Fonti del diritto - sicurezza sul lavoro

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto
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Testo

Il datore di lavoro deve affermare l’esistenza di un dovere di sicurezza per tutelare la salute e, l’integrità fisica del lavoratore sul posto di lavoro. Questo compito lo effettua con una serie di adempimenti finalizzati a garantire al lavoratore che, l’attività lavorativa, si svolga con un margine di sicurezza (margine perché il rischio non sarà mai totalmente eliminato). Nella Costituzione si trovano diversi articoli che trattano i principi della sicurezza sociale: Art 4, 32, 35, 38, 39, 41 e, addirittura l’articolo 1 cita il lavoro: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
• Articolo 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
• Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
• Articolo 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
• Articolo 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
• Articolo 39: L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
• Articolo 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
Oltre alle fonti della Costituzione si ricorda: Carta Sociale Europea, art. 2087 del cc, lo Statuto dei Lavoratori e il D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626.
• La carta sociale europea ha proclamato il diritto di tutti i lavoratori alla sicurezza e all’igiene del lavoro.
• L’ art. 2087 del cc obbliga il datore di lavoro ad adottare misure che secondo diverse particolarità del lavoro, esperienza ecc sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Ha pregi e difetti; il pregio è quello di adattarsi a qualunque attività economica in qualsiasi epoca storica. Il difetto principale è che, in caso di processi, è troppo difficile da parte di un giudice trovare delle misure a tutela del lavoratore. E’ quindi un articolo generale rivolto a TUTTI.
• Lo Statuto dei Lavoratori ha riconosciuto appunto ai lavoratori il diritto di controllare l’applicazione delle norme preventive e la promozione e l’attuazione di misure idonee per la tutela della salute e dell’integrità fisica.
• Il D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 ha dato l’attuazione alle direttive del Consiglio della Comunità Europea riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Lo scopo principale è quello di dare maggiori competenze e responsabilità a entrambe le parti (lavoratore / datore) tramite l’adozione e la gestione di misure di sicurezza. Per l’individuazione, la valutazione, la riduzione ed un controllo costante dei fattori di rischio per la salute del lavoratore tramite una programmazione delle attività di prevenzione, informazione consultazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti oltre all’organizzazione di un servizio di prevenzione effettuato da uno o più responsabili delegati dal datore o dal datore stesso.
La differenza principale tra l’articolo 2087 e il D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 è che, quest’ultimo introduce delle novità quali l’obbligo di conoscere e informare il lavoratore dei rischi dell’impresa che, saranno diversi a seconda della categoria di lavoro. Inoltre questo è strettamente legato al piano di autocontrollo obbligatorio
per tutte le imprese (non solo quelle ristorative).
Il D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 è composto da più articoli che, definiscono i vari obblighi tra le parti, i rappresentanti dei lavoratori in campo di sicurezza e, l’informazione e la formazione dei lavoratori.
• Articolo 4: enuncia gli obblighi che possiedono il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.
Prevede quindi la valutazione dei rischi il cui scopo è quello di individuare i fattori di rischio di un’impresa e delle singole mansioni. Questa valutazione è fondamentale perché consente al datore la possibilità di individuare misure preventive adeguate e la possibilità di avviare un’organizzazione pianificata della sicurezza segnalando anche il criterio con il quale si stabilisce il livello di rischio.
Gli obblighi del datore di lavoro sono molteplici, dalla decisione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione a quello di decidere gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, quello di nominare il medico competente quando previsto, più una lunga serie di adempimenti che servono per l’organizzazione di un’unità produttiva con un efficace sistema di sicurezza. Questi obblighi sono imposti al datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti sui quali ricade una responsabilità penale.
• Articolo 5: prevede gli obblighi dei lavoratori che hanno il compito principale di prendersi cura della propria sicurezza, salute, usare le disposizioni e istruzioni loro impartite (DPI, corsi aggiornamento ecc…). Questi obblighi che il lavoratore ha sono definibili come dovere di diligenza che ogni singolo lavoratore deve impegnarsi ad osservare per lo svolgimento del proprio lavoro.
Viene eletto un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che è colui che rappresenta i lavoratori in campo di salute e sicurezza durante il lavoro.
• Articolo 18: in tutte le aziende è obbligatorio eleggere un rappresentante per la sicurezza
• Articolo 19: vengono in questo articolo elencate tutte le attribuzioni date al rappresentante per la sicurezza
• Articoli 21-22: sono dedicati all’informazione e la formazione dei lavoratori e, il datore di lavoro deve obbligatoriamente fornire informazioni riguardanti i rischi di qualsiasi tipo (sicurezza, salute, specifici di mansione), misure e attività di protezione e prevenzione, i pericoli che sono legati all’utilizzo di determinate sostanze macchinari ecc…, procedure riguardanti pronto soccorso lotta antincendio ed evacuazione, responsabile del servizio di prevenzione ed eventualmente il medico competente e, i lavoratori che hanno l’incarico di applicare misure previste in caso di incendio, evacuazione…
La formazione del lavoratore deve avvenire con l’assunzione, trasferimento, cambiamento di mansione, introduzione nuove tecnologie e macchinari di lavoro e una formazione specifica è necessaria ai lavoratori esposti a rischi ben specifici, ad attività quindi ad alto rischio di esposizione.
L’informazione deve esser data all’inizio dell’attività e ripetuta ogni tre anni o quando ci siano modificazioni nelle lavorazioni che comportino mutamenti all’esposizione al pericolo.

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