Il lavoro: appunti di diritto

Materie:Appunti
Categoria:Diritto
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Data:08.06.2005
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Testo

APPENDICE

COSTITUZIONE ITALIANA:questo documento entra in vigore in Italia nel 1948 alla fine della seconda guerra mondiale, con un referendum proposto al popolo italiano. Con questo referendum lo stato italiano passò da una monarchia a una repubblica. Con questo documento vengono affermati, anche se in modo graduale, i diritti del cittadino italiano, infatti questa costituzione riconosce diritti di tipo politici, sociali, privati, economici. Il lavoro viene tutelato dalle costituzioni in diverse maniere. Già nei principi fondamentali (art. 1 e art. 4) si riconosce il lavoro come elemento portante delle crescite e dello sviluppo sociale e allo stesso tempo come diritto-dovere di ognuno, fondamento per una autentica convivenza civile.
PRINCIPIO LAVORISTA(art1):questo principio dice che il lavoro è l’elemento fondamentale non solo per il singolo cittadino ma per l’intera collettività.
PARITA’ SOCIALE(art3):grazie a questo articolo il nostro stato è diventato uno stato sociale, in quanto lo stato si fa carico di intervenire per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono una pari dignità sociale.
MERCATO DEL LAVORO: insieme delle domande e dell’ offerte e dei fatti che hanno influenza su di loro.
UFFICIO DI COLLOCAMENTO:è quell’organo decentrato del ministero del lavoro presso cui avviene l’iscrizione alle liste del collocamento per essere avviati al lavoro, da parte dei disoccupati e dei giovani in cerca di prima occupazione.
TIPI DI ASSUNZIONE:ci sono due tipi di assunzione:numerica o nominativa. Nel 1° caso il datore di lavoro indica il numero di lavoratori e l’ufficio provvede all’avviamento al lavoro in base alle graduatorie;nel 2°caso, invece, il datore di lavoro indica anche il nome della persona che intende assumere.
CONTRATTO DI LAVORO:contratto mediante il quale il lavoratore si obbliga a prestare il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze sotto la direzione del datore di lavoro che si obbliga a pagare la retribuzione. Ci sono due tipi di contratti : a tempo determinato, dove è prevista una scadenza, o a tempo indeterminato dove non è prevista una scadenza e dura per l’intera vita lavorativa.
Il contratto di lavoro può finire per due motivi:o per dimissione da parte del lavoratore, o per licenziamento da parte del datore di lavoro che deve avere un giustificato motivo(1966).
SINDACATI:organizzazioni di lavoratori,sorte allo scopo di difendere i loro diritti e migliorare le condizioni di lavoro e di vita. Ci sono vari sindacati (meglio chiamate confederazioni) come la CGIL,CISL,UIL e altre organizzazioni come la CISNAL e SINDACATI AUTONOMI.
RETRIBUZIONE:si intende il compenso che viene attribuito a un lavoratore per l’attività svolta. Questa retribuzione può essere a cottimo o a tempo. Il cottimo è quel sistema di retribuzione determinata dal lavoro svolto mentre quello a tempo prende il nome di stipendio(deriva dal latino stipendium e vuol dire “contribuzione in denaro”)quando abbiamo una retribuzione mensile, oppure salario(deriva dal latino salarium e vuol dire “razione di sale”)quando abbiamo una retribuzione oraria. Il salario può essere di due tipi:nominale, cioè la quantità di moneta che viene data al lavoratore dipendente, periodicamente, in cambio della sua prestazione o reale, cioè la quantità di beni e servizi che il lavoratore può ottenere con esso (potere d’acquisto del salario nominale).
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO:sono dei contratti stipulati tra i sindacati dei lavoratori e le associazioni degli imprenditori. In questi contratti che si riferiscono a diverse categorie di lavoratori sono contenuti indicazioni circa l’orario di lavoro,l’ammontare delle retribuzioni, i profili professionali delle varie qualifiche e altre clausole che riguardano il rapporto di lavoro. Questi contratti si applicano a tutti i rapporti di lavoro indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia inscritto al sindacato firmatario.
STATUTO DEI LAVORATORI:nome con il quale si indica la legge n 300° del 1970, che ha stabilito norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (RSA):organi formati da rappresentanti sindacali in una azienda o nelle diverse unità produttive di essa. Le RSA hanno diritto di usufruire di locali e di svolgere attività di informazione all’interno dell’azienda e i loro membri sono particolarmente tutelati. Le possibilità di istituire RSA è sede riconosciuta dallo Statuto dei lavoratori che le prevede per le associazioni sindacali aderenti alle confederazioni rappresentative sul piano nazionale.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU):sino state introdotte per la prima volta nel 1993 con degli accordi sul lavoro. Le principali differenze con la RSA è che in quest’ultima i rappresentanti erano per lo più nominati dai sindacati mentre attualmente,siamo giunti ad un ulteriore modifica degli accordi del 1993 e le RSU verranno totalmente elette dai lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali sono però destinate a scomparire. Infatti nel 1998 è stata presentata alla Camera una proposta di legge che prevede la loro soppressione e la loro sostituzione con le rappresentanze sindacali unitarie.
DIRITTO DI SCIOPERO:nella costituzione lo sciopero è riconosciuto come un diritto dall’articolo 40 che afferma che il lavoratore in sciopero non può essere licenziato e neanche sanzionato. Prima, invece, era considerato un inadempimento contrattuale, per cui il datore di lavoro poteva licenziare chi aderiva allo sciopero. Durante gli anni del regime fascista lo sciopero fu considerato un reato, e fu punito penalmente.
MERCATO DI MONOPOLIO:indica quel tipo di mercato in cui un determinato prodotto, bene o servizio viene offerto da una sola impresa.

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