Elementi di diritto

Materie:Appunti
Categoria:Diritto
Download:290
Data:24.04.2007
Numero di pagine:3
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
elementi-diritto_3.zip (Dimensione: 3.96 Kb)
readme.txt     59 Bytes
trucheck.it_elementi-di-diritto.doc     23 Kb


Testo

Organizzazione collettiva: insieme di persone e beni organizzati per raggiungere uno scopo comune.
Pubbliche:mirano a perseguire fini di interesse pubblico e sono regolate da norme di diritto pubblico.0
Private:hanno come fine un interesse privato e sono disciplinate da regole di diritto privato.
Organizzazioni riconosciute (persone giuridiche) hanno riconoscimento da parte dell’autorità pubblica.devono avere un fine collettivo e lecito, seguire determinate regole e avere un patrimonio. Hanno autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio dell’organizzazione e separato da quello dei suoi componenti).
Organizzazioni non riconosciute (enti di fatto) non hanno il riconoscimento perché non hanno potuto o voluto ottenerlo. Hanno autonomia patrimoniale imperfetta:se l’organizzazione ha dei debiti può rivalersi sui beni dei membri dell’organizzazione per pagarli.

Persone giuridiche: organizzazioni collettive considerate dall’ordinamento giuridico come enti a sé stanti rispetto ai componenti e dotate di autonomia patrimoniale perfetta.
-associazioni riconosciute (wwf, legambiente…): organizzazioni i cui associati mettono assieme un patrimonio col quale si propongono di raggiungere uno scopo collettivo e non di lucro.
-fondazioni(fondazione Premio Nobel):organizzazioni che derivano dalla volontà di una persona (fondatore) di mettere a disposizione tutto o parte del suo patrimonio per un fine non di lucro.
-società di capitali(Barilla S.p.a.):organizzazione che hanno origine dalla volontà di un insieme di persone di esercitare un’attività economica e dividersi i guadagni. Ci sono: le società per azioni (S.p.a.), le società a responsabilità limitata(S.r.l.) e le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.). diventano persone giuridiche con l’iscrizione dell’atto costitutivo in un pubblico registro.
-enti pubblici (Stato, Regioni…): xsn giuridiche che perseguono fini di interesse collettivo. Si dividono in territoriali (Regioni…) e non territoriali (Banca Italia…).

Enti di fatto:organizzazioni che non hanno richiesto/ottenuto il riconoscimento come persone giuridiche.
-associazioni non riconosciute: sono come quelle con personalità giuridica, ma quando ne viene creata una non nasce un soggetto di diritto diverso dagli associati, ma l’associazione ha capacità giuridica e giuridica proprie.
-società di persone: sono come le società di capitali, ma hanno autonomia patrimoniale imperfetta. Sono società di persone: la società semplice (s.s.) e la società in nome collettivo (s.n.c.).
-comitati: organizzazioni con fine non di lucro. Hanno carattere temporaneo e non sono riconosciuti.

Beni: tutte le cose utili o utilizzabili di cui l’uomo può appropriarsi. Caratteristiche: utile(idoneo a soddisfare un bisogno), accessibile(l’uomo può ottenerlo coi normali mezzi di cui dispone) e limitato (disponibile in quantità inferiore ai bisogni.

Fatto giuridico: evento al quale sono collegate conseguenze giuridiche: nascita, cambiamento o perdita di un diritto.
Negozi giuridici: manifestazioni di volontà dei soggetti giuridici che provocano determinate conseguenze giuridiche volute dai soggetti stessi.
Contratto: accordo di due o più parti di costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Elementi costitutivi del contratto: accordo tra le parti (manifestazione di volontà inequivocabile delle parti di dar vita a un contratto con un determinato contenuto e a certe condizioni) causa(ragione giustificativa dello spostamento del bene. È unica e oggettiva) oggetto(contenuto del contratto) forma.

Nullità:ricorre quando manca uno degli elementi costitutivi oppure l’oggetto è indeterminato , impossibile o indeterminabile.
Annullabilità: può derivare da vizi di incapacità.

Caratteri della nullità: assoluta(può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse) perpetua (non ci sono limiti di tempo per farla valere) insanabile (il contratto non può essere convalidato dalle parti) opera di diritto (può essere rilevata d’ufficio dal giudice se l’accerta nel corso di un processo).
Caratteri dell’annullabilità: relativa(può essere fatta valere dalla parte interessata) temporanea (l’annullamento può essere richiesto entro 5 anni) sanabile (il contratto può essere sanato dal decorso del tempo (5 anni) o per la convalida delle parti) non opera di diritto (non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma può essere richiesta dalla parte interessata).

Esempio