Gli atti illeciti e la responsabilità civile

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Testo

QUADRO RIASSUNTIVO: GLI ATTI ILLECITI E LE RESPONSABILITA’ CIVILI.
Responsabilità diretta
*Possiamo distinguere fra gli atti dannosi: atti LECITI (non contrari alla legge, non si devono risarcire i danni).
ILLECITI => (contrari alla legge; sono motivo di risarcimento dei danni causati da volontà e consapevolezza umana. Devono essere esaminati singolarmente da un giudice).
Il sistema della resp civ è formato da elementi oggettivi che sono:
• INGIUSTIZIA DEL DANNO => Lesione di un interesse/diritto giuridicamente tutelato;
• NESSO DI CAUSALITA’ => Il danno è risarcibile quando conseguenza immediata del fatto compiuto.
e da elementi soggettivi:
• IMPUTABILITA’ => Il responsabile dell’atto ingiusto ne deve essere consapevole.
• COLPA/DOLO => Nel primo caso è una conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia nel compimento di un atto; nel secondo caso si tratta dell’intenzione di causare un danno.
Le cause di giustificazione possono impedire all’atto di essere considerato un atto illecito; esse sono circostanze previste dalla legge, che possono escludere l’ingiustizia del danno causato da una condotta; comprendono: la legittima difesa (necessità di difendere diritto proprio/altrui contro una minaccia ingiusta), stato di necessità (necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona), consenso del titolare del diritto (consenso da parte del titolare di un diritto disponibile), esercizio di un diritto o adempimento di un obbligo (esercizio di un proprio diritto o adempimento di un obbligo giuridico).
Responsabilità indiretta
Una responsabilità indiretta ha la funzione di favorire il danneggiato con la previsione della garanzia patrimoniale di un’altra persona; una persona è responsabile per i danni che sono stati causati dal comportamento illecito di un’altra persona, con la quale si trova in un particolare rapporto giuridico.
Quando una persona non è capace di intendere o di volere nel momento in cui compie un atto illecito è responsabile la persona addetta alla sorveglianza di costui e i danni devono essere risarciti dal sorvegliante.
La responsabilità dei sorveglianti si basa su una presunzione relativa di colpa nella vigilanza, cioè si ritiene che il sorvegliante non ha svolto un controllo adeguato all’incapace e può liberarsi se riesce a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto se prova l’esistenza di una circostanza oggettiva.
Qualora il danneggiato non riesca ad ottenere il risarcimento dalla persona incaricata alla sorveglianza, il giudice può condannare il danneggiante a pagare un’equa indennità alla persona che ha subito il danno.
• Gli insegnanti, come anche il genitore/tutore (Art. 2048) sono responsabili per i danni causati dai figli minorenni e dalle persone sottoposte alla tutela che coabitano con loro (?), soltanto per il periodo di tempo durante il quale si trovano sotto la loro vigilanza.
Questi si possono discolpare provando di aver esercitato il necessario controllo per evitare il fatto; esso dipende dall’età della persona sottoposta alla sorveglianza e dalla circostanza esterna del tutto imprevedibile ed inevitabile.
Quando il responsabile deve rispondere del danno accaduto, si parla di responsabilità oggettiva, avendo accettato il rischio del compito (principio dell’accettazione del rischio).
Il datore di lavoro (nel caso dell’insegnante, il datore di lavoro si intende il Capo d’Istituto), è responsabile per i danni causati ad altre persone dai lavoratori alle sue dipendenze.
L’ART. 61 LEGGE 11 LUGLIO 1980 N° 312
➢ La suddetta legge regola principalmente 2 TIPI DI RESPONSABILITA’ del personale insegnante sui minori.
E riguarda il modo in cui il personale scolastico risponde per i danni causati a terzi nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni.
➢ Precedentemente all’entrata in vigore della legge n° 312 le due responsabilità prevedevano l’esistenza dei seguenti casi (ART. 22/23 DPR n° 3/1957):
- L’impiegato che compie un danno ingiusto durante lo svolgimento del proprio incarico di sorvegliante è personalmente obbligato a risarcire tale mancanza.
- Costituisce danno ingiusto qualsiasi violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo / colpa grave. (Restano escluse le resp. più gravi previste dalle leggi vigenti).
- E’prevista l’azione di rivalsa sul dipendente da parte dell’Amministrazione che abbia risarcito il danno in conseguenza dell’azione diretta.
Il personale non rispondeva civilmente verso i terzi per situazioni di colpa lieve / aggravata.
➢ L’ART 61 n° 312/80 precisa e prevede che la colpa grave è “una vasta ed evidente difformità tra l’atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente”.
Tale articolo regola anche il comportamento nel caso di situazione processuale, escludendo l’azione di danno diretto nei confronti del personale insegnante, con la sostituzione a desso dell’Amministrazione, quale soggetto passivo dell’azione risarcitoria.
Eventualmente l’Amministrazione persegue il superamento della responsabilità aggravata connessa alla presunzione di culpa in vigilando.
Spetta sempre all’Amministrazione del ramo scolastico l’onere di dimostrare di aver esercitato la sorveglianza idonea ad impedire il fatto con ogni mezzo, cioè “quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere”.
24/09/2006 17.48

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