Il rapporto di lavoro subordinato

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CAPITOLO4: IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO

PRESTATORE LAVORO SUBORDINATO: si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Elementi costitutivi sono dunque la collaborazione e la subordinazione.
LAVORATORE AUTONOMO: si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio (contratto d’opera) con lavoro proprio e senza subordinazione, nei confronti di un committente.
LAVORO AUTONOMO LAVORO SUBORDINATO
Posizione del lavoratore autonomia dipendenza, collaborazione
Oggetto prestazione risultato finale utilizzo energie lavorat
Organizzazione impresa caratteristica fond. Inesistente
Incidenza del rischio completa esonero completo
Corrispettivo x risultato finale a tempo

LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

COSTITUZIONE: Principale fonte del diritto del lavoro è la Costituzione che già nell’articolo 1 pone l’attività lavorativa alla base della vita sociale: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Viene inoltre sancito il DIRITTO AL LAVORO, il PRINCIPIO DELL’UGUAGLIANZA (eliminare gli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese) e il DOVERE di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività che concorra al progresso della società. I pubblici poteri devono intervenire per promuovere condizioni di piena occupazione, comunque questo non significa che il diritto al lavoro viene sancito nelle norme costituzionali.
Altre norme costituzionali:
- tutela lavoro, formazione ed elevazione professionale
- retribuzione, durata giornata lavorativa, riposo settimanale e ferie
- parità diritti donna-uomo (anche stessa paga a parità di lavoro)
- diritto ad adeguate forme di previdenza e assistenza sociale
- tutela attività sindacale (libertà organizzazione sindacale e garanzia della libertà di sciopero)
LEGGE ORDINARIA E ATTI CON FORZA DI LEGGE: il codice civile contiene la disciplina del rapporto di lavoro; ci sono anche delle leggi speciali su: collocamento, lavoro domestico, apprendistato, lavoro a domicilio, licenziamenti individuali, STATUTO DEI LAVORATORI, riforma processo del lavoro, parità uomo-donna, contratto formazione e part-time, diritto di sciopero, licenziamenti collettivi, privatizzazione pubblico impiego, lavoro interinale. LEGGI REGIONALI hanno efficacia solo su territorio regionale in materia di istruzione professionale e di servizi per l’impiego
REGOLAMENTI emanati dal governo con decreto del Presidente della Repubblica o dai Ministri con proprio decreto. Pur non essendo leggi in senso formale contengono norme giuridiche con l’efficacia propria degli atti amministrativi.

LE FONTI CONTRATTUALI

Contratti collettivi e contratti individuali. CONTRATTI COLLETTIVI: accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori da una parte e le associazioni dei datori di lavoro dall’altra per regolare diversi aspetti del rapporto di lavoro. Si riscontrano due parti fondamentali:
- NOMINATIVA relativa alla retribuzione (straordinari, premi produzione ecc) e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (orari, ferie ecc).
- OBBLIGATORIA comportamenti da assumere da parte di associazione lavoratori e datori di lavoro.
Ci sono diversi livelli di contrattazione collettiva:
- CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI CATEGORIA disciplina rapporto lavoro di una certa categoria (metalmeccanici, tessili…)
- ACCORDI INTERCONFEDERALI
- CONTRATTAZIONE AZIENDALE disciplina condizioni trattamento del personale dipendente all’interno dell’azienda.
Quello previsto dal contratto collettivo va rispettato anche nel contratto individuale anche se le clausole difformi possono essere valide solo se il contratto individuale contiene disposizioni più favorevoli per il lavoratore rispetto a quelle fornite dai contratti collettivi.

IL LAVORO SUBORDINATO: GENERALITA’

Il rapporto di lavoro subordinato indica la relazione che intercorre tra il datore e il lavoratore, avente l’obbligo di eseguire contro retribuzione, la prestazione lavorativa. Caratteristiche:
- erogazione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative
- inserimento lavoratore nell’impresa (collaborazione continuativa)
- posizione dipendenza e subordinazione del lavoratore
- diritto del lavoratore alla retribuzione

