Il contratto di lavoro subordinato

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Testo

Il lavoro è una qualsiasi attività materiale o intellettuale che contribuisce alla produzione, allo scambio di beni o di servizi destinati al soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi.
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Si ha lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio senza vicolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato dal fatto che i contraenti, se sono posti su un piano di perfetta parità sotto il profilo giuridico, non lo sono da un punto di vista socio-economico, essendovi una parte forte(il datore di lavoro) e una parte debole(il lavoratore).
Le condizione di debolezza del lavoratore è conseguenza, oltre che dalla sua posizione di soggezione economica, che ne riduce il potere contrattuale, anche dalla situazione di dipendenza gerarchica nei riguardi del datore di lavoro, dalla quale possono originare violazioni della dignità e della libertà del lavoratore.
L’insieme delle norme giuridiche che riguardano il lavoro subordinato costituisce il diritto del lavoro.
I contratti collettivi di lavoro sono quei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle corrispondenti associazioni dei datori di lavoro contenenti le regole cui sono tenuti a uniformarsi i singoli contratti individuali di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro è il contratto con il quale il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività di lavoro in cambio di una retribuzione.
Gli elementi del contratto essenziali sono: l’accordo, l’oggetto, la causa e la forma(che di solito è libera).
Art. 2094 L’obbligo principale del lavoratore è quello di eseguire la prestazione lavorativa e che questa si sostanzia nel mettere a disposizione il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Art 2104 sancisce gli obblighi della disciplina e della fedeltà. Si tratta più che di obblighi giuridici aggiuntivi e autonomi, di specificazioni dell’obbligo principale sopra elencato. Essi vengono a determinare i caratteri specifici, il contenuto e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il lavoratore subordinato deve anzitutto svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall’interesse dell’impresa e da quello della produzione nazionale.
Egli è anche tenuto all’osservanza(obbedienza) delle disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro che gli sono impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
L’art. 2105 prevede l’obbligo di fedeltà. Il concetto di fedeltà ha, in questo contesto, un’eccezione meramente negativa. Il lavoratore non è tanto obbligato ad aderire agli obbiettivi posti dall’imprenditore, quanto è piuttosto tenuto ad astenersi da ogni atto che possa, anche potenzialmente, nuocergli.
Richiesta numerica: eccezionali le ipotesi di richiesta nominativa, ammessi casi di passaggio diretto e assunzione diretta.
Richiesta nominativa: è necessario il nulla osta degli uffici di collocamento, permangono casi di richiesta numerica.
Assunzione diretta: non occorre il preventivo nulla osta, il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta assunzione agli uffici di collocamento.
La retribuzione è il trattamento economico cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del lavoratore come corrispettivo della prestazione lavorativa svolte.
La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Il lavoratore ha diritto di prestare la propria attività nel luogo stabilito e secondo un determinato orario di lavoro.
Il luogo di lavoro è anzitutto quello determinato dalle parti nel contratto; in mancanza di tale previsione la prestazione deve eseguirsi nel luogo dove l’attività deve essere esercitata.
Si definisce lavoro straordinario quello che eccede il limite massimo stabilito dalla legge. In tal caso il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
L’art. 39 stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera e che l’unico obbligo imposto ai sindacati è quello della loro registrazione nei modi previsti dalla legge.
Sciopero è l’astensione totale e concordata dal lavoro di gruppi di lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.
Il potere direttivo consiste nel potere dell’imprenditore di organizzare, indirizzare, controllare e disciplinare l’attività lavorativa dei singoli prestatori di lavoro.
Il potere disciplinare consiste nel potere concesso al datore di lavoro di applicare sanzioni al lavoratore che non osservi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà previsti dagli art. 2104 e 2105.
Il recesso del lavoratore prende il nome di dimissioni; quello del datore di lavoro viene comunemente definito licenziamento.
La parte recedente ha facoltà di sostituire il periodo di preavviso con una indennità (cosiddetta indennità sostitutiva) pari alla retribuzione che sarebbe spettata se tale periodo fosse stato lavorativo.
Il recesso del lavoratore è diretta applicazione dei principi generali in materia di estinzione degli effetti del contratto.
Se le dimissioni avvengono per giusta causa il lavoratore non è tenuto a dare il preavviso ma ha diritto all’indennità sostitutiva.
Viceversa per il licenziamento la legge stabilisce una disciplina del tutto particolare caratterizzata da una considerevole serie di limitazioni il cui scopo principale è quello di tutelare il lavoratore contro eventuali abusi.
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da una notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il licenziamento collettivo riguarda le imprese con più di 15 dipendenti che a seguito di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro ovvero della cessazione dell’attività intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni nell’ambito della medesima unità produttiva o di più unità produttive della stessa provincia.
L’istituto della mobilità è un sistema predisposto dal legislatore per facilitare il passaggio dei lavoratori licenziati a imprese che necessitano di manodopera.
I lavoratori prescelti vengono iscritti nelle lista di mobilità beneficiando, così, di un trattamento economico di sostegno e riuscendo ad accedere con maggiore facilità a nuove occasioni di lavoro.
R/13.5=TFR (inflazione annuale+indice istat andamento)=coefficiente di rivalutazione TFR
L’art. 2120 prevede che in ogni casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine lavoro(TFR):

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