Il Parlamento

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Testo

IL PARLAMENTO :

Il Parlamento si presenta in posizione di primato tra gli organi costituzionali dello Stato, espressione istituzionalizzata e sistematica della sovranità del popolo.
Bicameralismo: nel nostro ordinamento si assiste al cosiddetto bicameralismo perfetto, in cui le due Camere hanno assoluta identità di funzioni e di poteri, seppure con qualche correttivo ==> si è assistito a numerose critiche per le inutili duplicazioni di questo sistema, che d’altra parte garantisce una maggiore ponderazione delle scelte legislative.
Composizione delle due Camere e legislatura: il Parlamento si compone nel nostro vigente ordinamento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Entrambe le Camere sono elette, oggi, per cinque anni e il periodo intercorrente tra l'elezione di una Camera e il suo scioglimento viene denominato legislatura, ai sensi dell’art. 60 Cost.
La durata della legislatura può essere prorogata solo in caso di guerra e mediante legge formale, mentre la fine anticipata della legislatura può essere disposta dal Presidente della Repubblica mediante scioglimento delle Camere o di una sola di esse, ai sensi dell’art. 88 Cost.
- La Camera dei deputati: è eletta a suffragio universale e diretto e composta da 630 deputati. Sono eleggibili a deputati tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età nel giorno delle elezioni; sono elettori della Camera coloro che hanno il diritto di voto e quindi tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età. Per le elezioni della Camera, il territorio nazionale è attualmente diviso in 26 circoscrizioni.
- Il Senato della Repubblica: è eletto, come da Costituzione, “a base regionale”, e composto da 315 senatori elettivi: ogni regione ha almeno sette senatori, salvo il Molise che ne ha due e la Valle d’Aosta che ne ha uno. Sono eleggibili a senatori tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni il 40° anno di età; sono elettori del Senato tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età. Accanto ai senatori elettivi si trovano i senatori di diritto, a vita, e senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.
Sono senatori di diritto, a vita, coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Repubblica, mentre il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Ineleggibilità: quando il candidato si trova in situazione, prevista dalla legge, per cui non può essere eletto, qualora vi sia egualmente candidatura, e il candidato venga eletto, l’elezione è invalida e priva di efficacia.
Sono ineleggibili:
- coloro che ricoprano determinate cariche o uffici di natura elettiva o burocratica., per non influenzare eventualmente l’elettorato;
- i magistrati, per non impedire l’imparzialità nell’esercizio della funzione giurisdizionale;
- coloro che ricoprano uffici presso governi esteri tanto in Italia quanto all’estero;
- coloro che per la posizione ricoperta in imprese private che abbiano rapporti di affari con lo Stato non potrebbero esercitare il loro mandato con sufficienti garanzie per l’interesse pubblico.
Incompatibilità: quando il candidato si trova in situazione per la quale , se vuole conservare la carica parlamentare che è stata validamente assunta, deve rinunziare ad altra carica, incompatibile, appunto, con quella parlamentare. Sono cause di incompatibilità: la carica di deputato o di senatore con quella di Presidente della Repubblica, con quella di componente del Consiglio superiore della Magistratura o della Corte Costituzionale, con quella di consigliere regionale. Altre cause di incompatibilità sono fissate in via generale dalla l.13 febbraio’53 e da altre disposizioni particolari.
La presenza di una causa di incompatibilità pone il deputato o senatore nella necessità di optare per il mandato parlamentare o per la carica incompatibile.
I sistemi elettorali: la formazione e il funzionamento delle Camere sono ovviamente condizionati dal sistema elettorale adottato.
• Sistemi uninominali: il territorio è diviso in collegi e in ogni collegio si presenta un solo candidato per simbolo o gruppo politico, e l’elettore può scegliere uno solo dei candidati.
• Sistemi plurinominali: i candidati si presentano raggruppati in liste, e l’elettore sceglie non la persona ma la lista, pur potendo spesso esprimere una o più preferenze tra i candidati della lista.
➢ Sistemi maggioritari: possono essere plurinominali o uninominali. I seggi vengono assegnati a chi ottiene nel collegio la maggioranza dei voti espressi; il sistema penalizza i partiti più deboli ma garantisce maggiore stabilità politica. Il sistema maggioritario majority attribuisce i seggi a chi ha ottenuto la maggioranza del 50% dei voti più uno, il sistema maggioritario plurality necessita soltanto la maggioranza relativa.
