Il processo penale

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Testo

SISTEMA INQUISITORIO
Entra in vigore nel 1931.
La logica inquisitoria era conforme ai principi fondamentali dello stato fascista in cui lo Stato è l’unico ente dotato della capacità di distinguere cosa è bene o male per la comunità.
Il PM incarnava lo Stato e doveva essere posto un gradino superiore all’imputato; ecco perché il PM nel vecchio rito penale assumeva le prove in segreto.
Quando il processo passa in aula, fase dibattimentale, saranno i fascicoli con le prove raccolte dal PM, il materiale su cui il giudice deciderà sulla colpevolezza o meno dell’imputato.
INQUISIRE: arrivare alla condanna lasciando poco spazio alla difesa. Non c’è parità tra le parti.

SISTEMA ACCUSATORIO
Sistema attuale entrato in vigore nel 1989.
Le due parti sono in una situazione di parità.
L’istruzione della causa viene eliminata perché le prove vengono raccolte nella fase dibattimentale infatti il contraddittorio avviene in questa fase e non in fase di difesa.
Le parti sono entrambe produttive(incontro-scontro).
L’imputato viene avvertito che si sta indagando nei suoi confronti.
Fasi:
➢ INDAGINI PRELIMINARI:
In questa fase non si raccolgono le prove salvo quelle per decidere sul rinvio a giudizio o sull’archiviazione.
La comunicazione giudiziaria che si aveva nel vecchio processo è stata sostituita dall’informazione di garanzia che viene inviata sin da primo atto a cui il difensore ha diritto ad assistere. L’informazione di garanzia ha meno importanza della comunicazione giudiziaria.
Le indagini preliminari non possono essere usate come prova in sede dibattimentale.
➢ UDIENZA PRELIMINARE:
Il PM deve chiedere al GIP il rinvio a piede libero o all’arresto perché è il PM che partecipa al processo.
Nel dibattimento avviene la ricerca delle prove e la messa in contraddittorio. Ciò può essere diluito troppo nel tempo e per eliminare questo problema si fa ricorso ai riti abbreviati.
➢ DIBATTIMENTO
➢ DECISIONE

PRINCIPI CHE REGOLANO IL GIUSTO PROCESSO:
Art. 111.
“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.”
1. CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI;
2. PARITA’ TRA LE PARTI;
3. GIUDICE TERZO E IMPARZIALE;
4. RAGIONEVOLE DURATA;
5. INFORMAZIONE SULL’ACCUSA;
6. TEMPO PER PREPARARE LA DIFESA;
7. ACQUISIRE TUTTE LE PROVE A FAVORE DELL’IMPUTATO;
8. INTERPRETARE PER CHI NON COMPRENDE LA LINGUA;
9. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.

Esempio



  


  1. Angela De Siena

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