Il Mutuo ed il Mandato

Materie:Appunti
Categoria:Diritto

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Testo

IL MANDATO
Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Oggetto del mandato è il fare, cioè la stipulazione di contratti o il compimento di atti unilaterali dal mandatario secondo le indicazioni del mandante. Il mandato è basato su di un rapporto di fiducia personale tra le parti.
Può essere:
-Mandato con rappresentanza = il mandatario rappresentante è obbligato ad agire per conto del mandante ; in più ha il potere di agire anche in nome del mandante rappresentato in base alla Procura che gli attribuisce tali poteri. Gli effetti degli atti giuridici compiuti dal mandatario si producono direttamente in capo al mandante.
-Mandato senza rappresentanza = il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante ma non può agire in suo nome in quanto manca una procura che gli attribuisce tale potere. Gli effetti degli atti compiuti dal mandatario si producono in capo a se stesso ed egli ha poi l’obbligo di trasferire al mandante i diritti acquisiti per conto suo.
Il mandato è un contratto a titolo oneroso: il mandante rappresentato è obbligato a pagare al mandatario rappresentante un compenso. Le parti comunque possono stabilire che il mandato sia a titolo gratuito.
E’ un contratto consensuale ma se ha per oggetto la stipulazione di atti che richiedono una determinata forma (come per esempio la forma scritta per gli acquisti di beni immobili) è formale.
E’ un contratto a effetti solo obbligatori per le parti.
OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO
a) Eseguire la prestazione pattuita con la diligenza media (diligenza del buon padre di famiglia, diligenza che tutte le persone dovrebbero avere). Il mandato può contenere l’indicazione esplicita degli atti per i quali è conferito, allora è detto mandato speciale. Può essere conferito per il compimento di tutti gli atti riguardanti la sfera giuridica del mandante, allora è detto mandato generale.
b) Rendere conto al mandante del proprio operato.
c) Trasferire al mandante tutti i diritti acquisiti in esecuzione del mandato.
OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE
a) Pagare il compenso pattuito al mandatario.
b) Somministrare al mandatario rappresentante i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome.
c) Pagare le spese sostenute dal mandatario e risarcirgli i danni eventualmente subiti a causa dell’incarico.
ESTINZIONE
Il mandato si estingue quando si verifica:
- scadenza del termine
- compimento dell’affare
- morte o sopravvenuta incapacità legale di una delle parti
- recesso del mandatario: il mandatario deve quindi risarcire il danno dovuto alla sua rinunzia
- recesso del mandante: il mandante deve quindi risarcire il danno dovuto alla sua revoca.
IL MUTUO
Il mutuo è contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
E’ un contratto avente effetti reali, si diventa cioè proprietari dei beni che si ricevono e si può disporne.
E’ un contratto a titolo oneroso: il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante (deve cioè corrispondere una somma che ha la funzione di corrispettivo dell’utilizzazione per un certo periodo del denaro). Il saggio degli interessi è stabilito dalle parti oppure è quello legale (limite del 20%, oltre il quale si viene considerati usurari); gli interessi molto elevati sono considerati usurari solo quando il mutuante li impone e approfitta consapevolmente dello stato di bisogno del mutuatario.
Il mutuatario ha l’obbligo di pagare gli interessi e di restituire quanto ha ricevuto dal mutuante.

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