➢ Sistemi proporzionali: sono necessariamente plurinominali. I seggi sono ripartiti tra le diverse liste in competizione in proporzione ai voti ottenuti; il sistema garantisce il rispetto totale dell’opinione del Paese, ma è causa di frammentazione e di instabilità.
In Italia: dapprima si affermò il sistema proporzionale ma la stessa Assemblea Costituente preferì non inserire nella Costituzione disposizioni in materia di sistemi elettorali, limitandosi a prescrivere il suffragio universale e diretto. La decisione era volta ad evitare di impegnare le future Camere costringendole a una revisione della Costituzione nel caso che volessero in avvenire adottare un altro sistema. Infatti, con la crescente instabilità politica, si sentì l’esigenza di una revisione del sistema elettorale: con la riforma del 1993 si introdusse tanto per la Camera quanto per il Senato un meccanismo di votazione a turno unico con attribuzione di ¾ dei seggi con sistema maggioritario e del restante quarto con sistema proporzionale.
Sistema elettorale del Senato: in base alla l. 4 agosto 1993, l’elezione del Senato della Repubblica avviene a base regionale. I ¾ dei seggi vengono dunque attribuiti con sistema maggioritario, per l’assegnazione dei seggi residui (¼), il sistema è più complesso: l’ufficio elettorale “scorpora” , per ogni gruppo, i voti dei cittadini già proclamati eletti, determinando la cifra elettorale per gruppo e la cifra individuale dei singoli candidati data dalla percentuale dei voti validi ottenuti in rapporto ai voti validi espressi nel collegio. Successivamente assegna i seggi spettanti ad ogni gruppo dividendo la cifra elettorale di ogni gruppo successivamente per uno, due, tre, ecc.. sino alla concorrenza dei senatori da eleggere e scegliendo quindi tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai senatori da eleggere, con conseguente assegnazione dei seggi ai gruppi in corrispondenza dei quozienti (metodo d’Hondt o delle divisioni successive).
Sistema elettorale della Camera: l’elezione della Camera dei Deputati è stata profondamente modificata dalla l. 4 agosto 1993, introducendo un sistema molto simile a quello adottato per l‘elezione del Senato e quindi con combinazione del metodo uninominale maggioritario con quello proporzionale per l’assegnazione dei seggi residui.
Verifica dei poteri: gli Uffici centrali circoscrizionali o quelli regionali procedono, sulla base dei conteggi effettuati, a proclamare l’elezione tanto dei deputati quanto dei senatori. Tale proclamazione non ha però efficacia definitiva essendo subordinata al risultato della cosiddetta “verifica dei poteri” o anche, come dice l’art. 66 Cost., al giudizio dei titoli d’ammissione, attribuita alle stesse Assemblee.
Divieto di mandato imperativo: la libertà delle scelte del parlamentare non può essere limitata in alcun modo, né da parte degli elettori che lo hanno votato né da parte del partito di appartenenza, che potrebbero aspettarsi dal proprio rappresentante determinati comportamenti. Ad ogni modo il parlamentare è responsabile, non solo nei confronti dei propri elettori, ma di tutto il corpo elettorale,
e il partito, se “tradito” dal parlamentare, può emettere sanzioni punitive o censure verso di lui, che tuttavia non lo privano dello status di parlamentare.
Prerogative e immunità dei parlamentari: con la legge costituzionale 29 ottobre 1993 è stato sostituito l’art. 68 Cost. e sono stati modificati i diritti dei parlamentari ==> i parlamentari sono insindacabili per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni ed è necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza per le perquisizioni personali o domiciliari, per gli arresti o altre privazioni della libertà personale, per mantenere in detenzione un parlamentare, per sottoporlo ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza (non è più richiesta per la sottoposizione a procedimento penale).
Indennità parlamentari: secondo l’art. 69 Cost. i membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge, diretta a garantire il libero svolgimento del mandato, che comprende il rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza. Essa è determinata dagli uffici di presidenza delle Assemblee in misura tale che non superi il trattamento complessivo dei presidenti di Sezione della Corte di Cassazione.

SEZIONE ( : L’ORGANIZZAZIONE
I regolamenti parlamentari: l’organizzazione interna delle Camere e del Parlamento in seduta comune nonché le procedure per il loro funzionamento sono in parte disciplinate dalla stessa Costituzione ed in parte dai regolamenti parlamentari cui la Costituzione rinvia (artt.64 e 72).