I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

DATORE DI LAVORO chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze in cambio della retribuzione. Il datore non è per forza un imprenditore, può essere un qualsiasi soggetto di diritto che opera nel campo economico. Anche lo Stato può essere datore di lavoro (rapporto di pubblico impiego). Un tempo i rapporti di lavoro con lo Stato erano disciplinati dalle norme sul pubblico impiego che comportavano una differenza SOSTANZIALE, in quanto norme e criteri del lavoro privato non potevano essere estesi a quello pubblico e viceversa, e una PROCESSUALE, in quanto le controversie in materia di pubblico impiego erano di competenza del giudice amministrativo (TAR) e non del giudice ordinario. Col 1993 un decreto legislativo sancisce l’equiparazione del rapporto di pubblico impiego al rapporto privato di lavoro subordinato. Dal punto di vista SOSTANZIALE i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni vengono disciplinati da codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato; dal punto di vista PROCESSUALE vengono assegnate al giudice ordinario le competenze che prima erano del TAR tranne che per categorie quali magistrati, questori e prefetti. IL PRESTATORE DI LAVORO si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Ci sono quattro categorie:
- DIRIGENTI (tecnici ed amministrativi): elevato grado professionalità, potere decisionale autonomo. Per loro c’è una disciplina separata, il cosiddetto trattamento in negativo; esclusione dalla disciplina limitativa dei licenziamenti, del contratto di lavoro e del contratto a termine; condizioni previdenziali migliori e buon trattamento economico.
- QUADRI: funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza per lo sviluppo e per l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, non sono dirigenti.
- IMPIEGATI: svolgono attività intellettuale e possono essere di CONCETTO (grado elevato e facoltà iniziativa) oppure d’ORDINE (attività intellettuale di tipo puramente esecutivo)
- OPERAI svolgono attività manuale. Possono essere SPECIALIZZATI (lavoro complesso, specifica conoscenza tecnica acquisita con tirocinio), QUALIFICATI (lavoro normale, specifica cognizione e normale tirocinio), COMUNI (lavori semplici, periodo di pratica), MANOVALI (attività generiche di manovalanza), APPRENDISTI (svolgono periodo di tirocinio per acquisire capacità tecnica ed in futuro un grado maggiore).
- FUNZIONARI: stanno tra dirigenti e impiegati ed hanno funzioni direttive
- INTERMEDI: stanno tra impiegati e operai, figura tipica del capo operaio che guida e controlla un gruppo di operai
L’insieme dei compiti che il lavoratore deve svolgere prende il nome di MANSIONI e vengono definite dal datore di lavoro. Le QUALIFICHE designano lo stato professionale del lavoratore. Il datore di lavoro deve far conoscere al lavoratore categoria e qualifica assegnategli anche se spesso stabilire una categoria di appartenenza è piuttosto difficile. Oggi tra impiegati ed operai non c’è più distinzione; la contrattazione collettiva ha introdotto l’INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI fondato su una pluralità di livelli comuni ad entrambi (impiegati ed operai) e ordinati su di un'unica scala.

IL CONTRATTO DI LAVORO

Contratto mediante il quale il prestatore si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività di lavoro e questi si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione. E’un contratto a prestazioni corrispettive.
Elementi essenziali:
- ACCORDO DELLE PARTI
- CAUSA: funzione economico-sociale ovvero scambio lavoro-retribuzione
- OGGETTO: costituito dalla prestazione e dalla retribuzione; l’oggetto deve rispondere a requisiti di liceità, possibilità, determinatezza o determinabilità.
- FORMA: generalmente è libera. A volte per legge la forma deve essere scritta (contratto a tempo parziale e contratto di formazione e lavoro).
Elementi accidentali:
- CONDIZIONE: può essere SOSPENSIVA (rapporto effettivo solo al verificarsi della condizione) o RISOLUTIVA (cessazione del rapporto al verificarsi della condizione).
- TERMINE FINALE determina la fine della sua efficacia

Il rapporto di lavoro a tempo determinato

La cessazione del rapporto al giungere del termine è contrario al principio di stabilità del posto di lavoro ed è per questo motivo che non viene visto di buon grado. E’ un contratto di lavoro a scadenza predeterminata ed è possibile effettuarlo solo in alcuni casi: attività lavorativa stagionale, sostituzione lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, esecuzione di un opera a tempo predeterminato a carattere straordinario, lavorazioni a fasi successive, assunzione personale per programmi radio o TV, assunzione da parte di compagnie aeree, dirigenti amministrativi e tecnici, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (max 12 mesi). Per evitarne un abuso si procede alla stipulazione in forma scritta a pena di nullità. Con il pacchetto Treu è stato possibile prorogare il termine ma una volta sola e con il consenso del lavoratore, per un massimo di 30 giorni.

Il patto di prova

Costituisce elemento accidentale di un contratto di lavoro; è una clausola apposta al contratto in cui le parti subordinano l’assunzione definitiva all’esito positivo di un periodo di prova. E’una via di mezzo tra condizione sospensiva e termine iniziale incerto. E’ previsto un atto scritto con indicazione della durata. Entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Nei contratti collettivi viene stabilita la durata massima non prorogabile; in caso di recesso al lavoratore spetta trattamento fine rapporto (liquidazione) e ferie pagate. Alla scadenza del termine il rapporto diventa definitivo.

Esempio



  


  1. lena

    cerco appunti di diritto del lavoro del testo f. santoni e del testo di carinci