Il concetto di imprenditore

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto

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Testo

Il concetto di imprenditore è stato elaborato per identificare uno dei soggetti del sistema economico,ossia dell’organizzazione sociale della produzione e della distribuzione della ricchezza. Vi compaiono,oltre all’imprenditore, molteplici altre figure: capitalisti, i quali offrono il proprio capitale per ricevere,come corrispettivo, quella rimunerazione fissa che si chiama interesse; i lavoratori, i quali offrono, anch’essi in cambio di una rimunerazione fissa, le proprie forze di lavoro; i consumatori,ossia coloro che domandano, per soddisfare i propri bisogni, determinati beni o servizi. L’imperatore è l’attivatore del sistema economico, egli svolge una funzione intermediatrice fra quanti offrono sul mercato capitale o domandano lavoro e quanti domandano beni o servizi. Egli trasforma o combina i fattori della produzione,ossia capitale e lavoro, in un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni del mercato e del consumo e si presenta come colui che svolge una funzione creativa di ricchezza. Altrettanto essenziale è il concetto di rischio economico dove l’imprenditore si obbliga a corrispondere un compenso fisso ai capitalisti e ai lavoratori; su di lui incombe il rischio di non coprire con il ricavo dei beni o dei servizi prodotti,il costo dei fattori produttivi impiegati. Questo rischio trova la propria rimunerazione nel profitto che èla differenza tra ricavi e costi;ma giustifica anche il potere di dirigere la produzione: l’imprenditore è a capo dell’impresa e ne decide la po0litica economica. Egli si presenta quale detentore del potere economico ossia del potere di decidere che cosa produrre,come, dove e quanto produrre.
art. 2082. è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata alfine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Oggi l’agricoltura è considerata attività di impresa: l’art. 2135 definisce come l’imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Ha acquistato rilievo ciò che gli agricoltori presentano in comune con gli industriali, ossia il fatto che gli uni, al pari degli altri, producono beni e,quindi, svolgono un’attività creativa di ricchezza.
L’esercizio di un’attività definibile come attività di impresa e la conseguente assunzione della qualità di imprenditore rendono senz’altro applicabile ogni norma che il codice civile ricolleghi all’esercizio di un’impresa.
Nell’ambito della definizione di imprenditore, formulata dall’art. 2082, io codice civile distingue poi due specie di imprenditori: l’art. 2135 definisce l’imprenditore agricolo; l’art. 2195 definisce l’imprenditore commerciale. La disciplina di specie dell’imprenditore agricolo è formata da poche e scarne norme che si limitano rinviare agli usi per ciò che attiene ai poteri di rappresentanza dei dirigenti e dei fattori di campagna. Ben più vasta e penetrante è la disciplina di specie dell’imprenditore commerciale: essa prevede l’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese,la tenuta delle scritture contabili, la soggezione al fallimento e alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza.

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo,gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

L’impresa è l’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
L’azienda è un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Tra azienda e impresa c’è un rapporto da mezzo a fine. Il concetto di azienda attiene a ciò che le scienze economiche definiscono come gli strumenti della produzione: esso identifica quegli strumenti produttivi che,secondo il linguaggio delle scienze economiche hanno carattere reale,quelli costituiti cioè da un complesso di beni.
L’imprenditore non è proprietario degli strumenti di produzione.
La qualificazione di un bene come bene aziendale dipende dalla destinazione data al bene dell’imprenditore; la considerazione giuridica di una pluralità di beni come componenti un’azienda dipende dal fatto che si tratta di beni utilizzati da un medesimo imprenditore per l’esercizio di una medesima impresa. Non è invece richiesto che i beni appartengano all’imprenditore: è sufficiente che egli dispone,su ciascun bene, di un titolo giuridico che gli permetta di utilizzarlo, in combinazione con gli altri beni aziendali, per l’esercizio dell’impresa: basta anche un titolo meramente obbligatorio, come ad esempio un contratto d’affitto.

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