La Costituzione stabilisce (art.64) che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, mentre l’art. 72 Cost. riserva ai regolamenti delle Camere la disciplina del procedimento legislativo, fatte salve, le sole disposizioni direttamente dettate dalla Costituzione ==> i regolamenti parlamentari si pongono quindi in posizione subordinata alla sola Costituzione e a loro favore è fissata una “riserva” che non potrebbe essere violata con disposizioni di legge ordinaria.
Gli attuali regolamenti della Camere sono stati adottati nel febbraio 1971 e sono entrati in vigore, entrambi, il 1° maggio di tale anno. I regolamenti delle Camere prescrivono la loro pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, facendo tra l’altro decorrere da tale pubblicazione la vacatio per la loro entrata in vigore.
Organi delle Camere: la Costituzione si limita, all’art.63, a stabilire che ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’ufficio di Presidenza. Maggiori dettagli sono forniti necessariamente dai regolamenti parlamentari i quali indicano gli organi delle Assemblee e ne stabiliscono le modalità di costituzione. In sintesi, ogni Camera ha:
a) un presidente eletto dagli appartenenti alla singola Assemblea, che non ha più solo funzioni di direzioni dei lavori, ma anche funzioni di direzione politica.
b) quattro vice presidenti, tre questori ed otto segretari.
c) un ufficio di presidenza del quale fanno parte i vice presidenti, i questori e i segretari.
d) gruppi parlamentari costituiti in base alle dichiarazioni rese dai singoli senatori o deputati. Per la costituzione di un gruppo parlamentare al senato sono necessari almeno dieci senatori, mentre alla Camera almeno venti deputati. I deputati o i senatori che non aderiscono ad alcun gruppo sono iscritti automaticamente al cosiddetto “gruppo misto”.
e) le giunte, organi a carattere permanente le cui funzioni principali risultano dalla loro stessa denominazione
f) le commissioni permanenti, costituite in ogni Camera con competenze legislative, di controllo politico e conoscitive, in numero di tredici tanto alla Camera quanto al Senato. La ripartizione di senatori e deputati nelle diverse commissioni deve ispirarsi all’esigenza di rispettare, in proporzione, la composizione delle Assemblee
Funzionamento delle Camere: sul funzionamento numerose disposizioni si ritrovano nella stessa Costituzione, tuttavia è molto ampia l’autonomia delle Camere stesse. Nell’ambito della legislatura non si parla più di “sessioni”, periodi di effettivo lavoro delle Assemblee, con l’eccezione della
“sessione parlamentare di bilancio” ; esistono solo i periodi di seduta delle Camere, peraltro di notevole durata, cosicché può dirsi che le Camere sono di fatto in attività per tutto il corso della legislatura.
Le sedute delle Camere: le sedute delle Camere, convocate sempre dal presidente, possono essere pubbliche o segrete, ordinarie o straordinarie. In via ordinaria, ai sensi della Costituzione (art.62), le Camere si riuniscono il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; in via straordinaria, ogni Camera si riunisce per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Non ha il potere di convocazione il Governo.
Secondo l’art. 64 Cost. le deliberazioni (e non le sedute!) di ciascuna Camera “non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti”. Tanto alla Camera che al senato, le votazioni possono avvenire a scrutinio palese o a scrutinio segreto e la maggioranza normale prescritta dalla Costituzione per le deliberazioni parlamentari è la maggioranza semplice (50% più uno dei presenti). Per quanto riguarda la Camera sono considerati validi e presenti solo favorevoli e contrari, e non gli astenuti, mentre il regolamento del Senato afferma che tutti i senatori, siano favorevoli, contrari o astenuti sono da ritenersi presenti.
Programmazione dei lavori parlamentari: i lavori delle Camere sono organizzati secondo programmi che si articolano su alcuni momenti essenziali tra i quali i contatti tra i presidenti delle Camere e con il Governo e la formazione del programma cui provvede la conferenza dei capigruppo. Se tale programma è adottato all’unanimità dalla conferenza dei presidenti dei gruppi, diviene impegnativo dopo la comunicazione all’assemblea e alle commissioni permanenti; l’Assemblea può comunque, al termine di ogni seduta, apportare le necessarie modificazioni all’ordine dei lavori già stabilito.
