbraio 1995 e modificato 11 giugno 1996.
NORME STATALI E AUTONOMIE LOCALI
Tali norme hanno lo scopo di assicurare che i procedimenti di gestione finanziaria e i bilanci degli enti locali corrispondano a principi e criteri uniformi; rimane ferma l’autonomia dei singoli enti i quali nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto provvede a disciplinare con apposito regolamento le modalità organizzative del proprio sistema di contabilità, secondo le esigenze locali.
PRINCIPI
I bilanci degli enti locali sono redatti in termini di competenza e devono corrispondere ai principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pubblicità e pareggio finanziario.
CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE
Il criterio di classificazione delle entrate e delle spese corrisponde alla funzione del bilancio come strumento di programmazione.
Le entrate sono classificate in: titoli, secondo la fonte di provenienza; categorie, secondo la tipologia; risorse, secondo lo specifico oggetto.
Le spese: titoli, secondo i principali aggregati economici; funzioni, secondo le funzioni degli enti; servizi, secondo gli uffici che gestiscono un complesso di attività; interventi, secondo la natura economica dei fattori produttivi impiegati in ciascun servizio.
In un apposito quadro di sintesi del bilancio e le spese sono aggregate anche per programmi.
ALLEGATI
Al bilancio annuale di previsione sono allegati la relazione revisionale e programmatica e il bilancio pluriennale.
APPROVAZIONE
La procedura di approvazione è prevista dall’ art. 16.Il bilancio annuale, quello pluriennale e la relazione revisionale programmatica sono predisposti dall’organo esecutivo dell’ente locale(giunta)e da questo presentati all’organo deliberativo(consiglio)che lo approva entro il 31 ottobre. Il bilancio approvato e trasmesso all’organo regionale di controllo. Se nel termine di 20 gg questo non ha adottato un provvedimento di annullamento per illegittimità, il bilancio diventa senz’altro esecutivo.

Esempio