I diritti reali di godimento

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Categoria:Diritto

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Testo

I DIRITTI REALI DI GODIMENTO

LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI
la facoltà di godimento è uno degli aspetti più importanti del diritto di proprietà. Il proprietario può anche concedere a un’altra persona un diritto di godimento di natura personale o reale. I diritti reali di godimento su una cosa altrui attribuiscono a una persona il diritto di utilizzare una cosa di proprietà di un’altra persona. Sono detti diritti limitati ed hanno un contenuto meno ampio del diritto di proprietà e limitano questo diritto per il possessore del bene. I diritti reali di godimento si possono costituire per volontà dell’uomo; per disposizione della legge; per usucapione(acquisto di un diritto reale per effetto del suo esercizio di fatto continuato per il periodo di tempo stabilito dalla legge). I diritti reali si possono estinguere per rinuncia del titolare; per la scadenza del termine; per confusione (il proprietario di un bene e il titolare del diritto limitato sullo stesso bene divengono la medesima persona).

I CARATTERI
sono caratterizzati dal cosidetto diritto di seguito, in quanto sono opponibili anche ai successivi proprietari del bene, che sono obbligati a rispettarne l’esercizio.
Sono garantiti in giudizio da una difesa assoluta contro coloro che contestino l’esistenza del diritto.
I diritti reali sono tipici perchè i privati non possono creare nuove figure di diritti reali.

LA SUPERFICIE
Il diritto di superficie consiste nel potere di fare e mantenere una costruzione sopra al suolo o nel sottosuolo di proprietà di un’altra persona e di acquistarne la proprietà. Esiste separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà di ciò che vi viene costruito in quanto il titolare del diritto di superficie acquista la proprietà della costruzione separata dalla proprietà del suolo. La proprietà superficiaria è limitata in senso verticale. La legge consente anche al proprietario di trasferire ad altre persone una proprietà di una costruzione già esistente (una banca può cedere un edificio ad altre persone ma conservare la proprietà del terreno sull quale è costruito, perchè vuole creare un caveau nel sottosuolo). Il diritto di superficie può essere temporaneo o perpetuo. Se il diritto di superficie si estingue per qualsiasi causa il proprietario del suolo diviene proprietario anche della costruzione.

USUFRUTTO
consiste nel diritto di utilizzare una cosa, di proprietà altrui, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. La proprietà di un bene gravato da questo diritto si chiama nuda proprietà. L’usufrutto non può mai superare la durata della vita dell’usufrutturario. Quando è stato stabilito a tempo determinato, l’usufrutto cessa con la scadenza del termine oppure se si verifica prima con la morte dell’usufrutturario. Può essere volontario quando deriva da un contratto o da testamento; legale quando è stabilito da una disposizione di legge, come l’usufrutto dei genitori sui beni dei figli minorenni. L’usufruttuario ha diritto di ottenere il possesso delle cose e utilizzarle liberamente; cedere l’usufrutto ad altre persone; l’usufruttuario ha l’obbligo di restituire le stesse cose al proprietario nello stato in cui si trovavano. Il quasi usufrutto ha come oggetto beni consumabili: in questo caso acquista la piena proprietà dei beni, deve pagarne il controvalore in denaro o restituirle altrettanti beni della stessa qualità.

SERVITÙ PREDALI
consistono nel peso imposto a un fondo per utilità di un altro fondo appartenente a un’altra persona. Il peso è costituito da una limitazione delle facoltà di godimento del proprietario.
• la servitù positiva consente al proprietario del fondo dominante di svolgere una data attività nel fondo servente o nel proprio. Impone al proprietario del fondo servente l’obbligo di tollerare, nel proprio fondo o in quello altrui, un’attività che, se non ci fosse la servitù, avrebbe il diritto di impedire.
• Una servitù negativa consente al proprietario del fondo dominante di impedire una determinata attività nel fondo servente. Impongono al proprietario del fondo servente l’obbligo di non fare, nel proprio fondo, un’attività che, se non ci fosse la servitù, potrebbe compiere.
• Una servitù si dice coattiva quando la sua costituzione è imposta dalla legge, anche contro la volontà del proprietario del fondo servente.
• le servitù apparenti sono le servitù per l’esercizio delle quali esistono delle opere permanenti e visibili nel fondo servente.

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