Il Parlamento in seduta comune: l’art. 55 della Costituzione afferma che il Parlamento può riunirsi anche in seduta comune dei membri delle due Camere, deliberando autonomamente. Tale ipotesi è prevista solo nei casi tassativamente previsti dalla Costituzione (vedi pagina seguente) ed un suo ampliamento sarebbe possibile solo mediante legge costituzionale. Il presidente, l’ufficio di presidenza, il regolamento e la sede del Parlamento in seduta comune sono quelli della Camera dei deputati.
1. FUNZIONE DI CONTROLLO:
L’attività di controllo delle Camere sul Governo e sulla Pubblica Amministrazione in generale si attua attraverso i seguenti strumenti ispettivi:
- interrogazione: consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, per sapere se un fatto sia vero; può essere a risposta orale e a risposta scritta. Secondo la procedura del question time ogni mercoledì di norma la seduta è dedicata alla discussione di “interrogazioni a risposta immediata”, consistenti in domande al Governo, con limiti di tempo estremamente limitati.
- interpellanza: consiste nella domanda, rivolta per iscritto, per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica. E’ strumento tipicamente ispettivo. In caso di insoddisfazione, può esserci mozione.
- risoluzione: con essa vengono manifestati orientamenti o definiti indirizzi su specifici argomenti
- mozione: è un testo che può essere presentato da un presidente di gruppo o da almeno dieci deputati alla Camera, da almeno otto senatori al Senato, che mira a promuovere una deliberazione dell’Assemblea su un determinato argomento.
Ma l’attività di controllo si manifesta anche nelle inchieste parlamentari: la stessa Costituzione (art.82) disciplina la materia, stabilendo che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari gruppi, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Le commissioni di inchiesta possono essere
istituite separatamente da ognuna delle Camere o da entrambe le Camere congiuntamente, oppure l’inchiesta può essere deliberata con apposita legge. A conclusione dei lavori, le Commissioni devono riferire alla Camera da cui sono state nominate, mediante una o più relazioni, a seconda che i risultati dell’inchiesta siano adottati all’unanimità o a maggioranza ==> sarà poi la Camera ad assumere le decisioni conseguenti.
2. FUNZIONE DI INDIRIZZO:
Tale funzione corrisponde alla natura delle Camere in quanto espressive in via diretta della volontà popolare. Appartengono all’attività di indirizzo le mozioni e le risoluzioni, ma possono essere comprese anche le leggi di autorizzazione e di approvazione, che esercitano un’efficacia condizionante non solo per l’attività successiva del Governo, ma anche per quella dello stesso Parlamento che rimane perciò vincolato alla loro osservanza, a meno di non derogarvi in modo espresso.
Collegati alle leggi di autorizzazione e di approvazione sono la legge di bilancio, il principio secondo il quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte e l’obbligo per le Camere di approvare annualmente, oltre al bilancio dello Stato, anche il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.
3. ALTRE FUNZIONI DELLE CAMERE:
Spetta alle Camere delegare al governo l’esercizio della funzione legislativa, deliberare lo stato di guerra, autorizzare con legge la ratifica dei principali trattati internazionali.
Le Camere hanno anche il dovere di esaminare le petizioni che i cittadini hanno ad esse rivolte, per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità, e il potere di svolgere, attraverso le commissioni, indagini conoscitive che possono concretarsi in udienze conoscitive.
4. FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE:
Le sedute “tassativamente previste” dalla Costituzione per il Parlamento in seduta comune sono:
- di natura elettorale. Spetta infatti al Parlamento, integrato dai rappresentanti regionali, eleggere: il Presidente della Repubblica, un terzo dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura, un terzo dei componenti della Corte Costituzionale, i 45 cittadini che formano l’elenco dal quale verranno estratti a sorte, quando necessario, i 16 giudici aggregati della Corte Costituzionale per i giudizi di accusa. In tutti questi casi, si vota soltanto, senza che sia consentita discussione.
- di natura processuale- penale. Il Presidente della Repubblica può essere posto, con deliberazione del Parlamento in seduta comune, in stato di accusa dinanzi alla Corte Costituzionale per i reati previsti dalla Costituzione (art.90 Cost.)
- di accertamento. Il Parlamento in seduta comune, non integrato in questo caso dai rappresentanti regionali, riceve il giuramento che il Presidente della Repubblica compie prima di assumere le sue funzioni.

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