Diritto:Introduzione allo stato

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Testo

INTRODUZIONE ALLO STATO

Lo Stato è una popolazione stanziata su un territorio ed organizzata politicamente.

GLI ELEMENTI DELLO STATO
• Il territorio: parte di superficie terrestre compresa entro i confini nazionali, fanno parte del territorio italiano anche le acque territoriali (fascia di mare compresa entro le 12 miglia marine), il sottosuolo fin dov’è raggiungibile e la parte di cielo sopra i confini entro l’atmosfera.
• Il popolo: costituito dall’insieme dei cittadini di un Paese (cittadino: il concetto si diffonde dopo la rivoluzione francese, prima erano sottoposti al volere dei sovrani. I cittadini sono persone che godono di uno status giuridico che conferisce loro diritti e doveri e sono soggetti attivi nella vita dello Stato). I diritti consistono nel diritto di partecipare alla vita politica del paese, i doveri consistono prevalentemente nel dovere di pagare le imposte e nle dovere di difendere i confini.
Cittadinanza: concetto giuridico che consiste nello status risultante dai diritti e dai doveri del singolo nei confronti dello Stato.
Nazione: il concetto di nazione raggruppa tutti coloro i quali parlano la stessa lingua, posseggono la stessa cultura ed hanno identiche tradizioni. Esistono Stati plurinazionali (Svizzera).
• Organizzazione politica: è al di sopra di tutti (sovrana), impersonale e dotata di capacità giuridica. È regolata dal diritto, questi sono gli elementi comuni dello stato – apparato. Esistono due concetti di Stato:
STATO – COMUNITA’: inteso come un popolo stanziato in un territorio ed organizzato politicamente.
STATO – APPARATO: Stato inteso come apparato politico che esercita i poteri di comando.

ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA
Ogni stato stabilisce i criteri grazie ai quali si acquista o si pere la cittadinanza, questi hanno una duplice esigenza:
1. evitare la possibilità di doppia cittadinanza o l’assenza della cittadinanza (apolidi)
2. far dipendere l’acquisto della cittadinanza da elementi oggettivi e non da elementi soggettivi.
• La cittadinanza spetta automaticamente:
- per diritto di nascita: ai nati da un genitore italiano o agli adottati da cittadini italiani
- per diritto di suolo: ai nati in Italia, figli di genitori apolidi o sconosciuti e a quelli i cui genitori stranieri non possono trasmettere la loro cittadinanza.
N.B. vi sono delle agevolazioni per i figli o discendenti da cittadini italiani, essi possono acquistare la cittadinanza prestando servizio militare o assumendo un impiego alle dipendenze dello Stato italiano o che al compimento dei 18 anni abbiano la residenza italiana da almeno due anni.
• La cittadinanza spetta su richiesta:
- Diritto di matrimonio: quando risiede da almeno sei mesi in Italia o dopo 3 anni dal matrimonio.
• La cittadinanza può spettare per concessione: quando si ha prestato servizio per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano o quando da almeno 5 anni risiede in Italia.
• Perdita della cittadinanza: può avvenire per rinuncia quando si assumono presso stati esteri incarichi che comportino speciali obblighi di fedeltà verso di essi. L’art. 22 della Cost. esclude che la cittadinanza possa essere tolta per ragiono politiche come avviene negli stati totalitari.
• La cittadinanza europea: comune a tutti i cittadini degli stati europei, agevola l’esercizio dei loro diritti in tutti i luoghi europei dove si trovano a vivere.

LA POSIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO
L’art. 10 Cost. dice che “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. Perciò esiste:
• Una riserva di legge perché se no la posizione giuridica dello straniero sarebbe una posizione troppo soggetto all’interesse di una forza politica.
• Obbligo per il legislatore di adeguarsi alla disciplina internazionale della materia.
N.B. anche gli stranieri godono dei diritti fondamentali della persona.
La costituzione attribuisce alcuni diritti e doveri solo ai cittadini:
• Diritto di entrare, soggiornare e circolare nello stato ma con particolari condizioni e limitazioni:
- visto di ingresso: necessario per entrare in Italia, non viene dato a chi non dimostri lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia e a chi non dispone di mezzi di sussistenza.
- Permesso di soggiorno e carta di soggiorno: documenti che permettono allo straniero di soggiornare nello stato.
- Espulsione: avviene se lo straniero viola le norme che ne regolano la presenza in Italia.
• Diritti e doveri politici, cioè partecipazione alla vita di Stato.

I CARATTERI DELLO STATO:
LA SOVRANITA’
Lo Stato sovrano è la massima autorità e si distingue in:
• Sovranità interna: consiste nel fatto che solo lo Stato può dettar legge e può imporre (se occorre) con la forza l’osservanza della legge. Solo lo Stato può usare legittimamente la forza nei confronti dei singoli.
• Sovranità esterna: consiste nell’indipendenza dello Stato nei confronti degli altri stati, cioè gli altri stati non interferiscono nei propri affari interni. La sovranità esterna porta alla comunità internazionale (insieme di stati che riconoscono reciprocamente l’indipendenza dal punto di vista giuridico), l’ONU si basa su questo principio di pari indipendenza.

L’IMPERSONALITA’ DELLO STATO
Lo Stato è un soggetto impersonale cioè vi è una distinzione tra lo Stato e le persone fisiche che operano a suo nome (funzionari). Lo Stato è titolare di poteri e per esercitarli deve avvalersi di persone fisiche, i poteri non appartengono alle persone fisiche che li esercitano ma allo Stato.

LA CAPACITA’ GIURIDICA DELLO STATO
Lo Stato ha la capacità di agire ed è una persona giuridica con la capacità di agire che è esercitata dai suoi funzionari. Vi sono due nozioni di Stato:
• Stato ordinamento: l’insieme delle istituzioni pubbliche centrali o decentrate.
• Stato centrale: l’organizzazione pubblica centrale, escluse quelle decentrate.

GLI UFFICI E GLI ORGANI DELLO STATO
Lo Stato per esercitare i propri poteri si avvale di funzionari scelti grazie al criterio della competenza.
Ogni funzionario sta in un determinato ufficio a cui è attribuita una competenza particolare, ed a ogni funzionario spetta una propria competenza.
1. Gli uffici: unità che comprende uno o più funzionari avente una particolare competenza.
2. Gli organi: uffici ai quali è attribuito il potere di dichiarare la volontà dello Stato nei confronti di altri soggetti, eseguono compiti interni all’organizzazione statale. Solo gli organi possono determinare il sorgere di situazioni giuridiche riguardanti lo Stato.
3. La tripartizione degli organi statali:la classificazione degli organi statali è quella in base al tipo di attività che svolgono e si distinguono in:
- Legislativi: deliberano le leggi, cioè le massime fonti del diritto nel nostro ordinamento; di questo si occupano il parlamento e i consigli regionali
- Esecutivi: eseguono le leggi dall’astratto al concreto e sono il potere esecutivo o pubblica amministrazione.
- Giudiziari: potere giudiziari o magistratura, applicano le leggi per risolvere le controversie.

LA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA
Lo Stato opera secondo regole giuridiche, questa è la conseguenza della sovranità e dell’impersonalità dello Stato.
• Conseguenza della sovranità: la forza dello Stato è guidata e limitata dalla legge che esso ha fatto.
• Conseguenza dell’impersonalità: per stabilire chi è funzionario, qual è la loro organizzazione, di quali poteri dispongono e con quali finalità e limitazione possono esercitarli, vi sono norme giuridiche in proposito.
N.B. tutti gli stati sono organizzazioni necessariamente giuridiche, non possono fare a meno del diritto per esistere e operare.

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