elezioni in Lombardia

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Testo

Elezioni: il sistema elettorale
L'elezione del Consiglio regionale avviene con un sistema misto (proporzionale con premio di maggioranza variabile) per permettere alla coalizione vincente, in ogni caso, di disporre in Consiglio regionale di una maggioranza di seggi non inferiore al 55% o al 60% del numero complessivo di seggi assegnati.

Elezioni: la ripartizione dei seggi
Trattandosi di Regione con più di 6 milioni di abitanti (secondo l'ultimo censimento del 2001 la popolazione supera infatti i 9 milioni), Il Consiglio regionale della Lombardia si compone di 80 consiglieri.
Tuttavia, solo 64 consiglieri vengono eletti con liste provinciali (con sistema proporzionale sulla base delle preferenze ottenute) mentre i restanti 16 sono compresi nella lista regionale "bloccata" (sistema maggioritario). A ciascuna provincia spetta un numero definito di seggi da assegnare:

Provincia di Bergamo (244 comuni): 7 seggi
Provincia di Brescia (206): 8
Provincia di Como (163): 4
Provincia di Cremona (115): 2
Provincia di Lecco (90): 2
Provincia di Lodi (61): 1:
Provincia di Mantova (70):3
Provincia di Pavia (190): 4
Provincia di Sondrio (78): 1
Provincia di Varese (141): 6

Per quanto riguarda la provincia di Milano c'è da segnalare che con l'istituzione della nuova provincia di Monza e della Brianza (la cui circoscrizione è composta da 50 comuni) è possibile che la ripartizione dei seggi sia la seguente:
Provincia di Milano (quindi 138 comuni): 21
Provincia di Monza e della Brianza: 5

Sistema proporzionale
Il meccanismo dell'attribuzione dei seggi con il sistema proporzionale prevede che non ottenga alcun seggio il gruppo politico che a livello regionale ha ottenuto meno del 3% dei voti validi a meno che faccia parte di una coalizione che in ambito regionale ha superato il 5%.
I candidati vengono eletti sulla base dei voti di preferenza ottenuti nelle "liste provinciali".

Sistema maggioritario
Viene eletto Presidente della Regione Lombardia il candidato a capo della coalizione che ha ottenuto più voti in ambito regionale.
Il candidato presidente si presenta all'elettorato anche con una lista "bloccata" composta al massimo da 16 esponenti politici. Questi non ottengono voti di preferenza personali ma vengono eletti consiglieri regionali se il loro capolista vince le elezioni.

In base ai voti ottenuti in ambito regionale, possono essere eletti i primi 8 della "lista regionale" oppure tutti i 16 componenti.

Le ipotesi principali sono:
a)la percentuale dei seggi conseguiti dalle "liste provinciali" collegate alla "lista regionale" vincente è pari o superiore al 50%. In questo caso vengono eletti i primi 8 nominativi presenti nella "lista regionale" in modo tale che la rappresentanza della maggioranza in Consiglio regionale disponga del 60% dei seggi (il caso verificatosi con le elezioni regionali del 2000). I restanti 8 seggi vengono ripartiti tra le liste provinciali non collegate alla lista regionale vincente ( "premio di minoranza").
b)la percentuale dei seggi conseguiti dalle liste provinciali collegate alla lista regionale vincente è inferiore al 50%. In questo caso tutti i 16 nominativi del "listino" vengono assegnati alla lista regionale vincente.
c)Quest'ultima ripartizione può però non essere ancora sufficiente al raggiungimento delle percentuali "di governabilità" previste dal legislatore. Ecco allora che se la percentuale dei voti ottenuta dalla lista regionale vincente è inferiore al 40% e il totale dei seggi conseguiti è inferiore al 55% dei seggi disponibili in Consiglio regionale, alla lista regionale vengono attribuiti i seggi necessari al suo raggiungimento. Se la percentuale di voti è superiore al 40% e il totale dei seggi è pari o superiore al 55%, alla lista regionale vincente viene assegnata una quota di seggi che consenta alla maggioranza di raggiungere almeno il 60% dei seggi del Consiglio. In questi casi è possibile che il numero complessivo di consiglieri regionali superi le 80 unità.

(Scheda del 28 febbraio 2005)

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