Diritto, la norma giuridica e le fonti del diritto.

Materie:Appunti
Categoria:Diritto
Download:1798
Data:24.03.2006
Numero di pagine:3
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
diritto-norma-giuridica-fonti-diritto_1.zip (Dimensione: 5.45 Kb)
trucheck.it_diritto,-la-norma-giuridica-e-le-fonti-del-diritto.doc     37 Kb
readme.txt     59 Bytes


Testo

IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
Il diritto è l’insieme di regole emanate e fatte valere dallo Stato.
La Norma Giuridica è una regola di comportamento rivolta ai cittadini. La legge è la fonte della Norma Giuridica. La giuridicità è data alla Norma dalla fonte.
Le norme non sono rivolte direttamente al singolo ma assumono la forma di giudizio ipotetico.
Le norme giuridiche sono:
• ASTRATTE: perché non prevedono casi concreti ma una serie ipotetica di eventi;
• GENERALE: perché sono rivolte alla generalità dei consociati e ad ampie categorie di persone;
• POSITIVE: perché sono poste e riconosciute dallo Stato;
• RELATIVE: perché sono variabili nel tempo e nello spazio;
• COATTIVE: perché la loro osservanza è posta allo Stato;
• BILATERALI: perché riconoscono diritti e impone doveri.
Inoltre le norme giuridiche possono essere:
• Derogabili: quando i destinatari possono disciplinare in modo diverso i loro rapporti;
• Inderogabili: quando non sono modificabili e si impongono anche contro la volontà dei loro destinatari.
Diritto oggettivo: le norme giuridiche costituiscono nel loro insieme il diritto in senso oggettivo o l’ordinamento giuridico di una società, in quanto sono dirette a garantire l’ordine o la pacifica convivenza sociale.
Il diritto oggettivo si divide in Diritto Pubblico e Diritto Privato.
Diritto Pubblico: disciplina i rapporti tra un ente pubblico e un altro soggetto, quando l’ente pubblico agisce per un fine o scopo di interesse collettivo ed esercita un potere di supremazia. Il diritto pubblico comprende:
• Diritto Costituzionale;
• Diritto Amministrativo;
• Diritto Penale;
• Diritto Processuale;
• Diritto Ecclesiastico.
Diritto Privato: disciplina i rapporti tra privati o tra un ente pubblico e un altro soggetto quando tutti i soggetti del rapporto sono in una situazione di parità. Il diritto privato comprende:
• Diritto Civile;
• Diritto Commerciale;
• Diritto del Lavoro;
• Diritto della Navigazione.

FONTI DEL DIRITTO
Le Fonti del Diritto si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione.
Fonti di produzione:
Sono gli altri atti o fatti che possono creare, modificare o abrogare norme giuridiche e si distinguono in:
• Scritte o non scritte, a seconda che derivano da atti volontari o da comportamenti sociali spontanei;
• Nazionali o sopranazionali, a seconda che derivano dallo Stato o da organismi la di sopra dello Stato.
Fonti di cognizione:
Sono i documenti che consentono la conoscenza delle norme giuridiche.
Fonti del diritto italiano, comprendono nell’ordine: le fonti costituzionali, le fonti primarie, le fonti secondarie, le fonti consuetudinarie.
Fonti Costituzionali
• La Costituzione, approvata dell’Assemblea costituente ed entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.
• Le leggi costituzionali divise a loro volte in leggi di revisione costituzionale(dirette a modificare le norma contenute nella Costituzione) e le leggi di integrazione costituzionale ( dirette a creare delle norme con lo stesso valore di quelle contenute nella Costituzione), approvate dal Parlamento con la procedura particolare prevista dell’ art. 138 della Costituzione.
Fonti Primarie
• Le leggi ordinarie, approvate dal Parlamento.
• I decreti legislativi e i decreti legge approvati dal Governo, rispettivamente, in seguito a una legge di delegazione del Parlamento o in casi straordinari di necessità e di urgenza.
• Gli statuti e le leggi regionali, emanati dalle Regioni in materie attribuite alle loro competenza esclusiva o concorrente.
• Le fonti comunitarie, che comprendono i trattati, i regolamenti comunitari e le direttive.
Fonti Secondarie
• I regolamenti amministrativi, emanati dal Governo o da organi amministrativi.
Fonti Consuetudinarie
• La consuetudine o uso normativo, fonte non scritta del diritto.

COORDINAMENTO DELLE FONTI: l’ordinamento giuridico stabilisce i seguenti criteri di coordinamento delle fonti: principio gerarchico, principio cronologico, principio di competenza.
CODICE: è una legge o un atto avente forza di legge che disciplina in modo organico e unitario un settore o un ramo dell’ordinamento giuridico.
CODICE CIVILE: è un decreto legislativo. E’ formato da 6 libri(1° libro, delle persone e della famiglia, art. 1-455;2° libro, delle successioni, art. 456-809; 3° libro, della proprietà, art. 810-1172; 4° libro, delle obbligazioni, art. 1173-2059; 5° libro, del lavoro, art. 2060-2642; 6° libro, della tutela dei diritti, art. 2643-2969), ciascuno dei quali suddiviso a sua volta in titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli. Il codice civile disciplina i rapporti tra privati.
LEGGI SPECIALI
La disciplina contenuta nel codice risulta modificata e integrata da numerose leggi speciali o complementari, cioè da leggi o altri aventi forza di legge emanati in momenti diversi e riguardanti materie o istituti particolari.

Esempio



  


  1. alessia

    fonti del diritto entrata in vigore legge le partizioni del diritto