Diritto di Famiglia

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Testo

2. Il Diritto di Famiglia - Parentela - Affinitа - Matrimonio - Filiazione - Adozione - Successione
Per famiglia si intende l’insieme delle persone unite dal matrimonio e da vincoli di parentela stretta.
Il matrimnio и un atto giuridico con cui i coniugi si assumuno delle responsabilitа fra di loro e verso i figli. La famiglia и fondata sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
La parentela и il vincolo fra persone che discendono da uno stesso stipite (vincolo di sangue). La parentela puт essere:
• in linea retta (nonno-figlio-nipote);
• in linea collaterale (fratelli-zii-cugini).
La parentela ha rilevanza giuridica entro il sesto grado.
2.1. L’Affinitа
L’affinitа и il vincolo esistente, a seguito del matrimonio, fra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. I suoceri sona “affini” di primo grado. I cognati sono affini di secondo grado
2.2. Il Matrimonio
Il matrimonio si costituisce con la volontа liberamente e pubblicamente espressa da parte di un uomo e di una donna.
Vi sono delle condizioni per “l’esistenza” del matrimonio. Se mancano i seguenti requisiti, infatti, il matrimonio и nullo (cioи “non esiste”). Esso puт essere dichiarato inesistente dall’Autoritа Giudiziaria.
Questi requisiti sono:
I. la diversitа di sesso degli sposi;
II. il loro consenso;
III. la celebrazione pubblica, solenne, davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Vi sono poi delle condizione per la “validitа” del matrimonio che, se non sono rispettate, danno luogo allo “annullamento”, da parte dell’autoritа giudiziaria. Queste condizioni sono:
• l’etа: gli sposi devono avere raggiunto la maggior etа, e soltanto per gravi motivi, il Tribunale puт ammettere il matrimonio a chi ha compiuto;
• la capacitа mentale: non puт contrarre matrimonio l’interdetto per infermitа di mente;
• la libertа di sato: non devono esserci ststi vincoli matrimoniali precedenti, civilmente validi;
• la mancanza di vizi del consenso: la volontа espressa dagli sposi deve essere libera e non soggetta a minacce fisiche o morali;
• l’assenza di determinati vincoli di parentela.

N.B.: c’и differenza fra NULLO e ANNULLABILE: nullo significa inesistente fin dal principio, annullabile и invece dal momento della sentenza del giudice. Variano quindi anche i rapporti patrimoniali.

Infine, per la “regolaritа” del matrimonio, in assenza delle quali formalitа sono previste sanzioni a carico degli sposi e dell’Uficiale di Stato Civile, devono sussistere le seguenti condizioni:
I. l’osservanza del lutto vedovile: la donna non puт contrarre un nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio (ciт per garantire, in caso di gravidanza, la presunzione di paternitа del primo marito);
II. l’osservanza delle formalitа preliminari: cioи le pubblicazioni che devono essere fatti prima della celebrazione, per consentire a chi ne ha interesse di opporvisi;
III. la competenza dell’Ufficiale di Stato Civile e la presenza di testimoni alla celebrazione.

2.3. Celebrazione del matrimonio
a) Matrimonio civile: и celebrato in Municipio, davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
b) Matrimonio concordatario (o religioso): и celebrato in Chiesa davanti al sacerdote, in base alle norme del Concordato fra Stato e Chiesa. Il sacerdote dа lettura degli art. del Codice Civile ed entro cinque giorni, trasmette l’atto al Municipio, per la registrazione nei Registri Anagrafici.

2.4. Effetti del vincolo matrimoniale
Col matrimonio sorgono fra i coniugi rapporti personali e rapporti patrimoniali:
• nei rapporti personali, i coniugi hanno gli stessi diritti e doveri: obbligo di fedeltа, assistenza materiale e morale, coabitazione, contributo ai bisogni di famiglia e all’educazione dei figli. La donna conserva il proprio nome e cognome, ma vi aggiunge quello del marito.
• nei rapporti patrimoniali, se non ci sono dichiarazioni in contrario, la legge “presume” la comunione dei beni, cioи i coniugi diventano comproprietari di ciт che viene acquistato durante il matrimonio. Ma essi “possono” scegliere la separazione dei beni, con cui ognuno conserva la proprietа dei propri beni, anche di quelli acquistati durante il matrimonio.
Per quanto riguarda i figli, la legge distingue fra:
filiazione legittima: se il figlio nasce da genitori “sposati”;
filiazione naturale: se il figlio nasce da genitori non sposati, ma viene riconosciuto anche da uno solo dei genitori;
legittimazione: avviene per successivo matrimonio dei genitori non sposati al tempo della nascita del bambino; in questo caso, il figlio viene inserito a pieno titolo nella famiglia, come figlio legittimo.
Gli aspetti patrimoniali del matrimonio riguardano anche la successione ereditaria, che puт essere:
• successione legittima, a favore del coniuge, dei figli (legittimi e naturali), degli ascendenti;
• successione testamentaria, quando il de cuius (il deceduto), ha lasciato il testamento in forma scritta con le proprie volontа sulla parte del patrimonio “disponibile”*.

* Si dice “disponibile perchи una parte del patrimonio DEVE ESSERE, PER LEGGE, lasciata - anche contro la volontа del de cuius ad alcuni parenti (coniuge e figli).

2.5. L’Adozione
Si ha l’ADOZIONE quando un “minore” entra a pieno titolo e definitivamente in una famiglia diversa da quella naturale.
Й permessa a coniugi sposati da almeno tre anni e che abbiano una differenza di etа dall’adottato di non meno di 18 anni e non piщ di 40.
L’adozione - che и consentita solo a favore di minori di etа - и precduta da un periodo di affidamento preadottivo. Se tale periodo dа esito positivo, il Tribunale “dispone” l’adozione e da quel momento cessano tutti i rapporti con la famiglia di origine.
2.6. L’affido
Si ha invece l’AFFIDO quando, in caso di “temporanea” difficoltа nella propria famiglia, il minore puт essere affidato ad un’altra famiglia o ad un istituto, che provvedano al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, in attesa che sia possibile il ritorno alla famiglia di origine. L’affido viene disposto dal tribunale.
2.7. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale
Fino al 1970 il nostro Codice Civile dichiarava l’indissolubilitа del matrimonio che si scioglieva solo con la morte di uno dei due coniugi.
Ora non и piщ cosм. Й stato introdotto il divorzio, che и lo scioglimento del matrimonio - cosa diversa dalla nullitа -, che si puт chiedere in vari casi previsti..
Il divorzio, che viene pronunciato dal Tribunale puт avvenire solo dopo tre anni di separazione legale dei coniugi. Con la sentenza di divorzio, i coniugi riacquistano la libertа di stato civile e possono contrarre nuovo matrimonio; perт hanno sempre degli obblighi fra di loro e verso i figli, stabiliti questi dallo stesso Tribunale.

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