Differenze tra lo Statuto Albertino e Costituzione Italiana

Materie:Appunti
Categoria:Diritto

Voto:

1 (2)
Download:2849
Data:02.02.2001
Numero di pagine:3
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
differenze-statuto-albertino-costituzione-italiana_1.zip (Dimensione: 5.03 Kb)
readme.txt     59 Bytes
trucheck.it_differenze-tra-lo-statuto-albertino-e-costituzione-italiana.doc     29.5 Kb


Testo

COSTITUZIONE ITALIANA
STATUTO ALBERTINO
articolo C.I.
articolo S.A.
caratteristiche
lunga, scritta, votata, rigida
breve, elargita, flessibile
forma di Stato
repubblica democratica
monarchia
1
2
sovranità
popolo
re
1
5
capo di Stato
dichiara guerra, comanda forze armate, promulga leggi. Egli è eletto
potere esecutivo, dichara guerra, comanda forze armate, fa trattati di pace.
Il trono è ereditario
83,87
5
potere legislativo
parlamento
parlamento (+ re)
71-74
3
senato
eletto ogni cinque anni
a vita e di nomina regia
57
camera dei deputati
eletto ogni cinque anni
eletto ogni 6 anni
56
potere esecutivo
pres. consiglio dei ministri
ministri di nomina regia
95
5
potere giudiziario
magistrati ordinari istituiti
magistrati di nomina regia
101-110
diritto di voto
suffragio universale (>18)
suffragio ristretto
51,56,57
religione
stato laico
cattolica
7,8
1
Il 4 marzo del 1848 Carlo Alberto concedeva ai suoi sudditi una carta costituzionale chiamata Statuto Albertino. Non le fu dato il nome di Costituzione per non confondere quella “concessione” con le costituzioni avute in seguito a rivoluzioni.
Mentre nella nostra Costituzione per modificare un articolo bisogna seguire un iter molto lungo e complicato, nello Statuto Albertino la situazione era ben diversa: tutto era molto flessibile e un suo articolo poteva essere annullato da una semplice legge ordinaria. Questo naturalmente fu a favore del re, che poteva senza troppi problemi modificare qualsiasi articolo. Per lo stesso motivo trovò facile preda Benito Mussolini.
C.I. 1) L’Italia è una Repubbluca democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
S.A. 2) Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la Legge salica.
4) La persona del re è sacra e inviolabile. 5)…egli è il capo supremo dello Stato
C.I. 70) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere
S.A. 3) Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due Camere…
Il potere esecutivo nella Repubblica italiana è esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che “…dirige la politica generale del governo e ne è responsabile…”(art.95). Nello S.A., invece, è nelle mani di ministri, ma essendo essi scelti dal re, a lui “…solo appartiene il Potere esecutivo”(art.5). Idem per il potere giudizario.
Il diritto di voto è oggi esteso a tutti i cittadini che abbiamo compiuto il 18esimo anno di età, senza nessuna distinzione. Lo S.A. invece prevedeva che potessero votare solo i cittadini di sesso maschile, che possedevano una certa cultura e un determinato patrimonio. Gli altri non potevano né votare né essere eletti. Il diritto fu ampliato per la prima volta a tutti (e a tutte) nel 1946, in occasione del referendum del 2 giugno in base al quale fu cambiata la forma di Stato da monarchia a repubblica.
Per quanto riguarda la religione, oggi il nostro Stato si può definire laico. I rapporti con la Santa Sede sono regolati dai Patti Lateranensi. Essi vengono citati nell’art. 7 e questo provocò scontri all’interno dell’Assemblea Costituente, poiché essi erano stati stipulati da Mussolini nel 1929 e, inoltre, sembrava che con tali affermazioni non si rispettava l’art.3, che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini che “…hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione… di religione…”. Lo S.A. prevedeva invece quella Cattolica come religione di Stato e “…Gli altri culti… sono tollerati conformemente alle leggi”(art.1)

Esempio